Sentenza n. 3525/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 794/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva respinto il ricorso contro la ricusazione della lista elettorale per incandidabilità del candidato sindaco
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Sottocommissione Elettorale Circondariale aveva ricusato la lista denominata "Quindici nel Cuore" poiché il candidato sindaco era stato dichiarato incandidabile ai sensi dell'art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000, con sentenza del Tribunale di Avellino confermata dalla Corte d'Appello di Napoli e passata in giudicato. In primo grado erano stati dedotti violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990, violazione e falsa applicazione dell'art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000, motivazione perplessa e illogica, eccesso di potere per erroneità dei presupposti e disparità di trattamento, nonché carenza di accertamento. Con motivi aggiunti era stata sollevata questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione in riferimento agli artt. 3, 48, 51 e 113 Cost. Il TAR aveva ritenuto legittima la ricusazione, affermando che l'incandidabilità dovesse operare nella prima tornata elettorale di ciascun livello istituzionale concernente il Comune interessato dallo scioglimento, e aveva giudicato manifestamente infondata la questione costituzionale. Con il presente appello sono stati dedotti error in iudicando sull'interpretazione e sulla portata dell'incandidabilità, disparità di trattamento, violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione, erronea valutazione della questione di costituzionalità, insussistenza del nesso causale tra le condotte contestate e lo scioglimento del consiglio comunale e assenza di responsabilità personale. L'appellante aveva già proposto un precedente appello contro la stessa sentenza, successivamente dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il secondo appello per consumazione del potere di impugnazione e ha confermato la sentenza del TAR. Il primo appello, ritualmente proposto contro la medesima sentenza e della stessa specie del secondo, aveva validamente instaurato il giudizio ed era stato dichiarato improcedibile con sentenza n. 3521/2026 per sopravvenuta carenza di interesse, prima della decisione sul secondo gravame. In applicazione del rinvio esterno previsto dall'art. 39 c.p.a. e dei principi desumibili dagli artt. 338, 358 e 387 c.p.c., non è consentito frazionare le impugnazioni proponendo un secondo appello per dedurre ulteriori o identiche censure, salvo che il primo atto sia invalido e oggettivamente inidoneo a consumare il potere di impugnazione, purché il termine non sia scaduto e non sia intervenuta la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del primo gravame. Nel caso concreto non sussistevano vizi invalidanti del primo appello; inoltre, la sua improcedibilità era stata dichiarata prima della decisione sul secondo appello. Le questioni di merito e di legittimità costituzionale sono state dichiarate assorbite, poiché la pronuncia di inammissibilità impediva al giudice di esaminarle. Le spese del grado sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda processuale.
Norme richiamate
art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000
La disposizione è stata posta a fondamento della dichiarazione di incandidabilità e della ricusazione della lista; la sua interpretazione sostanziale non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità dell'appello.
art. 3 l. n. 241/1990
Le censure relative a motivazione e istruttoria dell'atto elettorale sono state assorbite per l'inammissibilità dell'appello.
art. 39 c.p.a.
Il rinvio esterno consente l'applicazione al processo amministrativo dei principi generali sulla consumazione del potere di impugnazione ricavabili dal codice di procedura civile.
art. 338 c.p.c.
l'estinzione del procedimento di appello o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto
La declaratoria formale di estinzione, inammissibilità o improcedibilità determina gli effetti preclusivi collegati alla consumazione del mezzo di impugnazione e al giudicato formale.
art. 358 c.p.c.
l'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge
Un secondo appello contro la medesima sentenza non è proponibile quando il primo appello sia stato dichiarato inammissibile o improcedibile, salvo l'ipotesi di invalidità oggettiva del primo atto nei limiti indicati dalla giurisprudenza.
art. 387 c.p.c.
il ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è scaduto il termine fissato dalla legge
Il principio di non riproponibilità opera anche per le impugnazioni diverse dall'appello cui la norma si riferisce.
art. 55 d.lgs. n. 104/2010
Il Ministero dell'Interno si è costituito ai sensi della disposizione; la norma non ha inciso sulla ratio decidendi.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il potere di impugnazione si consuma quando una parte abbia ritualmente proposto un'impugnazione contro una decisione e il relativo giudizio sia stato formalmente definito con declaratoria di inammissibilità o improcedibilità; dopo tale definizione non è proponibile un ulteriore gravame della stessa specie contro la medesima decisione.
- Il divieto di frazionamento delle impugnazioni impone alla parte di concentrare nel primo atto tutte le censure rivolte contro la decisione sfavorevole; un secondo appello, diretto contro la medesima sentenza e contenente motivi identici o ulteriori, è inammissibile anche se il termine per impugnare non è ancora scaduto.
- La proposizione di una nuova impugnazione sostitutiva è eccezionalmente ammissibile soltanto quando il primo atto sia affetto da vizi tali da renderlo oggettivamente inidoneo a instaurare validamente il giudizio e a consumare il potere di impugnazione, purché il termine per impugnare non sia scaduto e non sia intervenuta la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del primo gravame.
- Quando il giudice dichiara inammissibile l'impugnazione, perde la potestas iudicandi sulle questioni di merito e sulle censure sostanziali dedotte; le relative argomentazioni non producono effetti giuridici ai fini della decisione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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