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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28521/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadino)

La controversia

Un privato ha convenuto davanti al Giudice di pace una regione, sostenendo di aver partecipato in passato a progetti regionali di formazione e sostegno al reddito e di essere stato incluso in una platea di destinatari di interventi regionali per l’occupazione. Ha dedotto che l’ente avrebbe omesso, dal 2010 al 2019, di attuare un piano straordinario per il lavoro e di realizzare le misure programmate di sostegno al reddito, sviluppo dell’occupabilità e azione di sistema, con conseguente lesione dei suoi diritti costituzionali di uguaglianza, dignità e sviluppo della persona, nonché del suo legittimo affidamento nella correttezza dell’azione amministrativa. Ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ai sensi degli artt. 2043 e 1337 c.c. La Regione ha eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la sussistenza della giurisdizione amministrativa. Il privato ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo la giurisdizione del giudice ordinario. La Corte ha ritenuto che il petitum sostanziale fosse una domanda risarcitoria fondata su asserita condotta omissiva illecita della P.A. e, per quanto riguarda anche il richiamo all’affidamento, su responsabilità da violazione dei doveri di correttezza e buona fede, non su contestazione della legittimità di specifici provvedimenti amministrativi direttamente ampliativi della sfera giuridica individuale.

La decisione

La Corte di cassazione, Sezioni Unite, ha accolto il regolamento preventivo di giurisdizione e ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha escluso sia il difetto assoluto di giurisdizione, sia la giurisdizione del giudice amministrativo, osservando che la domanda, per come proposta, riguardava il risarcimento del danno da asserita omissione illecita della Regione e non la legittimità di specifici atti autoritativi o di procedimenti amministrativi individuali. Ha inoltre ribadito che la domanda risarcitoria da lesione dell’incolpevole affidamento riposto dal privato sull’azione amministrativa appartiene alla giurisdizione ordinaria, perché la violazione concerne regole di correttezza e buona fede e non la validità dell’atto amministrativo. È stata quindi affermata la giurisdizione del giudice ordinario nel giudizio pendente davanti al Giudice di pace di Napoli.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.c.

    regolamento preventivo di giurisdizione

    è il mezzo utilizzato per ottenere la pronuncia sulla giurisdizione prima della decisione di merito

  • art. 2043 c.c.

    la domanda è stata ricondotta, in via principale, a responsabilità aquiliana per condotta omissiva illecita della pubblica amministrazione

  • art. 1337 c.c.

    il richiamo a tale norma è stato letto, per quanto rilevante ai fini della giurisdizione, come evocazione di una responsabilità da violazione dei doveri di correttezza e buona fede nei rapporti con il privato

  • art. 1173 c.c.

    richiamato per inquadrare la responsabilità da contatto sociale qualificato e le obbligazioni che ne derivano

  • art. 1, comma 2-bis, l. n. 241 del 1990

    richiamato a sostegno del dovere dell’amministrazione di conformare il procedimento ai principi di correttezza e buona fede

  • artt. 2 e 3 Cost.

    invocati come parametri costituzionali dei diritti fondamentali e dell’obbligo di rimozione degli ostacoli allo sviluppo della persona

Massime di principio

  • Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo conta il petitum sostanziale, da identificare in base alla causa petendi e alla natura della posizione soggettiva dedotta, non alla mera formula usata dalla parte.
  • Quando il privato chiede il risarcimento del danno per una condotta omissiva della pubblica amministrazione che si assume lesiva di diritti soggettivi fondamentali, senza mettere in discussione la legittimità di specifici atti autoritativi, la controversia appartiene al giudice ordinario.
  • La giurisdizione amministrativa non si radica solo perché la vicenda coinvolge un ente pubblico o richiama provvedimenti programmatori: occorre che siano in contestazione l’esercizio del potere amministrativo o specifici provvedimenti direttamente incidenti sulla sfera giuridica del ricorrente.
  • La domanda risarcitoria per lesione dell’affidamento incolpevole riposto dal privato sull’azione amministrativa rientra nella giurisdizione ordinaria quando il pregiudizio deriva dalla violazione di correttezza e buona fede, non da un vizio di legittimità dell’atto amministrativo.
  • Il difetto assoluto di giurisdizione ricorre solo quando l’ordinamento non offre alcun giudice, in astratto o in concreto, cui attribuire la tutela del diritto azionato.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneRisoluzione del contratto
RamiProcesso civileResponsabilità civile
IstitutiNesso di causalitàBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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