Cassazione Civile, Ordinanza n. 06863/2025 del 14/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rettificato parzialmente il classamento e la rendita di due subalterni di un compendio immobiliare: per uno aveva confermato la categoria D/8 ma aumentato la rendita, per l'altro aveva confermato categoria e rendita proposte. I giudici di merito avevano accolto il ricorso della contribuente e rigettato l'appello dell'Ufficio, valorizzando le risultanze della perizia di parte e le modifiche intervenute nell'immobile. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione della disciplina del catasto edilizio urbano e delle norme tributarie e regolamentari in materia di accatastamento. La società ha resistito con controricorso. La Corte, però, ha rilevato preliminarmente che il ricorso era stato notificato oltre il termine di 60 giorni decorrente dalla notifica della sentenza di appello effettuata via PEC dalla controparte, con conseguente tardività dell'impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, poiché notificato oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c. dopo la notificazione telematica della sentenza di secondo grado. In conseguenza della definizione conforme alla proposta accelerata, ha applicato anche l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., condannando l'Agenzia al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, di un'ulteriore somma pari alle spese ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. È stato escluso l'ulteriore aggravio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 327 c.p.c.
La Corte lo applica per affermare la tardività del ricorso, notificato oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza d'appello.
l. 11 agosto 1939, n. 1249
Richiamata insieme alla disciplina catastale come fonte normativa asseritamente violata.
R.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
Richiamato insieme alla disciplina catastale come fonte normativa asseritamente violata.
d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514
Richiamato insieme alla disciplina catastale come fonte normativa asseritamente violata.
d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Richiamato insieme alla disciplina catastale come fonte normativa asseritamente violata.
art. 11 d.l. 14 marzo 1988, n. 70
Richiamato insieme alla disciplina catastale come fonte normativa asseritamente violata.
l. 13 maggio 1988, n. 154
Richiamata quale norma di conversione dell'art. 11 del d.l. n. 70/1988.
d.m. 19 aprile 1994
Richiamato come disciplina di semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani.
art. 380-bis c.p.c.
La Corte lo richiama per la trattazione camerale e per la conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
Applicato per la condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte, ritenendo integrata una fattispecie di abuso del processo.
art. 96, quarto comma, c.p.c.
Applicato per la condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022
Richiamato come base della novella che ha introdotto la disciplina sanzionatoria collegata alla conformità tra proposta e decisione finale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude la sua applicazione perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, deve essere dichiarato inammissibile per tardività.
- La notificazione telematica della sentenza effettuata dalla controparte è idonea a far decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione.
- La trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., se definita in conformità alla proposta di inammissibilità, può comportare l'applicazione delle misure sanzionatorie previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone una valutazione tipizzata di abuso del processo, mentre quella ex comma 4 comporta un'ulteriore somma a favore della Cassa delle ammende.
- L'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, quando soccombente, non è soggetta all'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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