Cassazione Civile, Ordinanza n. 17034/2023 del 14/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla notificazione di un preavviso di fermo amministrativo su un veicolo di proprietà del ricorrente da parte del concessionario della riscossione, per crediti iscritti da un ente pubblico a titolo di sanzioni amministrative. Il contribuente aveva chiesto l'annullamento e la dichiarazione di inefficacia dell'atto, oltre al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. o art. 2043 c.c. Nel corso del giudizio, il credito presupposto veniva sgravato e il preavviso era dichiarato inefficace dall'agente della riscossione. Il Giudice di pace dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda relativa al fermo, rigettava la domanda risarcitoria e compensava le spese. In appello il Tribunale confermava, ritenendo che le spese del primo giudizio dovessero essere liquidate dal giudice che aveva declinato la competenza e che, per il giudizio riassunto, la compensazione fosse corretta per soccombenza virtuale, oltre a escludere un abuso dello strumento processuale. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere il Tribunale confermato la compensazione delle spese nonostante, a suo dire, la domanda fosse stata originariamente proposta quando l'interesse ad agire sussisteva e la causa fosse stata poi definita per autotutela dell'agente; 2) violazione dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., sostenendo che la notifica del preavviso di fermo, fondato su titoli sospesi o annullati, integrasse abuso del processo e responsabilità aggravata. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché non colpiva la ratio decidendi, basata sulla definitività della declinatoria di competenza e sulla spettanza al primo giudice del potere di regolare le spese del processo da lui definito; il secondo perché mirava a un nuovo apprezzamento di merito sulla mala fede o colpa grave della parte resistente, valutazione riservata al giudice di merito se adeguatamente motivata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. La decisione ribadisce che, nel caso di declinatoria di competenza, la statuizione sulle spese del giudizio definito dal primo giudice spetta a quel giudice e che la configurazione della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. è un apprezzamento di merito non censurabile in cassazione se motivato.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Richiamato nel motivo sul regolamento delle spese; la Corte non entra nel merito perché la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese è sindacabile in cassazione solo per motivazione mancante, apparente, illogica o erronea; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente.
art. 118, secondo comma, disp. att. c.p.c.
Censurato insieme agli altri parametri sulla motivazione; la Corte non ravvisa vizi rilevanti.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato per asserita motivazione apparente o contraddittoria; la Corte esclude il vizio.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto di difesa; non è fondamento dell'accoglimento perché la censura è inammissibile.
art. 111 Cost.
Richiamato nel primo motivo in relazione al difetto di motivazione; la Corte non ravvisa violazioni.
art. 50 c.p.c.
Censurato nel primo motivo in relazione alla riassunzione dopo declinatoria di competenza.
art. 100 c.p.c.
Richiamato per l'interesse ad agire e alla riassunzione; la Corte osserva che la censura non colpisce la ratio decidendi.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
La responsabilità aggravata richiede l'accertamento, riservato al merito, di mala fede o colpa grave della parte soccombente; tale accertamento non è rivedibile in cassazione se motivato.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi, ma le doglianze sono ritenute inammissibili.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte ricorda che il vizio motivazionale deducibile in cassazione ha limiti stringenti e non consente un riesame del merito.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il procedimento camerale di decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 228/2012
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
art. 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato nel collegamento con l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Dopo una declinatoria di competenza, la statuizione sulle spese del giudizio definito davanti al giudice adito spetta a quel giudice; il giudice della riassunzione non può sostituirsi a lui nella regolazione di quelle spese.
- La compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c. è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per motivazione mancante, apparente, illogica o giuridicamente erronea.
- La doglianza che in cassazione mira soltanto a riesaminare la valutazione di gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese è inammissibile se non incide sulla ratio decidendi della sentenza impugnata.
- L'accertamento della responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c., presupponente mala fede o colpa grave della parte, appartiene al merito e non è rivalutabile in sede di legittimità, salvo vizi motivazionali nei limiti consentiti.
- La censura per abuso del processo o per responsabilità aggravata non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie o della condotta processuale delle parti in cassazione.
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