Cassazione Penale, Sentenza n. 27707/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione fondato su due motivi: (1) censura di violazione e erronea applicazione di legge (art. 2 e 10‑quater d.lvo n.74/2000, art.192 c.p.p.) e travisamento delle risultanze processuali in ordine alla prova dell'inesistenza oggettiva delle operazioni documentate da fatture, contestando l'uso da parte della Corte territoriale degli accertamenti tributari svolti sulla società emittente (Pneus & Cars S.r.l.) e denunciando il ricorso a presunzioni proprie della sede tributaria non utilizzabili in sede penale e il divieto della praesumptio de praesumpto; (2) censura sull'elemento soggettivo (dolo specifico) dei reati contestati, sostenendo che l'emissione di note di credito successivamente alle fatture annullava gli effetti fiscali delle detrazioni e dimostrava assenza di dolo di evasione oppure che si trattava di storni tardivi ma idonei a escludere la finalità evasiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi una mera riproposizione di censure già sollevate in appello senza un confronto specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata (violazione della funzione tipica del ricorso per cassazione). Quanto al merito, ha ritenuto manifestamente infondate le censure: la Corte di appello aveva adeguatamente valutato gli accertamenti sulla Pneus & Cars (inattività della società "cartiera", mancata tenuta di bilanci e dichiarazioni, assenza di dipendenti, fittizietà della sede, modalità di pagamento, irrintracciabilità del legale rappresentante ecc.) e, sinergicamente valutati, tali elementi integravano, ai sensi dell'art.192, comma 2, c.p.p., la prova indiziaria dell'inesistenza delle operazioni; inoltre la tardività delle note di storno è stata ritenuta inefficace ad elidere il dolo di indebita compensazione (applicazione art.26 DPR 633/76 e disciplina dell'art.10‑quater d.lgs.74/2000). Disposta condanna alle spese e ordini di versamento (equo) di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e applicazione dell'art.616 c.p.p. per le spese processuali.
Norme richiamate
art. 2 d.lvo n. 74/2000
Norma sul reato di evasione fiscale; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari raccolti dimostrassero la finalità evasiva nelle operazioni fittizie documentate dalle fatture.
art. 10‑quater d.lvo n. 74/2000
Norma sull'indebita compensazione: il reato si perfeziona con la presentazione dell'ultimo modello F24 dell'anno d'imposta; l'inesistenza del credito è indice della coscienza e volontà del contribuente di utilizzare crediti artificiosi.
art. 192 cod. proc. pen.
Regola la valutazione degli indizi: la Corte ha ritenuto che gli elementi acquisiti costituissero un impianto indiziario "gravissimo, univoco e concordante" idoneo a provare l'inesistenza delle operazioni oltre ogni ragionevole dubbio, secondo i limiti del giudizio di merito.
art. 26 DPR 633/1972
Stabilisce il termine entro cui effettuare rettifiche/storni (entro un anno dalla operazione); la tardività degli storni è stata ritenuta rilevante ai fini della valutazione dell'inefficacia degli storni ad eliminare il dolo evasivo.
art. 27, comma 2 Cost.
Principio di presunzione di innocenza; richiamato per ricordare il criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio come parametro di valutazione delle prove penalmente efficaci.
art. 533 cod. proc. pen.
Richiama il criterio per pronunciare la condanna solo ove sia stato fugato ogni dubbio ragionevole; la Corte precisa che in Cassazione si verifica la tenuta logica della motivazione e non una diversa valutazione delle prove.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha imposto al ricorrente il pagamento delle spese.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Citata in relazione alla possibilità di irrogare il pagamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha disposto un versamento equitativo di euro 3.000.
Massime di principio
- In Cassazione non è sufficiente riproporre i motivi già sviluppati in appello: il ricorso deve esporre criticamente e specificamente le ragioni di diritto e i fatti in cui si fonda il dissenso rispetto alla motivazione del giudice di merito, indicando vizi logici manifesti e decisivi.
- Le risultanze di un accertamento tributario possono costituire elemento probatorio in sede penale se integrate da elementi concreti e sinergici che consentono una valutazione indiziaria conforme all'art.192 c.p.p.; non si ammette un automatismo di trasferimento delle presunzioni tributarie senza verifica del loro fondamento probatorio penale.
- Per contestare l'inesistenza delle operazioni documentate da fatture è necessario dimostrare, con argomentazioni concrete e confrontandosi puntualmente con la motivazione del giudice, alternative probatorie non meramente congetturali (es. documenti di trasporto riconducibili, tracciabilità dei pagamenti su conti esistenti, testimonianze).
- La temporalità e la regolarità degli storni/crediti sono rilevanti per l'accertamento del dolo: storni tardivi o operazioni formali finalizzate ad aggirare l'imposta possono non essere efficaci a dimostrare l'assenza di dolo di evasione o di indebita compensazione.
- In tema di indebita compensazione, l'inesistenza del credito utilizzato può essere valutata come indice del dolo; se si vuole contestare ciò, occorre produrre elementi che dimostrino la legittimità, certezza e utilizzabilità del credito al momento dell'uso.
- Il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della tenuta logica e giuridica della motivazione: una diversa valutazione delle prove da parte della Cassazione è vietata se non emerge una manifesta illogicità o contraddizione decisiva nella motivazione del giudice di merito.
- Ove il ricorso sia dichiarato inammissibile per carenza di specificità, il ricorrente può essere condannato alle spese e a versamenti alla Cassa delle ammende; pertanto è importante curare la forma e il contenuto analitico del ricorso per cassazione.
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