Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5201/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

Giustizia amministrativa202402122

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso contro il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accertamento di conformità edilizia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accertamento di conformità presentata il 1° agosto 2023 ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, relativa al cambio di destinazione d’uso di alcune unità immobiliari da produttivo/direzionale a residenziale. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo tardiva l’istanza, poiché il Comune aveva notificato il 31 marzo 2021 un provvedimento di sospensione delle opere e di ripristino dello stato dei luoghi, assegnando un termine per adempiere. In appello, la società ha dedotto, con il primo motivo, l’erroneità della valutazione di tardività, sostenendo il riferimento al termine di 90 giorni previsto dall’ordinanza comunale; con il secondo motivo, ha censurato la mancata considerazione delle argomentazioni relative alla sussistenza della doppia conformità. Il Comune ha chiesto il rigetto dell’appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 può essere presentata soltanto fino alla scadenza del termine assegnato con l’ordine di demolizione o ripristino, e comunque prima dell’irrogazione delle sanzioni amministrative. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato e dell’Adunanza Plenaria, ha escluso che l’istanza presentata il 1° agosto 2023 fosse tempestiva, poiché il termine decorrente dal provvedimento comunale del 30 marzo 2021 era già ampiamente scaduto. Ha inoltre rilevato che il silenzio-rigetto sull’istanza si era formato il 1° ottobre 2023 e che il termine di 60 giorni per impugnarlo era scaduto il 1° dicembre 2023, mentre il ricorso era stato notificato il 24 gennaio 2024; il ricorso di primo grado era quindi inammissibile per tardività. Il secondo motivo è stato ritenuto non accoglibile, poiché la questione della doppia conformità era irrilevante una volta accertata la tardività dell’istanza e dell’impugnazione. Il Collegio ha aggiunto, in ogni caso, che il cambio di destinazione d’uso non avrebbe potuto essere assentito per difetto della conformità urbanistica, essendo la destinazione residenziale non ammessa nell’area interessata. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    “fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative”

    L’istanza di accertamento di conformità può essere presentata soltanto entro la scadenza del termine assegnato per la demolizione o il ripristino, ovvero prima dell’irrogazione delle sanzioni amministrative alternative.

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    È richiamato quale termine entro il quale può essere presentata l’istanza di accertamento di conformità in relazione agli interventi soggetti all’ordine di demolizione.

  • art. 33, comma 1, d.P.R. 380/2001

    È richiamato quale termine rilevante per la presentazione dell’istanza nei casi di interventi in parziale o totale difformità secondo la disciplina indicata nella sentenza.

  • art. 34, comma 1, d.P.R. 380/2001

    È richiamato quale termine rilevante per la presentazione dell’istanza prima dell’irrogazione delle sanzioni previste per gli interventi eseguiti in parziale difformità.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nell’epigrafe processuale, senza una specifica interpretazione decisiva nella motivazione.

Massime di principio

  • L’istanza di accertamento di conformità prevista dall’art. 36, comma 1, del d.P.R. 380/2001 deve essere presentata, a pena di tardività, entro il termine assegnato con l’ingiunzione di demolizione o di ripristino e comunque prima dell’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dagli artt. 33 e 34 del medesimo decreto.
  • Una volta definitivamente scaduto il termine per adempiere all’ordine di demolizione o ripristino, il destinatario non può ottenere la riapertura del procedimento sanzionatorio mediante la successiva presentazione di un’istanza di accertamento di conformità.
  • La formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accertamento di conformità fa decorrere il termine decadenziale per la sua impugnazione; il ricorso notificato oltre il termine di 60 giorni è tardivo e inammissibile.
  • La verifica della doppia conformità non deve essere esaminata quando l’istanza di accertamento di conformità o il ricorso contro il relativo silenzio-rigetto siano già irrimediabilmente tardivi.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàSilenzio della pubblica amministrazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.