Cassazione Penale, Sentenza n. 40096/2022 del 24/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La difesa ha poi comunicato la revoca della misura coercitiva con ordinanza del GIP di Castrovillari del 15 luglio 2022, venendo meno l'interesse ad ottenere il riesame. La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e non ha esaminato nel merito le censure sulla motivazione.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Catanzaro che aveva rigettato la richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Castrovillari (misura cautelare della custodia in carcere poi sostituita con arresti domiciliari) per plurime violazioni dell'art. 603-bis c.p.; il ricorrente lamentava motivazione in parte mancante, in parte contraddittoria e in parte manifestamente illogica, richiamando l'atto di riesame, la memoria difensiva e i documenti depositati il 11 aprile 2022 in relazione agli artt. 273 c.p.p. e 603-bis c.p.
Norme richiamate
art. 603-bis cod. pen.
Norma sostanziale richiamata come fatto-reato oggetto della misura cautelare; nella decisione non si è entrati nel merito dell'applicazione della norma poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento agli atti e documenti prodotti a sostegno del riesame; la Corte non ha valutato il contenuto probatorio delle produzioni in quanto il procedimento di impugnazione è diventato privo di interesse dopo la revoca della misura
Massime di principio
- Se, durante il procedimento di impugnazione avverso misure cautelari, la misura viene revocata o sostituita in modo da eliminare l'interesse pratico del ricorrente, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse senza esame del merito
- La sopravvenuta revoca della misura coercitiva deve essere tempestivamente comunicata alla corte che esamina il ricorso; in assenza di effetti residui rilevanti (es. annotazioni durature, conseguenze patrimoniali o disciplinari), la controversia si estingue sul piano dell'interesse processuale
- Quando si intende ottenere comunque una pronuncia sul modo di motivare la decisione o sulla correttezza procedurale, il ricorrente deve dimostrare l'esistenza di un interesse attuale e concreto (ad esempio per rimozione di annotazioni o per risarcimento), altrimenti la via impugnativa rischia l'inammissibilità
- La corte di legittimità o di merito, se accerta la sopravvenuta carenza di interesse, non è obbligata a esaminare le censure di merito: la valutazione sulla ammissibilità precede l'esame delle doglianze sostanziali
- In situazioni analoghe è utile valutare tempestivamente rimedi alternativi (istanze per cancellazione annotazioni, richiesta di risarcimento, istanze civilistiche o disciplinari) qualora si voglia preservare un interesse attuale non eliminato dalla sola revoca della misura
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