Sentenza n. 230/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento Prot. fasc. 12B7/2023--OMISSIS- del 28 aprile 2025 con il quale la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano ha adottato l''informativa antimafia interdittiva nei confronti della ricorrente; - nonché di tutti gli atti connessi e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Milano, con contestuale diniego della misura di prevenzione collaborativa
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa interdetta)
Prevale il privato
La controversia
La società ha dedotto l’illegittimità dell’informazione antimafia per violazione degli artt. 84, comma 4, 89-bis, 91, comma 6, 92 e 94-bis del d.lgs. 159/2011, degli artt. 7, 8 e 10-bis della l. 241/1990, dei principi di imparzialità, buon andamento, libertà di iniziativa economica e partecipazione procedimentale, nonché per eccesso di potere sotto i profili della carenza di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza, sproporzionalità e illogicità. In particolare, ha contestato che la Prefettura avesse fondato la prognosi infiltrativa su fatti risalenti al periodo 2012-2014, sui rapporti familiari e societari con altra impresa già interdetta, sui rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti per associazione mafiosa e sulla discendenza familiare da persona controindicata deceduta nel 2021, senza considerare adeguatamente gli esiti favorevoli dei procedimenti penali, il decesso del familiare, l’assenza di precedenti penali a carico dei familiari e le altre sopravvenienze positive rappresentate nel contraddittorio procedimentale. Ha inoltre lamentato che alcuni elementi, tra cui i rapporti commerciali con l’altra società nel periodo 2022-2024 e il contenuto di una sentenza penale, non fossero stati previamente comunicati o adeguatamente messi a disposizione. Con il secondo motivo ha censurato il diniego della misura di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011 per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e motivazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo motivo e ha annullato l’informazione antimafia interdittiva, assorbendo il secondo motivo relativo al diniego della misura di prevenzione collaborativa. Il Collegio ha ricordato che il decorso del tempo non determina automaticamente l’irrilevanza degli elementi posti a fondamento dell’interdittiva, ma impone alla Prefettura, soprattutto dopo la scadenza annuale prevista dall’art. 86 d.lgs. 159/2011, un motivato aggiornamento delle verifiche e un nuovo giudizio sull’attualità del rischio. Nel caso concreto, l’Amministrazione non aveva effettuato tale necessaria rivalutazione, mantenendo sostanzialmente cristallizzato il quadro indiziario su fatti risalenti al 2012-2014 e su rapporti familiari, nonostante rilevanti sopravvenienze positive: il decesso del familiare controindicato, l’esclusione dell’aggravante associativa mafiosa nei confronti di alcuni soggetti e l’assenza di profili penali a carico dei familiari dell’esponente societario. Il TAR ha inoltre ritenuto non sufficiente, da solo, il mero rapporto familiare in assenza di elementi oggettivi, univoci e concordanti di effettiva interferenza nella gestione societaria; né i rapporti commerciali con altra impresa, non destinataria di interdittiva o di misure inibitorie nel periodo considerato, potevano sostenere autonomamente l’attualità del rischio. L’informazione è stata quindi ritenuta illegittima per carenza del giudizio di attualità del pericolo di infiltrazione mafiosa. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011
L’informazione antimafia deve fondarsi su elementi indicativi di tentativi di infiltrazione mafiosa idonei a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa; tali elementi devono sostenere un rischio attuale, non una mera ricostruzione storica e stigmatizzante.
art. 86 d.lgs. 159/2011
La validità temporale dell’informazione antimafia impone, decorso il periodo annuale, un motivato aggiornamento delle verifiche e del giudizio sul permanere del rischio infiltrativo; il decorso del tempo non rende automaticamente irrilevanti gli elementi pregressi, ma impedisce che la valutazione resti cristallizzata.
art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011
il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell’interessato, aggiorna l’esito dell’informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa
La Prefettura deve verificare, anche a fronte di una richiesta documentata dell’impresa, se siano venute meno le circostanze rilevanti e se persistano ragioni di sicurezza e ordine pubblico prevalenti sulla libertà di iniziativa economica.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
La misura di prevenzione collaborativa costituisce uno strumento rilevante nella valutazione della risposta prefettizia al rischio infiltrativo; il suo diniego deve essere adeguatamente istruito e motivato, anche alla luce delle sopravvenienze positive.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
La valutazione prefettizia deve confrontarsi con gli elementi emersi nel contraddittorio procedimentale e con le circostanze rilevanti ai fini della concretezza e attualità del rischio.
artt. 7, 8 e 10-bis l. 241/1990
La partecipazione procedimentale richiede che l’interessato sia posto in condizione di conoscere e contestare gli elementi rilevanti utilizzati per l’adozione dell’interdittiva.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento impongono una valutazione aggiornata, completa e non meramente stereotipata del rischio di infiltrazione.
art. 41 Cost.
La libertà di iniziativa economica deve essere ponderata con le esigenze di prevenzione antimafia; la compressione è legittima solo in presenza di una prognosi attuale e adeguatamente motivata.
Massime di principio
- Il decorso del termine annuale di validità dell’informazione antimafia non rende automaticamente irrilevanti gli elementi indiziari pregressi, ma obbliga la Prefettura a svolgere e motivare un aggiornamento delle verifiche, verificando l’attualità del rischio infiltrativo alla luce dell’evoluzione della situazione dell’impresa e delle persone interessate.
- Un’informazione antimafia interdittiva non può fondarsi soltanto su fatti storici risalenti o su una ricostruzione familiare e stigmatizzante, quando l’Amministrazione ometta di confrontarsi con sopravvenienze positive idonee a incidere sulla prognosi, quali il decesso di una persona controindicata, l’esito favorevole di procedimenti penali e l’assenza di precedenti a carico dei soggetti effettivamente coinvolti nella gestione societaria.
- Il mero rapporto familiare o di affinità con soggetti controindicati non è sufficiente a dimostrare il rischio di infiltrazione mafiosa se non è accompagnato da elementi oggettivi, univoci e concordanti dai quali emerga un’effettiva capacità di interferenza sulle scelte e sugli indirizzi dell’impresa.
- Rapporti commerciali con un’impresa non destinataria di interdittiva o di altre misure inibitorie non possono, da soli, dimostrare l’attualità del rischio di infiltrazione mafiosa, in assenza di ulteriori elementi concreti e convergenti.
- Nel rinnovare la valutazione antimafia, la Prefettura deve ponderare la prevenzione della penetrazione mafiosa con la libertà di iniziativa economica, evitando che la misura resti indefinitamente ancorata a un quadro storico non aggiornato.
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