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Ordinanza

Ordinanza n. 87/2026 - Bologna, Sezione 1

per l’annullamento a) delle graduatorie provinciali per le supplenze, ambito territoriale Reggio Emilia, nelle more aggiornate in attuazione dell''ordinanza ministeriale n. 112 del 06.05.2022, nella parte in cui escludono il ricorrente; b) graduatorie Provinciali per le supplenze a.s. 2023/2024, ambito territoriale Reggio Emilia, con ultima pubblicazione di elenchi aggiuntivi ed aggiornamento in data 17.07.2023, con pubblicazione del decreto dirigenziale Prot. 449 del 17.07.2023; c) nonché di tutti gli atti presupposti, premessi, nonché avvinti da nesso di conseguenzialità e/o presupposizione da identificarsi, non esaustivamente, come segue. d) dell’ordinanza ministeriale n. 112 del 06 maggio 2022 del Ministero dell’istruzione, recante la procedura di inserimento/aggiornamento delle graduatorie provinciali e d’istituto di cui all’art. 4, commi 6-bis e 6-ter, l. 3 maggio 1999 n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, valide per il biennio 2022/2024; e) dell’ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 del Ministero dell''Istruzione, recante la procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e d''istituto di cui all''art. 4, commi 6-bis e 6-ter, l. 3 maggio 1999 n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, valide per il biennio 2020/2022; f) il Decreto Dipartimentale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell''Istruzione, prot. n. 000858 del 21 luglio 2020; g) del DM 15 luglio 2019 n. 666, recante «Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l''attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente»; h) del D.M. 1° giugno 2017 n. 374 recante «Riapertura graduatorie d''istituto II e III fascia personale docente ed educativo»; i) del DM 3 giugno 2015 n. 326, recante «Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l''attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente»; l) dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali è stata respinta l''istanza di inserimento in prima fascia presentata dal ricorrente; m) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202300673

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha deciso nel merito le censure rivolte contro le graduatorie e gli atti presupposti. Considerata l'irregolarità della notificazione, ha disposto che il ricorrente provveda alla rinotifica del ricorso introduttivo all'amministrazione resistente presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, entro il 15 febbraio 2026. La causa è stata rinviata al 16 settembre 2026.

TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatorie provinciali per le supplenze dell'ambito territoriale di Reggio Emilia e atti presupposti, inclusi i provvedimenti di rigetto dell'istanza di inserimento in prima fascia

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato le graduatorie provinciali per le supplenze dell'ambito territoriale di Reggio Emilia, nella parte in cui lo escludono, nonché gli atti presupposti e connessi, tra cui le ordinanze ministeriali disciplinanti l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie e i provvedimenti di rigetto dell'istanza di inserimento in prima fascia. Il TAR ha rilevato d'ufficio che la notifica del ricorso all'amministrazione resistente non è stata correttamente effettuata, poiché non è stata eseguita presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio. L'amministrazione non si è costituita in giudizio.

Norme richiamate

  • art. 4, commi 6-bis e 6-ter, l. 3 maggio 1999, n. 124

    La disposizione è richiamata quale base normativa delle graduatorie provinciali e d'istituto per le supplenze del personale docente ed educativo.

Massime di principio

  • Quando la notificazione del ricorso amministrativo nei confronti di un'amministrazione statale non è effettuata presso l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, il giudice può ordinare la rinnovazione della notificazione prima di procedere alla decisione della controversia.
  • L'ordine di rinotifica del ricorso e il rinvio della causa non definiscono la domanda di annullamento, né consentono di individuare una parte vittoriosa nel merito.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoTermini e notificazione del ricorso
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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