Sentenza n. 3239/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, emesso dalla Questura di -OMISSIS- in data 15.08.2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e diniego di rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento questorile fondato sulla sua ritenuta pericolosità sociale. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che il giudizio di pericolosità fosse stato desunto automaticamente dai precedenti penali, che le condanne non riguardassero reati ostativi all'ingresso e al soggiorno, che in sede penale fossero state riconosciute le attenuanti generiche e i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel casellario e che egli svolgesse attività lavorativa in Italia. Il provvedimento richiamava tre condanne: una multa per minaccia, una condanna a quattro mesi di reclusione per lesioni, ricettazione e ulteriori fattispecie indicate nell'atto, e una condanna a un anno e quattro mesi di reclusione per violenza sessuale nell'ipotesi attenuata, commessa in concorso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittima sia la revoca del permesso di lungo periodo sia il diniego del permesso ad altro titolo. Il giudice ha chiarito che l'art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998 non consente automatismi fondati sulle sole condanne penali: occorre un giudizio motivato di pericolosità sociale, con valutazione della natura e gravità dei reati, della durata del soggiorno e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo. Nel caso concreto, l'Amministrazione aveva considerato la pluralità e la reiterazione nel tempo delle condotte, la loro recente commissione, la particolare gravità e la componente violenta di almeno due reati, nonché l'assenza di legami familiari rilevanti ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 286/1998. Il provvedimento conteneva inoltre una valutazione, seppure succinta, del comportamento complessivo e dell'inserimento sociale e lavorativo, ritenuti incompatibili con le finalità di integrazione. Il TAR ha quindi escluso l'automatismo, il difetto di motivazione, l'illogicità e la carenza istruttoria denunciati, reputando ragionevole e adeguato il giudizio di pericolosità. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998
il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato
La revoca o il diniego del permesso di lungo periodo richiedono un concreto giudizio di pericolosità sociale, non un automatismo derivante dalle condanne; devono essere considerati anche durata del soggiorno e inserimento sociale, familiare e lavorativo.
art. 5, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998
Richiamato dal provvedimento impugnato quale ulteriore base normativa del giudizio di pericolosità sociale.
art. 29 d.lgs. 286/1998
La decisione valorizza l'assenza dei legami familiari rilevanti tassativamente indicati dalla disposizione.
art. 8 CEDU
Impone di considerare, nel bilanciamento, la natura e gravità del reato, la durata del soggiorno, il tempo trascorso, la condotta successiva e la situazione familiare dello straniero.
Massime di principio
- La revoca o il diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non possono fondarsi automaticamente sull'esistenza di condanne penali, ma richiedono un giudizio concreto e motivato di pericolosità sociale.
- Nel giudizio di pericolosità sociale devono essere ponderati, oltre alla natura, gravità, pluralità e reiterazione dei reati, anche la durata del soggiorno e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
- La reiterazione nel tempo di condotte penalmente rilevanti, specie quando comprendano reati di natura violenta e siano state commesse in epoca recente, può legittimamente essere valutata come indice di non occasionalità e di pericolosità sociale.
- L'assenza di legami familiari rilevanti ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 286/1998 può concorrere, insieme agli altri elementi del caso concreto, alla valutazione negativa dell'inserimento dello straniero e alla legittimità della revoca o del diniego.
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