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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8976/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato le condanne per concorso in truffa e il riconoscimento della recidiva specifica. Le doglianze principali sono: (i) mancata o tardiva notifica del decreto di citazione in appello e violazione del termine a comparire (art. 601 c.p.p.), con conseguente nullità che i ricorrenti sostengono non sanata dall'art. 184 c.p.p.; i ricorrenti richiamano inoltre l'art. 598-bis c.p.p. (decisione della Corte senza partecipazione delle parti) come motivo per cui la nullità non poteva essere fatta valere in udienza; (ii) per Ferrara, vizio di motivazione sul punto del dolo, contestando che la Corte di appello avrebbe basato la condanna su un unico elemento (il caricamento del materiale sull'autovettura) e, a suo dire, invertito l'onere della prova; (iii) per entrambi, mancata motivazione in relazione al diniego di esclusione della recidiva nonostante la richiesta difensiva.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le nullità relative al termine a comparire debbano essere dedotte entro i termini previsti (art. 180 c.p.p.) e quindi debbono essere eccepite davanti alla Corte d'appello: la mancata eccezione in sede d'appello determina la sanatoria e l'improcedibilità della doglianza in cassazione. Quanto alla censura sulla motivazione del dolo, la Corte ha qualificato il motivo come meramente ricognitivo di una diversa valutazione delle prove — materia non rimessa al controllo di legittimità se non per vizi manifesti di illogicità — e quindi inammissibile. Sulla recidiva la Corte ha richiamato il principio della devoluzione: non avendo i ricorrenti dedotto specificamente la questione in appello, quella materia non risulta devoluta e pertanto non poteva essere riesaminata in cassazione. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 184 cod. proc. pen.

    I ricorrenti invocano la 'sanatoria' per mancata comparizione; la Corte osserva che tale sanatoria non opera se la nullità non è tempestivamente eccepita in appello mediante le deduzioni previste, per cui la mancata eccezione in appello ne comporta la perdita in cassazione.

  • art. 598-bis cod. proc. pen.

    Richiamata dai ricorrenti per affermare che la Corte d'appello decide senza partecipazione delle parti; la Corte di legittimità non ha ritenuto che ciò esimenti dall'obbligo di dedurre la nullità davanti alla Corte d'appello.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione: la Corte segnala che le censure che si limitano a proporre una diversa valutazione delle prove sono inammissibili in sede di legittimità salvo vizi manifesti.

  • art. 601, commi 3 e 5, cod. proc. pen.

    Disciplinano il termine a comparire; la Corte rammenta che l'eventuale violazione deve essere eccepita tempestivamente (in appello) e che la mancata eccezione comporta la perdita della contestazione in cassazione.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Stabilisce i termini per rilevare le nullità; la Corte afferma che la nullità relativa all'intervento dell'imputato deve essere dedotta entro i termini di cui all'art. 180 e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese e per la determinazione della sanzione alla Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Le nullità processuali rilevanti per l'intervento dell'imputato (es. violazione del termine a comparire) devono essere dedotte tempestivamente in appello: la mancata eccezione in sede d'appello comporta la perdita della possibilità di far valere la nullità in cassazione.
  • La Corte di Cassazione non è luogo per riprodurre una diversa valutazione delle prove: le censure che chiedono una diversa lettura delle risultanze probatorie sono inammissibili salvo che non emergano vizi manifesti di illogicità o contraddittorietà della motivazione.
  • Questioni (come la recidiva) decise in primo grado ma non devolute al giudice d'appello con specifico motivo d'appello non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione: vi è un'interruzione della catena devolutiva.
  • Se si intende contestare la regolarità delle notifiche o il rispetto dei termini processuali, è indispensabile formularne espressa eccezione e includerla nelle conclusioni davanti alla Corte d'appello per non perderne il diritto di impugnazione superiore.
  • Lampedanzione di ricorsi infondati o procedimenti scorbutici può comportare condanne alle spese e sanzioni alla Cassa delle ammende quando la condotta dei ricorrenti evidenzi profili di colpa nella determinazione dell'impugnazione.

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