Sentenza n. 6924/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento del diniego delle misure di accoglienza con provvedimento della Prefettura di Roma, prot. n. -OMISSIS- del 04.07.2025, notificato tramite PEC al difensore in data 11.07.2025, nonché avverso e per l’annullamento di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quello impugnato se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, con istanza cautelare di sospensione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso alle misure di accoglienza adottato dalla Prefettura di Roma
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio di accesso alle misure di accoglienza, chiedendone l'annullamento e formulando anche istanza cautelare di sospensione. Dal testo non risultano specificati ulteriori motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha depositato una nota attestante l'avvenuto inserimento del nominativo del ricorrente presso il CAS indicato negli atti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, successivamente alla proposizione del ricorso, l'amministrazione ha dato atto dell'avvenuto ingresso del nominativo dell'istante presso il CAS indicato in atti. Tale sopravvenienza ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sulla domanda di annullamento del diniego. Le spese di lite sono state compensate. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel provvedimento.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso contro il diniego di una prestazione o misura amministrativa, l'amministrazione assicura concretamente l'accesso alla misura richiesta, viene meno l'interesse alla decisione sulla domanda di annullamento e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- In presenza della cessazione della materia del contendere determinata da una sopravvenienza amministrativa, le spese di lite possono essere compensate, ove il giudice ravvisi i relativi presupposti.
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