Sentenza n. 846/2026 - Latina, Sezione 2
Per l'esecuzione della Sentenza n. 850/23 del 28/06/2023, resa nel Giudizio R.G. n.1303/23 emessa dal Tribunale di Frosinone - Sezione Lavoro, notificata il 22/01/2025 e passata in giudicato il 21/02/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, n. 850/2023, passata in giudicato, relativa al riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, n. 850/2023, notificata il 22 gennaio 2025 e passata in giudicato il 21 febbraio 2025. La sentenza civile aveva accertato il diritto della docente, in servizio a tempo determinato, a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 o da altro anno scolastico accertato, per gli anni effettivamente svolti e per quelli maturandi, oltre agli interessi legali. Il Ministero, ritualmente intimato e nonostante un decreto presidenziale di sollecito, non ha fornito prova dell'adempimento del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando l'inerzia del Ministero e l'assenza di elementi idonei a dimostrare l'esecuzione della sentenza civile. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena esecuzione al giudicato, adottando gli adempimenti necessari e riconoscendo alla ricorrente gli importi stabiliti nella sentenza, secondo modalità e misura ivi indicate, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone o altro funzionario delegato, incaricato di provvedere nell'ulteriore termine di sessanta giorni su istanza della ricorrente. Il compenso del commissario, posto a carico del Ministero, è stato liquidato in 1.000 euro, salvo conguaglio. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 1.000 euro per spese di lite, oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominando, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Riguarda la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo; nel giudicato da eseguire il beneficio economico è stato riconosciuto anche alla docente a tempo determinato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione intimata deve dimostrare di avere dato esecuzione al giudicato; in mancanza di tale dimostrazione, il ricorso può essere accolto e il giudice può ordinare gli adempimenti necessari all'attuazione della decisione.
- Quando l'amministrazione permane inerte dopo la formazione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine ultimativo per l'adempimento e nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato ad attivarsi su istanza dell'interessato in caso di inutile decorso del termine.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un organo o funzionario pubblico, anche mediante delega, e il relativo compenso può essere posto a carico dell'amministrazione inadempiente e liquidato preventivamente, salvo conguaglio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1540/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1541/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1542/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1545/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1546/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1549/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →