Cassazione Penale, Sentenza n. 23604/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha respinto il riesame e confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP per nove furti aggravati di autovetture commessi tra il 18/9 e il 16/10/2023. Con il primo motivo denuncia l'illogicità della motivazione circa il pericolo di inquinamento probatorio, ritenendola congetturale e priva di concretezza; sostiene l'assenza di elementi che indichino la volontà o la capacità di inquinare le prove e l'inutilità di eventuali esigenze investigative. Con il secondo motivo censura la ritenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari e la sottostimata capacità di rispettare prescrizioni, deducendo che la misura carceraria non fosse necessaria considerando l'assenza di precedenti penali e la distanza di Cerignola (circa 300 km) dal luogo dei fatti.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ritiene la motivazione del Tribunale completa, logica e non affetta da vizio che possa giustificare annullamento: il giudice del riesame ha valutato la concreta e attuale pericolosità del Lotito, fondata sull'abitualità e professionalità della condotta (trasferte pianificate, rapida cessione per cannibalizzazione), su precedenti di polizia rilevanti (violenza sessuale di gruppo), sull'assenza di occupazione stabile, e sull'atteggiamento tenuto in interrogatorio (assenza di elementi a favore e mancato distacco dall'ambiente criminoso). Il Tribunale ha ritenuto che soltanto la custodia in carcere fosse idonea a prevenire la reiterazione; l'ipotesi di inquinamento probatorio è stata considerata ma non necessaria in alternativa alla valutazione principale, che è il pericolo di reiterazione. La Corte evidenzia inoltre i limiti del sindacato di legittimità della Cassazione che non consente una rivalutazione integrale dei fatti ove la motivazione non sia manifestamente illogica. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento.
Norme richiamate
art. 274 c.p.p.
comma 1, lett. c) (pericolo di reiterazione); lett. a) (pericolo di inquinamento probatorio) citata nel testo
La Corte ha ritenuto che la misura custodiale fosse giustificata soprattutto dall'esigenza cautelare di cui alla lett. c) (pericolo di reiterazione): la recidiva concreta, attuale e elevata emerge dalle modalità organizzative e dalla personalità dell'indagato. L'eventuale pericolo di inquinamento (lett. a) è stato valutato come profilo integrativo ma non necessario per sorreggere la misura ove la reiterazione sia autosufficiente.
art. 606 c.p.p.
riguardo ai limiti del sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione
La Corte ricorda che il controllo di legittimità è circoscritto alla verifica della presenza della motivazione e della sua non manifesta illogicità; non è consentita una rivalutazione dei fatti o delle risultanze probatorie salvo vizio argomentativo evidente.
art. 616 c.p.p.
applicazione per la condanna alle spese del procedimento in cassazione
In caso di rigetto del ricorso in Cassazione la norma disciplina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione dei provvedimenti cautelari è limitato: può intervenire solo per mancanza della motivazione o sua manifesta illogicità; non è consentita una completa rivalutazione delle risultanze probatorie.
- Il pericolo di reiterazione (art. 274, lett. c) c.p.p.) può giustificare la custodia in carcere anche per indagati formalmente incensurati se emergono elementi di pericolosità quali modus operandi professionale, pianificazione, rapidità di commissione e dispersione dei proventi.
- La valutazione della idoneità degli arresti domiciliari deve considerare la qualità del controllo effettivamente esercitabile: strumenti come il braccialetto elettronico rilevano la permanenza in domicilio ma non la localizzazione continua, e possono risultare insufficienti se è credibile la capacità dell'indagato di violare prescrizioni o di sfruttare contatti esterni.
- L'ipotesi di inquinamento probatorio richiede concretezza, non mere congetture; tuttavia può essere assunta come fattore accessorio nella valutazione complessiva della pericolosità quando si somma ad altri indici rilevanti.
- Per contrastare efficacemente una misura cautelare basata sul pericolo di reiterazione è utile documentare elementi concreti che rendano credibile la riduzione del rischio (es. stabile attività lavorativa, legami familiari e sociali solidi, misure di controllo effettive), dimostrare pentimento attivo o fattori che smentiscano l'abitualità della condotta.
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