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Sentenza

Sentenza n. 140/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento prot. n. 84-24 del 13 agosto 2024 con il quale il Comune di Guglionesi ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica, con prescrizioni, in favore dell’intervento progettato di “posa in opera di impianto fotovoltaico da 10 KW nominali sulla copertura e realizzazione di impianto di climatizzazione presso un fabbricato sito in Via Della Pace n. 4; Pratica C.I.L.A. n. 700/2024”, limitatamente alla parte in cui tale atto ha prescritto “la posa in opera tegole/coppi fotovoltaici”; - del presupposto provvedimento del Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Molise, prot. n. 0007197-P del 3 luglio 2024, limitatamente alla parte in cui, pur esprimendo parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ha però prescritto “la posa in opera tegole/coppi fotovoltaici”; - nonché, in parte qua e nei limiti dell’interesse azionato, di ogni atto presupposto, consequenziale e/o connesso.

Giustizia amministrativa202400313

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: autorizzazione paesaggistica comunale e presupposto parere della Soprintendenza, limitatamente alla prescrizione di sostituire i pannelli fotovoltaici progettati con tegole o coppi fotovoltaici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva presentato una CILA per la posa di pannelli fotovoltaici e di un impianto di climatizzazione su un immobile sito nel centro storico e sottoposto a tutela paesaggistica. La Soprintendenza aveva espresso parere favorevole, subordinandolo alla posa di tegole o coppi fotovoltaici in luogo dei normali pannelli; il Comune aveva recepito la prescrizione nell’autorizzazione paesaggistica. Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 143 e seguenti e dell’art. 146, comma 8, del d.lgs. n. 42/2004, degli artt. 3 e 6 della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione e violazione dei principi di ragionevolezza. In particolare, il ricorrente contestava che la prescrizione fosse fondata su un’incompatibilità astratta dei pannelli fotovoltaici, senza considerare le caratteristiche concrete dell’edificio e dell’intervento, l’effettiva visibilità dell’impianto dai punti di osservazione pubblici, il contesto paesaggistico e urbanistico attuale e il favor legislativo per le fonti rinnovabili. Deduceva inoltre l’antieconomicità e la minore resa delle tegole o coppi fotovoltaici. Il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 146, comma 8, del d.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi alla compatibilità paesaggistica del progetto nella configurazione originaria.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per la fondatezza, ritenuta assorbente, delle censure di difetto di istruttoria e motivazione. La Soprintendenza e il Comune si erano limitati ad affermare che i pannelli fotovoltaici, per le loro caratteristiche costruttive, costituivano un elemento di criticità paesaggistica, senza spiegare in concreto quali materiali o caratteristiche tipologiche confliggessero con i valori paesaggistico-architettonici tutelati, né accertare se e da quali punti l’impianto sarebbe stato visibile e percepibile. Il giudice ha sottolineato che l’installazione di impianti fotovoltaici è sostenuta dalla normativa nazionale ed europea e che tali tecnologie sono ormai elementi normalmente presenti nel paesaggio; la compatibilità deve comunque essere valutata caso per caso. Per negare o condizionare l’installazione di normali pannelli fotovoltaici occorre una motivazione analitica e puntuale sull’assoluta incongruenza dell’intervento rispetto alle peculiarità del paesaggio, non essendo sufficiente il richiamo astratto alla tipologia dell’impianto o alla sua mera visibilità. La motivazione contenuta nella memoria difensiva dell’Avvocatura dello Stato non poteva integrare ex post quella degli atti impugnati ed era comunque generica. Inoltre, la relazione paesaggistica aveva dichiarato l’invisibilità dell’impianto dai punti panoramici e dalle aree pubbliche, circostanza che imponeva una specifica verifica amministrativa, omessa. Il TAR ha quindi annullato il parere della Soprintendenza e l’autorizzazione paesaggistica nella parte contestata, ordinando all’Amministrazione di rideterminarsi secondo i principi esposti. Le ulteriori doglianze sono state assorbite. Le amministrazioni soccombenti sono state condannate in solido al pagamento di € 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 143 e ss. d.lgs. 42/2004

    La valutazione paesaggistica deve essere svolta in concreto e in coerenza con i valori paesaggistici effettivamente tutelati.

  • art. 146, comma 8, d.lgs. 42/2004

    Il parere e l’autorizzazione paesaggistica devono essere sorretti da un’istruttoria e da una motivazione specifiche, riferite alle caratteristiche concrete dell’intervento e del contesto.

  • artt. 3 e 6 l. 241/1990

    L’atto amministrativo deve esplicitare le ragioni della decisione e fondarsi su un’adeguata istruttoria.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La censura relativa all’omessa comunicazione dei motivi ostativi è stata dedotta, ma non esaminata perché assorbita dall’accoglimento delle censure di difetto di istruttoria e motivazione.

Massime di principio

  • La compatibilità paesaggistica di un impianto fotovoltaico deve essere valutata caso per caso, considerando le caratteristiche concrete dell’opera, dell’edificio e del contesto paesaggistico, senza fondarsi sull’astratta criticità della tipologia dei pannelli.
  • Il favor legislativo nazionale ed europeo per la produzione di energia da fonti rinnovabili impone una motivazione particolarmente analitica quando l’Amministrazione intenda vietare o condizionare l’installazione di normali pannelli fotovoltaici.
  • La mera visibilità di un impianto fotovoltaico da punti di osservazione pubblici non è, da sola, sufficiente a giustificarne il divieto o la sostituzione con soluzioni più onerose; l’Amministrazione deve dimostrare l’assoluta incongruenza dell’opera rispetto alle specifiche peculiarità del paesaggio.
  • Il parere paesaggistico è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando non indica quali caratteristiche costruttive dell’impianto contrastino con i valori paesaggistici tutelati e omette di verificare concretamente se, e da quali punti, l’opera sia effettivamente percepibile.
  • Le argomentazioni formulate dall’Amministrazione soltanto nel processo non possono integrare ex post la motivazione dell’atto impugnato; tale integrazione è comunque inidonea quando le deduzioni difensive restano generiche e non sono precedute da un’adeguata istruttoria.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaImpianti da fonti rinnovabiliMotivazione del provvedimento
RamiBeni culturali e paesaggioEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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