Cassazione Penale, Sentenza n. 14003/2022 del 12/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva ripristinato la misura degli arresti domiciliari con mezzi elettronici. Il ricorrente deduce un unico motivo: difetto di motivazione riguardo alla valutazione delle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p.; sostiene che il Tribunale del riesame non ha correttamente confrontato il proprio ragionamento con quello del G.I.P., avendo valutato soltanto il tempo trascorso in regime cautelare e non anche il tempo "silente" trascorso dai fatti e la condotta ravveduta (ammissioni e rispetto della misura) presa in considerazione dal G.I.P.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato il limite del sindacato di legittimità che non consente alla Cassazione di riesaminare i fatti, l'apprezzamento degli indizi o la valutazione della pericolosità soggettiva, poteri esclusivi del giudice di merito. Il controllo di legittimità è circoscritto alla verifica della presenza di ragioni giuridicamente significative e dell'assenza di illogicità evidenti nella motivazione. Nel caso concreto la motivazione del Tribunale del riesame è stata ritenuta congrua: i giudici hanno valutato la pericolosità e il "giudicato cautelare" e hanno ritenuto irrilevanti o recessivi gli elementi evocati dalla difesa (ammissioni, rispetto della misura). È stato affermato che la valutazione del "tempo trascorso dalla commissione del reato" spetta al giudice che ordina la custodia cautelare ai sensi dell'art. 292, mentre non è richiesta analoga valutazione nell'ambito dell'art. 299 per la revoca o sostituzione della misura. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende; la cancelleria è incaricata degli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. c.p.p.
Norme richiamate
art. 274 c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari; la Corte ricorda che il controllo di legittimità è limitato alla verifica della motivazione e della coerenza logica rispetto a tali esigenze, senza poter riesaminare i fatti.
art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte per affermare che la valutazione del tempo trascorso dalla commissione del reato spetta al giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare (momento dell'adozione della misura).
art. 299 cod. proc. pen.
Secondo la Corte, l'art. 299, che disciplina la revoca o la sostituzione della misura cautelare, non richiede un'analoga valutazione del "tempo trascorso" come elemento decisivo per la modifica della misura.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna alle spese e al pagamento alla Cassa delle Ammende.
art. 23, co. 8, D.L. n. 137/2020
Richiamato in relazione alle conclusioni scritte formulate dal Sostituto Procuratore Generale; non influisce sul decisum sostanziale ma attesta la modalità formale delle conclusioni.
art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.
Norma relativa agli adempimenti di cancelleria successivi alla sentenza, cui la Corte rinvia per l'esecuzione formale del provvedimento.
Cass. Sez. 1, sent. n. 1700 del 20.03.1998 (Barbaro)
Giurisprudenza citata per delimitare il sindacato della Corte sulla motivazione delle ordinanze di riesame: la mancanza di motivazione non è sindacabile quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato.
Cass. Sez. 1, sent. n. 1786 del 05.12.2003 (Marchese)
Precedente citato per affermare che la Cassazione non può considerare come vizio di motivazione argomentazioni difensive che non risultino rappresentate nel testo dell'ordinanza impugnata o nella documentazione processuale sottoposta al riesame.
Cass. Sez. 2, sent. n. 46368 del 14/09/2016 (dep. 03/11/2016)
Massima richiamata per sostenere che il "tempo trascorso dalla commissione del reato" è valutazione richiesta al giudice di custodia cautelare (art. 292) e non necessaria ai fini della revoca/sostituzione ex art. 299.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rivede i fatti né il valore probatorio degli indizi: il suo controllo è limitato alla verifica della congruità, completezza e coerenza logica della motivazione del provvedimento impugnato.
- Per far valere in Cassazione vizi di motivazione del tribunale del riesame è necessario che tali vizi risultino "prima facie" dal testo dell'ordinanza o dalla documentazione processuale: mere opinioni contrarie sono inidonee.
- La valutazione del "tempo trascorso dalla commissione del reato" è rilevante all'atto dell'adozione della custodia cautelare (art. 292), ma non costituisce di per sé un elemento richiesto per la revoca o sostituzione della misura ai sensi dell'art. 299; dunque non sempre giustifica la modifica della misura.
- Se si chiede la substituzione o la revoca di una misura cautelare, occorre proporre elementi nuovi, significativi e documentati relativi alla diminuzione del pericolo sociale o alla modificazione delle esigenze cautelari; elementi generici o già valutati dal giudice di merito difficilmente produrranno esito favorevole.
- Argomentazioni difensive presentate oralmente in udienza devono risultare in qualche forma nel verbale o in memorie scritte per poter essere considerate in un eventuale sindacato di legittimità; l'assenza di traccia documentale rende inammissibili censure basate su tali argomentazioni.
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