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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20201/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I quattro ricorrenti impugnano la conferma da parte della Corte d'appello di Catanzaro della sentenza del GUP di Cosenza (27/03/2021) resa in giudizio abbreviato. In sintesi: 1) Guarnieri contesta la motivazione in ordine alla sua identificazione come autore di numerosi furti e del reato di detenzione ai fini di spaccio, sostenendo che la Corte d'appello non abbia adeguatamente risposto alle censure sulla riconducibilità dell'utenza telefonica e sull'assenza di riconoscimento vocale; 2) Passalacqua deduce violazione di legge e carenza della individuazione dell'oggetto materiale dei reati, illogicità della motivazione e inesistenza degli elementi per la consumazione o tentativo di furto (art. 56 c.p.); 3) Naccarato contesta di essere stato descritto come partecipante ad un'estorsione e ricettazione, sostenendo di aver agito per aiutare la vittima senza finalità di profitto, e invoca l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. e della condizione di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; 4) Bevilacqua, ammesso al concordato in appello, censura la sentenza per nullità per mancata indicazione dei fatti contestati e per presunta difformità tra la sua volontà concordataria e il contenuto della sentenza di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Motivi principali: le doglianze di Guarnieri, Passalacqua e Naccarato risultano mera reiterazione di censure già svolte in grado di appello e non svolgono la funzione critica specifica richiesta in cassazione (aspecificità); le intercettazioni ambientali e telefoniche sono state ritenute di valore probatorio elevato in quanto contengono ammissioni spontanee e descrizioni dirette delle condotte; la Corte d'appello ha fornito risposte articolate e motivate alle censure in ordine all'identificazione, alla dinamica dei furti e al ruolo di ciascuno, esclusa la natura di mera vanteria. Per Naccarato la Corte ha ritenuto provato un ruolo attivo nelle trattative estorsive e idoneità delle modalità a integrare il reato di estorsione, escludendo l'attenuante e la non punibilità invocate. Il ricorso di Bevilacqua è inammissibile poiché eccede i limiti di censurabilità della sentenza resa nel concordato e, comunque, la sentenza di appello descriveva le imputazioni richiamando il foglio allegato che le specificava; inoltre la doglianza sulla formazione della volontà concordataria non è fondata. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 (come indicato in dispositivo).

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 (conv. L. 176/2020) e successive modificazioni

    Norma richiamata per il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto in Cassazione durante il periodo emergenziale; non incide sul merito delle questioni ed è stata richiamata solo per il rito processuale seguito.

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    Fondamento della censura per manifesta illogicità della motivazione in cassazione; la Corte ha ritenuto che le motivazioni di merito non risultassero manifestamente illogiche o carenti.

  • art. 606 lett. b) c.p.p.

    Richiamato dai ricorrenti per vizio di violazione di legge; la Corte ha ritenuto tali censure generiche o reiterative e quindi inammissibili.

  • art. 56 c.p.

    Norma relativa al tentativo; invocata da Passalacqua per sostenere l'insussistenza degli atti idonei e diretti alla consumazione, ma la Corte d'appello ha ritenuto dallo scenario probatorio la sussistenza degli elementi costitutivi.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    Circostanza attenuante invocata da Naccarato; la Corte ha escluso l'attenuante avendo valutato la concretezza, il valore del bene e la somma richiesta come non compatibili con la riconduzione dell'atteggiamento a finalità esclusivamente altruistiche.

  • art. 131-bis c.p.

    Condizione di non punibilità per particolare tenuità del fatto invocata in relazione alla ricettazione; la Corte ha ritenuto la richiesta generica e lo stato fattuale non compatibile con la non punibilità invocata.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Norma contestata nella imputazione relativa alla detenzione ai fini di spaccio; la Corte d'appello e la Cassazione hanno ritenuto adeguata la motivazione che collegava le risultanze intercettive alla fattispecie.

  • art. 192 comma 3 c.p.p.

    Richiamato in motivazione per precisare che le registrazioni delle intercettazioni non sono equivalenti a testimonianze 'de relato' né assimilabili alle dichiarazioni rese in interrogatorio; pertanto non sussiste l'obbligo di riscontri come nella chiamata in correità.

  • artt. 62 e 63 c.p.p.

    Richiamati per escludere che le ammissioni spontanee nelle intercettazioni siano assimilabili alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio; le ammissioni spontanee hanno valore probatorio diretto.

  • art. 238-bis c.p.p.

    Richiamato per spiegare che l'accertamento del giudice di appello nel concordato costituisce giudicato suscettibile di circolazione probatoria; la sentenza deve contenere l'indicazione dei fatti accertati.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Norma relativa al giudizio in appello con giudicato e concordato; il ricorso per cassazione contro la sentenza ex art. 599-bis è ammesso in limiti ristretti, ma le doglianze dedotte dai ricorrenti sono risultate eccedere tali limiti o ripetitive.

  • d.lgs. 150/2022

    Richiamato in relazione al mutato regime di procedibilità per alcuni reati di furto; la Corte di Cassazione ha precisato che il mutato regime non incide sul giudicato sostanziale delle sentenze già passate in giudicato.

  • art. 129 c.p.p. (richiamato come art. 129 cod. proc. pen.)

    Richiamato brevemente in relazione alle condizioni di proscioglimento e ai limiti delle doglianze ammissibili in ricorso per cassazione contro sentenza di concordato; le doglianze relative a motivi rinunciati o non rilevanti ai fini del concordato sono inammissibili.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non ammette ricorsi che si limitino a riproporre in modo generico o pedissequo le stesse censure già svolte in appello: il ricorso deve svolgere una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata.
  • Le intercettazioni contenenti ammissioni spontanee e descrizioni dirette dei fatti hanno elevato valore probatorio e possono sorreggere la condanna anche in assenza di riconoscimento vocale formale; non sono assimilabili a dichiarazioni rese in interrogatorio né a testimonianze 'de relato'.
  • Nelle vicende di estorsione l'intermediario può essere ritenuto responsabile se il suo intervento risulta finalizzato all'ottenimento dell'ingiusto profitto; occorre provare che l'azione sia stata effettivamente animata da solidarieta' per ottenere l'attenuante invocata.
  • Quando il ricorrente ha ottenuto il concordato in appello, la sindacabilità in Cassazione è limitata: è ammessa la censura relativa alla formazione della volontà concordataria, al consenso del PM e alla conformità della pronuncia rispetto alla volontà; doglianze su questioni rinunciate o sulla determinazione della pena fuori dai limiti edittali sono inammissibili.
  • Per impugnare valutazioni di fatto dei giudici di merito (es. valutazione della credibilità o della portata probatoria di prove) in Cassazione è necessario indicare specifici elementi di travisamento o vizi logico-giuridici, non una mera richiesta di riconsiderazione degli stessi fatti.
  • La semplice genericità delle richieste di applicazione di attenuanti o condizioni di non punibilità (senza argomentazioni e dati fattuali precisi) determina l'inammissibilità o il rigetto, poiché la Corte di merito ha il potere di valutare la concreta incidenza di tali circostanze sul fatto concreto.

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