Cassazione Civile, Ordinanza n. 11279/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La società ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la dichiarazione di fallimento dopo la revoca dell'ammissione al concordato preventivo. In fatto, il tribunale aveva revocato il concordato perché la debitrice non aveva depositato integralmente e tempestivamente la somma fissata ex art. 163, comma 2, n. 4, l. fall. per le spese della procedura, avendone versato solo una parte; su istanza di un creditore fondato su un contratto di leasing era poi stato dichiarato il fallimento. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione degli artt. 173, 163 e 181 l. fall. e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il termine per il deposito dell'anticipazione non fosse perentorio, che fosse possibile una proroga, e che il versamento parziale dovesse considerarsi sufficiente perché coerente con la percentuale fissata dal tribunale. Con il secondo motivo deduceva che il fallimento era stato dichiarato nonostante la sopravvenuta cessazione della materia del contendere con il creditore istante, per avvenuta restituzione del bene in leasing; contestava inoltre l'accertamento della soglia di cui all'art. 15 l. fall. sulla base della complessiva debitoria concordataria e non del solo credito dell'istante, e lamentava che lo stato di insolvenza fosse stato desunto valorizzando la vicenda concordataria e i bilanci senza adeguato contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il termine per il deposito della somma stabilita dal tribunale ex art. 163, comma 2, n. 4, l. fall. sia perentorio anche in assenza di espressa qualificazione normativa, perché funzionale a garantire la disponibilità preventiva delle risorse necessarie alla procedura; di conseguenza il deposito tardivo o incompleto è inefficace. Ha inoltre osservato che la censura sulla misura dell'anticipo era generica, perché non confutava i criteri di calcolo del tribunale né l'eventuale esistenza di ulteriori spese diverse dal compenso del commissario giudiziale. Quanto al secondo motivo, ha dichiarato inammissibili le doglianze sulla legittimazione del creditore istante e sulla soglia di cui all'art. 15 l. fall., perché proponevano questioni di fatto o nuove rispetto al reclamo; ha poi ribadito che lo stato di insolvenza può essere desunto anche dalla presentazione della domanda di concordato e dall'incapacità della società di versare perfino l'anticipo minimo per le spese della procedura. Le censure contro l'uso dei dati di bilancio sono state parimenti ritenute inammissibili perché rivolte contro un argomento svolto ad abundantiam e comunque contro apprezzamenti di fatto del giudice di merito. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione degli intimati.
Norme richiamate
art. 163, comma 2, n. 4, l. fall.
deposito della somma fissata dal tribunale in percentuale sulle spese presumibilmente necessarie per l'intera procedura
il termine per il deposito è perentorio e improrogabile; il deposito incompleto o tardivo è inefficace perché la funzione della norma è garantire la disponibilità preventiva delle risorse per la procedura concordataria
art. 163, comma 3, l. fall.
la mancata integrale esecuzione del deposito prescritto può legittimare la revoca dell'ammissione al concordato
art. 173, comma 1, l. fall.
consente la revoca dell'ammissione al concordato in presenza dei presupposti richiamati dalla disciplina della procedura
art. 181 l. fall.
richiamato nel ricorso quale norma asseritamente violata, senza autonoma centralità nella ratio decidendi
art. 15, ultimo comma, l. fall.
ai fini della verifica della soglia il giudice può considerare l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti istruttori, non solo il credito del ricorrente
art. 5 l. fall.
lo stato di insolvenza consiste in un'impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni dell'impresa
art. 18 l. fall.
il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento non ha pieno effetto devolutivo e resta circoscritto alle questioni tempestivamente dedotte
art. 112 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per lamentare ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 2697 c.c.
non espressamente menzionato come norma oggetto di decisione, ma il tema probatorio è affrontato nel senso che la parte che contesta deve dedurre specificamente i fatti e i criteri di calcolo
art. 47, comma 2, lett. d), c.c.i.i.
ha reso esplicita, nel nuovo codice della crisi, la perentorietà di un termine che già aveva tale natura nella legge fallimentare
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
menzionato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
art. 5 D.M. 30/2012
richiamato come parametro per la previsione del compenso del commissario giudiziale nel calcolo dell'anticipo spese
Massime di principio
- Il termine per il deposito dell'anticipazione delle spese della procedura concordataria fissato dal tribunale è perentorio anche se la legge non lo qualifica espressamente tale, quando la sua funzione è assicurare la preventiva disponibilità del fondo necessario alla gestione della procedura.
- Il mancato deposito integrale della somma richiesta ai fini dell'anticipazione delle spese comporta inefficacia del versamento parziale e può giustificare la revoca dell'ammissione al concordato.
- La contestazione della misura dell'anticipo spese ex art. 163, comma 2, n. 4, l. fall. richiede una critica specifica ai criteri di calcolo del tribunale; è insufficiente allegare solo l'importo del compenso del commissario giudiziale senza confrontarsi con attivo, passivo e ulteriori spese di procedura.
- Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento l'impugnazione non ha pieno effetto devolutivo: non possono essere introdotte in cassazione questioni non dedotte tempestivamente nel reclamo.
- Lo stato di insolvenza può essere desunto anche da elementi sintomatici quali la presentazione della domanda di concordato e l'incapacità della società di sostenere le spese minime della procedura, trattandosi di indice di impotenza funzionale non transitoria.
- Le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata ad abundantiam non sono idonee a fondare un motivo di ricorso per cassazione, se non costituiscono la ratio decidendi effettiva della decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11199/2023 del 28/04/2023
- ordinanza_civile · 28 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11205/2023 del 28/04/2023
- ordinanza_civile · 28 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11207/2023 del 28/04/2023
- ordinanza_civile · 28 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11208/2023 del 28/04/2023
- ordinanza_civile · 28 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11209/2023 del 28/04/2023
- ordinanza_civile · 28 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11210/2023 del 28/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →