Cassazione Penale, Sentenza n. 8976/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato le condanne per concorso in truffa e il riconoscimento della recidiva specifica. Le doglianze principali sono: (i) mancata o tardiva notifica del decreto di citazione in appello e violazione del termine a comparire (art. 601 c.p.p.), con conseguente nullità che i ricorrenti sostengono non sanata dall'art. 184 c.p.p.; i ricorrenti richiamano inoltre l'art. 598-bis c.p.p. (decisione della Corte senza partecipazione delle parti) come motivo per cui la nullità non poteva essere fatta valere in udienza; (ii) per Ferrara, vizio di motivazione sul punto del dolo, contestando che la Corte di appello avrebbe basato la condanna su un unico elemento (il caricamento del materiale sull'autovettura) e, a suo dire, invertito l'onere della prova; (iii) per entrambi, mancata motivazione in relazione al diniego di esclusione della recidiva nonostante la richiesta difensiva.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le nullità relative al termine a comparire debbano essere dedotte entro i termini previsti (art. 180 c.p.p.) e quindi debbono essere eccepite davanti alla Corte d'appello: la mancata eccezione in sede d'appello determina la sanatoria e l'improcedibilità della doglianza in cassazione. Quanto alla censura sulla motivazione del dolo, la Corte ha qualificato il motivo come meramente ricognitivo di una diversa valutazione delle prove — materia non rimessa al controllo di legittimità se non per vizi manifesti di illogicità — e quindi inammissibile. Sulla recidiva la Corte ha richiamato il principio della devoluzione: non avendo i ricorrenti dedotto specificamente la questione in appello, quella materia non risulta devoluta e pertanto non poteva essere riesaminata in cassazione. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 184 cod. proc. pen.
I ricorrenti invocano la 'sanatoria' per mancata comparizione; la Corte osserva che tale sanatoria non opera se la nullità non è tempestivamente eccepita in appello mediante le deduzioni previste, per cui la mancata eccezione in appello ne comporta la perdita in cassazione.
art. 598-bis cod. proc. pen.
Richiamata dai ricorrenti per affermare che la Corte d'appello decide senza partecipazione delle parti; la Corte di legittimità non ha ritenuto che ciò esimenti dall'obbligo di dedurre la nullità davanti alla Corte d'appello.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai vizi di motivazione: la Corte segnala che le censure che si limitano a proporre una diversa valutazione delle prove sono inammissibili in sede di legittimità salvo vizi manifesti.
art. 601, commi 3 e 5, cod. proc. pen.
Disciplinano il termine a comparire; la Corte rammenta che l'eventuale violazione deve essere eccepita tempestivamente (in appello) e che la mancata eccezione comporta la perdita della contestazione in cassazione.
art. 180 cod. proc. pen.
Stabilisce i termini per rilevare le nullità; la Corte afferma che la nullità relativa all'intervento dell'imputato deve essere dedotta entro i termini di cui all'art. 180 e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese e per la determinazione della sanzione alla Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Le nullità processuali rilevanti per l'intervento dell'imputato (es. violazione del termine a comparire) devono essere dedotte tempestivamente in appello: la mancata eccezione in sede d'appello comporta la perdita della possibilità di far valere la nullità in cassazione.
- La Corte di Cassazione non è luogo per riprodurre una diversa valutazione delle prove: le censure che chiedono una diversa lettura delle risultanze probatorie sono inammissibili salvo che non emergano vizi manifesti di illogicità o contraddittorietà della motivazione.
- Questioni (come la recidiva) decise in primo grado ma non devolute al giudice d'appello con specifico motivo d'appello non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione: vi è un'interruzione della catena devolutiva.
- Se si intende contestare la regolarità delle notifiche o il rispetto dei termini processuali, è indispensabile formularne espressa eccezione e includerla nelle conclusioni davanti alla Corte d'appello per non perderne il diritto di impugnazione superiore.
- Lampedanzione di ricorsi infondati o procedimenti scorbutici può comportare condanne alle spese e sanzioni alla Cassa delle ammende quando la condotta dei ricorrenti evidenzi profili di colpa nella determinazione dell'impugnazione.
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