Sentenza n. 241/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna per l'insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente con titolo estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza del 5 giugno 2024, volta al riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l'insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna ai sensi del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016. Ha inoltre chiesto la condanna dell'Amministrazione all'adozione di un provvedimento espresso e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. La questione decisiva riguarda il superamento del termine previsto per la conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo estero.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando il silenzio-inadempimento del Ministero. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa e che tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di provvedere sull'istanza entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Nel rieditare il potere, l'Amministrazione dovrà esaminare la documentazione relativa al percorso di studi e ai titoli conseguiti nello Stato membro dell'Unione europea, verificandone la coerenza con la direttiva 2005/36/CE e la normativa attuativa. Dovrà tenere conto dell'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificare la durata, il livello e la qualità della formazione e valutare l'eventuale adozione di misure compensative proporzionate. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento competente del Ministero, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine di 120 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice, in caso di accertato silenzio-inadempimento, di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine e di prevedere gli strumenti conseguenti all'ulteriore inerzia.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Stabilisce che l'autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
d.lgs. 15/2016
Ha modificato il d.lgs. 206/2007 dando attuazione alla direttiva 2013/55/UE.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Rileva per la denominazione del Ministero competente, ora Ministero dell'Istruzione e del Merito.
direttiva 2005/36/CE
Impone di valutare il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro considerando competenze, conoscenze, capacità e formazione complessivamente acquisite, nonché l'eventuale necessità di misure compensative.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Prevede la possibilità di adottare misure compensative proporzionate ai fini della valutazione dell'equipollenza della formazione professionale.
direttiva 2013/55/UE
È richiamata quale direttiva recepita dal d.lgs. 15/2016, che ha modificato la disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito in uno Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente deve adottare un provvedimento espresso entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa; il superamento di tale termine integra silenzio-inadempimento.
- Quando accerta il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di concludere il procedimento entro un termine giudiziale e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a provvedere in caso di ulteriore inerzia.
- La valutazione di un titolo professionale estero deve considerare l'intero compendio delle competenze, conoscenze e capacità acquisite dall'interessato, verificando anche durata, livello e qualità della formazione, senza limitarsi a un raffronto meramente formale del titolo.
- L'autorità competente deve valutare l'equipollenza della formazione estera e, ove necessario, adottare misure compensative opportune e proporzionate, anziché negare automaticamente il riconoscimento per le sole differenze formative.
- Nel riconoscimento di qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro, devono essere valutate anche le qualifiche e l'esperienza professionale maturate nello Stato d'origine e nello Stato di destinazione, verificando se esse soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per l'accesso all'attività professionale.
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