Cassazione Civile, Ordinanza n. 20455/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (docente)
La controversia
Un docente assunto a tempo determinato contestava la sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per due giorni, irrogata dal dirigente scolastico per avere, secondo l’addebito, usato toni irriguardosi e un atteggiamento aggressivo verso il dirigente stesso, in occasione di uno sciopero del personale ATA e della decisione di tenere aperta la scuola. Il Tribunale aveva respinto la domanda di annullamento della sanzione e di restituzione delle somme trattenute; la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo competente il dirigente scolastico e proporzionata la sanzione. Con il ricorso per cassazione il docente deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 55-bis d.lgs. 165/2001, del d.lgs. 297/1994 e dei CCNL scuola richiamati, sostenendo che per il personale docente continuava ad applicarsi il codice disciplinare del T.U. scuola, che prevede sanzioni più gravi con limite edittale massimo di un mese di sospensione, sicché la competenza non spettava al dirigente ma all’UPD; contestava inoltre il richiamo alla disciplina del solo personale ATA, che prevede la sospensione fino a dieci giorni.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, ai fini della ripartizione di competenza tra dirigente scolastico e Ufficio per i procedimenti disciplinari, debba aversi riguardo alla sanzione edittale massima prevista per l’illecito disciplinare tipizzato e non alla sanzione concretamente irrogata. Ha quindi rilevato che, per il personale docente, il CCNL applicabile rinvia alle disposizioni del d.lgs. 297/1994, ove la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio è prevista fino a un mese o in misure superiori, non già fino a dieci giorni, che è soglia riferita al personale ATA. Di conseguenza la sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
È stato utilizzato come norma processuale per denunciare violazione di legge.
art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001
La competenza disciplinare si determina in base alla sanzione edittale massima prevista per l’illecito contestato; per le infrazioni punibili con sospensione superiore alla soglia prevista, la competenza appartiene all’Ufficio per i procedimenti disciplinari e non al dirigente scolastico.
d.lgs. n. 297/1994, artt. 492, 494, 495
Per il personale docente restano applicabili le sanzioni disciplinari tipizzate dal testo unico scuola, che comprendono la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese o oltre, secondo la gravità dell’illecito.
art. 91 C.C.N.L. 29 novembre 2007 comparto scuola
Ha rinviato, per il personale docente, alle disposizioni del d.lgs. n. 297/1994, distinguendo il relativo codice disciplinare da quello del personale ATA.
art. 95 C.C.N.L. 29 novembre 2007 comparto scuola
Prevede per il solo personale ATA la sospensione fino a dieci giorni; tale disciplina non è applicabile ai docenti.
art. 29 C.C.N.L. 19 aprile 2018 comparto istruzione e ricerca
È stato richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha precisato che non era applicabile all’illecito disciplinare oggetto di causa.
d.lgs. n. 75/2017, art. 22, comma 13
La nuova disciplina non si applica agli illeciti disciplinari commessi prima della sua entrata in vigore per effetto del regime transitorio.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
La Corte ha escluso, nel caso concreto, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La competenza nel procedimento disciplinare del pubblico dipendente va determinata esclusivamente sulla base della sanzione edittale massima prevista per il fatto contestato, non sulla base della sanzione che l’amministrazione ritenga di applicare in concreto.
- Nel settore scolastico, per distinguere tra competenza del dirigente scolastico e competenza dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari, occorre riferirsi al regime sanzionatorio astratto applicabile alla specifica categoria di personale e non confondere la disciplina dei docenti con quella del personale ATA.
- Per il personale docente, in presenza di rinvio contrattuale al testo unico scuola, restano operative le sanzioni disciplinari tipizzate dal d.lgs. n. 297/1994 fino alla definizione di un diverso codice pattizio, con conseguente irrilevanza delle soglie sanzionatorie previste per altre categorie di personale.
- La valutazione di competenza disciplinare non può poggiare su previsioni ex ante circa la misura della sanzione che sarà irrogata, poiché ciò introdurrebbe un apprezzamento meramente ipotetico e discrezionale incompatibile con il criterio legale di attribuzione della competenza.
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