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Sentenza

Sentenza n. 319/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 268/2024 in data 28 giugno 2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500744

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: omessa esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 268/2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 14 ottobre 2024 e corredata da certificazione del passaggio in giudicato. La sentenza civile aveva condannato il Ministero a rendere disponibile alla ricorrente la carta docente, con le regole previste per il personale di ruolo, per complessivi euro 1.000,00 riferiti agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione e ha chiesto l’ordine di accredito dell’importo sulla carta elettronica del docente, nonché la fissazione di una somma dovuta per ogni ulteriore violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero non si è costituito. Il TAR ha inoltre esaminato la tempestività dell’azione, rilevando il decorso del termine di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari da parte delle Amministrazioni dello Stato, la validità della notificazione eseguita presso l’indirizzo PEC ministeriale e la sufficienza della procura rilasciata per il giudizio civile, estesa a ogni stato e grado, anche ai fini del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza civile, provvedendo agli adempimenti ivi imposti entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza amministrativa. In caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ovvero un dirigente o funzionario delegato, incaricandolo di provvedere entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione della ricorrente. Nessun compenso è stato riconosciuto al Commissario, trattandosi di dipendente della stessa Amministrazione debitrice. È stata accolta anche la domanda di coercizione indiretta: la somma dovuta è stata determinata nella misura degli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo tardivo oppure, in mancanza, fino all’esecuzione sostitutiva del Commissario. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e 114 c.p.a.

    Consentono di agire per l’ottemperanza e attribuiscono al giudice amministrativo il potere di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato, nominare un Commissario ad acta e adottare misure coercitive.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di fissare, su richiesta di parte, una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato. Nel caso concreto la somma è stata determinata mediante applicazione degli interessi legali sull’importo dovuto, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza sino all’adempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Prevede il termine di centoventi giorni concesso alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il TAR ha ritenuto tale termine decorso a seguito della notificazione della sentenza civile presso il domicilio digitale ministeriale.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione posta a fondamento del diritto alla carta docente riconosciuto dalla sentenza civile oggetto di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario contenente una condanna dell’Amministrazione al pagamento o all’attribuzione di una prestazione determinata, quando l’Amministrazione non abbia spontaneamente adempiuto.
  • Ai fini dell’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, il termine di centoventi giorni decorre dalla notificazione della pronuncia presso un indirizzo PEC idoneo a fungere da domicilio digitale dell’Amministrazione destinataria.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una somma dovuta per il ritardo nell’esecuzione del giudicato, determinandola anche nella misura degli interessi legali sull’importo oggetto della condanna, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o sostitutivo.
  • In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, individuato anche in un dirigente o funzionario appartenente alla struttura dell’Amministrazione debitrice, senza riconoscimento di compenso quando l’attività commissariale rientri nei compiti istituzionali del dipendente pubblico.
  • Quando la procura alle liti rilasciata per il giudizio civile estende espressamente i poteri del difensore a ogni stato e grado del procedimento, essa può legittimare il difensore anche nel successivo giudizio di ottemperanza avente a oggetto l’esecuzione di una condanna al pagamento o all’attribuzione di un importo determinato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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