Cassazione Penale, Sentenza n. 20201/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I quattro ricorrenti impugnano la conferma da parte della Corte d'appello di Catanzaro della sentenza del GUP di Cosenza (27/03/2021) resa in giudizio abbreviato. In sintesi: 1) Guarnieri contesta la motivazione in ordine alla sua identificazione come autore di numerosi furti e del reato di detenzione ai fini di spaccio, sostenendo che la Corte d'appello non abbia adeguatamente risposto alle censure sulla riconducibilità dell'utenza telefonica e sull'assenza di riconoscimento vocale; 2) Passalacqua deduce violazione di legge e carenza della individuazione dell'oggetto materiale dei reati, illogicità della motivazione e inesistenza degli elementi per la consumazione o tentativo di furto (art. 56 c.p.); 3) Naccarato contesta di essere stato descritto come partecipante ad un'estorsione e ricettazione, sostenendo di aver agito per aiutare la vittima senza finalità di profitto, e invoca l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. e della condizione di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; 4) Bevilacqua, ammesso al concordato in appello, censura la sentenza per nullità per mancata indicazione dei fatti contestati e per presunta difformità tra la sua volontà concordataria e il contenuto della sentenza di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Motivi principali: le doglianze di Guarnieri, Passalacqua e Naccarato risultano mera reiterazione di censure già svolte in grado di appello e non svolgono la funzione critica specifica richiesta in cassazione (aspecificità); le intercettazioni ambientali e telefoniche sono state ritenute di valore probatorio elevato in quanto contengono ammissioni spontanee e descrizioni dirette delle condotte; la Corte d'appello ha fornito risposte articolate e motivate alle censure in ordine all'identificazione, alla dinamica dei furti e al ruolo di ciascuno, esclusa la natura di mera vanteria. Per Naccarato la Corte ha ritenuto provato un ruolo attivo nelle trattative estorsive e idoneità delle modalità a integrare il reato di estorsione, escludendo l'attenuante e la non punibilità invocate. Il ricorso di Bevilacqua è inammissibile poiché eccede i limiti di censurabilità della sentenza resa nel concordato e, comunque, la sentenza di appello descriveva le imputazioni richiamando il foglio allegato che le specificava; inoltre la doglianza sulla formazione della volontà concordataria non è fondata. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 (come indicato in dispositivo).
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 (conv. L. 176/2020) e successive modificazioni
Norma richiamata per il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto in Cassazione durante il periodo emergenziale; non incide sul merito delle questioni ed è stata richiamata solo per il rito processuale seguito.
art. 606 lett. e) c.p.p.
Fondamento della censura per manifesta illogicità della motivazione in cassazione; la Corte ha ritenuto che le motivazioni di merito non risultassero manifestamente illogiche o carenti.
art. 606 lett. b) c.p.p.
Richiamato dai ricorrenti per vizio di violazione di legge; la Corte ha ritenuto tali censure generiche o reiterative e quindi inammissibili.
art. 56 c.p.
Norma relativa al tentativo; invocata da Passalacqua per sostenere l'insussistenza degli atti idonei e diretti alla consumazione, ma la Corte d'appello ha ritenuto dallo scenario probatorio la sussistenza degli elementi costitutivi.
art. 62 n. 4 c.p.
Circostanza attenuante invocata da Naccarato; la Corte ha escluso l'attenuante avendo valutato la concretezza, il valore del bene e la somma richiesta come non compatibili con la riconduzione dell'atteggiamento a finalità esclusivamente altruistiche.
art. 131-bis c.p.
Condizione di non punibilità per particolare tenuità del fatto invocata in relazione alla ricettazione; la Corte ha ritenuto la richiesta generica e lo stato fattuale non compatibile con la non punibilità invocata.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma contestata nella imputazione relativa alla detenzione ai fini di spaccio; la Corte d'appello e la Cassazione hanno ritenuto adeguata la motivazione che collegava le risultanze intercettive alla fattispecie.
art. 192 comma 3 c.p.p.
Richiamato in motivazione per precisare che le registrazioni delle intercettazioni non sono equivalenti a testimonianze 'de relato' né assimilabili alle dichiarazioni rese in interrogatorio; pertanto non sussiste l'obbligo di riscontri come nella chiamata in correità.
artt. 62 e 63 c.p.p.
Richiamati per escludere che le ammissioni spontanee nelle intercettazioni siano assimilabili alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio; le ammissioni spontanee hanno valore probatorio diretto.
art. 238-bis c.p.p.
Richiamato per spiegare che l'accertamento del giudice di appello nel concordato costituisce giudicato suscettibile di circolazione probatoria; la sentenza deve contenere l'indicazione dei fatti accertati.
art. 599-bis c.p.p.
Norma relativa al giudizio in appello con giudicato e concordato; il ricorso per cassazione contro la sentenza ex art. 599-bis è ammesso in limiti ristretti, ma le doglianze dedotte dai ricorrenti sono risultate eccedere tali limiti o ripetitive.
d.lgs. 150/2022
Richiamato in relazione al mutato regime di procedibilità per alcuni reati di furto; la Corte di Cassazione ha precisato che il mutato regime non incide sul giudicato sostanziale delle sentenze già passate in giudicato.
art. 129 c.p.p. (richiamato come art. 129 cod. proc. pen.)
Richiamato brevemente in relazione alle condizioni di proscioglimento e ai limiti delle doglianze ammissibili in ricorso per cassazione contro sentenza di concordato; le doglianze relative a motivi rinunciati o non rilevanti ai fini del concordato sono inammissibili.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non ammette ricorsi che si limitino a riproporre in modo generico o pedissequo le stesse censure già svolte in appello: il ricorso deve svolgere una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata.
- Le intercettazioni contenenti ammissioni spontanee e descrizioni dirette dei fatti hanno elevato valore probatorio e possono sorreggere la condanna anche in assenza di riconoscimento vocale formale; non sono assimilabili a dichiarazioni rese in interrogatorio né a testimonianze 'de relato'.
- Nelle vicende di estorsione l'intermediario può essere ritenuto responsabile se il suo intervento risulta finalizzato all'ottenimento dell'ingiusto profitto; occorre provare che l'azione sia stata effettivamente animata da solidarieta' per ottenere l'attenuante invocata.
- Quando il ricorrente ha ottenuto il concordato in appello, la sindacabilità in Cassazione è limitata: è ammessa la censura relativa alla formazione della volontà concordataria, al consenso del PM e alla conformità della pronuncia rispetto alla volontà; doglianze su questioni rinunciate o sulla determinazione della pena fuori dai limiti edittali sono inammissibili.
- Per impugnare valutazioni di fatto dei giudici di merito (es. valutazione della credibilità o della portata probatoria di prove) in Cassazione è necessario indicare specifici elementi di travisamento o vizi logico-giuridici, non una mera richiesta di riconsiderazione degli stessi fatti.
- La semplice genericità delle richieste di applicazione di attenuanti o condizioni di non punibilità (senza argomentazioni e dati fattuali precisi) determina l'inammissibilità o il rigetto, poiché la Corte di merito ha il potere di valutare la concreta incidenza di tali circostanze sul fatto concreto.
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