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Ordinanza

Ordinanza n. 2679/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605205

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo che, a una prima e sommaria delibazione propria della fase cautelare, le doglianze dell’appellante apparissero prive di profili di fondatezza sotto il profilo del fumus boni iuris. Non sono svolte ulteriori valutazioni sul periculum in mora. Le spese del grado sono state compensate per giusti motivi.

Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza semplificata del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il privato ha proposto appello contro la sentenza semplificata del TAR Lazio, chiedendone incidentalmente la sospensione dell’efficacia. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati né l’atto amministrativo originariamente impugnato né i motivi di merito dedotti nel ricorso di primo grado o nell’appello. Il Consiglio di Stato ha esaminato la domanda nella fase cautelare, limitatamente alla sussistenza del fumus boni iuris.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda cautelare in appello; l’istanza è stata respinta per assenza di fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche interessate.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado può essere negata quando, a una prima e sommaria delibazione, i motivi dell’appellante non presentino profili apprezzabili di fondatezza sotto il profilo del fumus boni iuris.
  • Il rigetto dell’istanza cautelare in appello sulla base dell’insussistenza del fumus boni iuris non implica una definizione nel merito dell’appello.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelare

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