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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21965/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una condannata per furto aggravato che, nella fase esecutiva, ha presentato istanza per ottenere l'applicazione dell'art. 162-ter c.p. ai fatti già oggetto di sentenza di condanna. La Corte di appello, sezione distaccata di Taranto, ha dichiarato inammissibile l'istanza perché meramente reiterativa di una precedente domanda già dichiarata inammissibile. Contro tale provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo si deduce la violazione degli artt. 2 e 3 Cost. e dell'art. 13 ord. pen. in relazione all'art. 162-ter c.p., sostenendo che negare l'applicabilità dell'istituto in sede esecutiva contrasterebbe con il principio di uguaglianza e con la ratio della riforma, orientata al reinserimento; con il secondo si deduce la violazione dell'art. 162-ter c.p. in relazione all'art. 111 Cost., assumendo che la mancata applicazione dell'istituto integrerebbe una violazione del giusto processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretto il provvedimento impugnato, che aveva dichiarato de plano l'inammissibilità dell'istanza ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p. perché riproposizione priva di elementi di novità di una precedente istanza già rigettata. La Corte ha richiamato il principio per cui il divieto di bis in idem processuale opera anche in sede esecutiva e impone al giudice dell'esecuzione di dichiarare inammissibile la richiesta che ripeta altra già respinta sulla base dei medesimi elementi. Poiché il ricorrente non ha censurato tale ratio decidendi e si è limitato a contestare il precedente provvedimento non impugnato, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; ne è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 162-ter c.p.

    norma invocata dalla parte per ottenere l'estinzione del reato mediante condotte riparatorie, ma ritenuta non esaminabile in presenza di una richiesta meramente reiterativa già dichiarata inammissibile

  • art. 666, comma 2, c.p.p.

    consente la declaratoria de plano di inammissibilità della richiesta esecutiva quando sia mera riproposizione di altra già decisa, senza elementi nuovi

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 2 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa estensione dell'istituto in chiave di reinserimento

  • art. 3 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di disparità di trattamento

  • art. 13 ord. pen.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla finalità rieducativa e di reinserimento

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente per prospettare una violazione del giusto processo

  • art. 666 c.p.p.

    il riferimento è utilizzato dalla Corte per qualificare il potere di dichiarare inammissibile de plano la richiesta esecutiva

Massime di principio

  • In sede esecutiva il giudice può dichiarare de plano inammissibile una richiesta che sia mera reiterazione di altra già respinta, quando non siano allegati elementi nuovi rispetto alla precedente istanza.
  • Il divieto di bis in idem processuale opera anche nel procedimento di esecuzione: la stessa questione non può essere riproposta all'infinito sulla base dei medesimi elementi già esaminati.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non confronta la specifica ratio decidendi del provvedimento impugnato e si limita a reiterare doglianze rivolte contro un precedente provvedimento non impugnato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idemNullità processuale

Testo integrale

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