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Direttiva 2012/22

Direttiva 2012/22/UE della Commissione, del 22 agosto 2012 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il carbonato di didecildimetilammonio come principio attivo nell’allegato I della direttiva Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32012L0022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la direttiva 98/8/CE per iscrivere il carbonato di didecildimetilammonio nell’allegato I, consentendone l’uso come principio attivo nei biocidi del tipo di prodotto 8, preservanti del legno. L’iscrizione si fonda su una valutazione positiva di conformità ai requisiti dell’articolo 5, ma è accompagnata da condizioni stringenti per la tutela della salute umana e dell’ambiente. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 gennaio 2013 e applicarla dal 1o febbraio 2013.

Modifica della direttiva 98/8/CE per iscrivere il carbonato di didecildimetilammonio nell’allegato I come principio attivo dei biocidi di tipo di prodotto 8 (preservanti del legno).

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea in quanto destinatari della direttiva e riguarda i biocidi del tipo di prodotto 8, cioè i preservanti del legno contenenti carbonato di didecildimetilammonio. L’iscrizione riguarda l’uso del principio attivo secondo la valutazione unionale effettuata ai fini della direttiva 98/8/CE; restano esclusi dalla valutazione unionale alcuni scenari, in particolare l’uso da parte di utenti non professionali e altri usi/esposizioni non esaminati in modo rappresentativo. La disciplina incide sul rilascio delle autorizzazioni nazionali e sulle condizioni d’impiego dei prodotti autorizzati, con particolare attenzione ai rischi per salute umana e ambiente.

Direttiva 2012/22/UE della Commissione: iscrizione del carbonato di didecildimetilammonio nell’allegato I della direttiva 98/8/CE

La direttiva interviene nel quadro della disciplina unionale sui biocidi, modificando la direttiva 98/8/CE per inserire il carbonato di didecildimetilammonio tra i principi attivi approvati per i biocidi del tipo di prodotto 8, cioè i preservanti del legno. L’atto si fonda sulla valutazione tecnica effettuata dal Regno Unito e discussa a livello di comitato permanente sui biocidi, dalla quale è emerso che, con adeguate condizioni, i prodotti possono soddisfare i requisiti dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE.

Finalità e logica dell’intervento

La direttiva mira ad armonizzare a livello unionale l’immissione sul mercato dei biocidi contenenti il principio attivo in questione, garantendo al contempo un elevato livello di tutela della salute umana e dell’ambiente. Il legislatore europeo evidenzia che non tutti gli usi sono stati oggetto di valutazione rappresentativa: in particolare, alcuni scenari, come l’uso da parte di utenti non professionali, restano esclusi e richiedono quindi verifiche supplementari da parte degli Stati membri in sede di autorizzazione nazionale.

Iscrizione nell’allegato I e dati identificativi

L’allegato alla direttiva aggiunge all’allegato I della direttiva 98/8/CE una nuova voce, la n. 58, relativa al carbonato di didecildimetilammonio. Il principio attivo è identificato come massa di reazione di carbonato di N,N-didecil-N,N-dimetilammonio e bicarbonato di N,N-didecil-N,N-dimetilammonio, con numero CE 451-900-9 e numero CAS 894406-76-9. La purezza minima richiesta nel biocida immesso sul mercato è espressa come peso della materia secca di 740 g/kg. La data di iscrizione è fissata al 1o febbraio 2013 e la scadenza dell’iscrizione al 31 gennaio 2023.

Ambito dei prodotti interessati

L’approvazione riguarda esclusivamente il tipo di prodotto 8, ossia i preservanti del legno. La valutazione unionale ha rilevato che l’uso può essere accettabile per i prodotti destinati a tali impieghi, ma impone che gli Stati membri, nel rilasciare le autorizzazioni, considerino gli usi e gli scenari di esposizione non adeguatamente esaminati nella valutazione a livello UE. Ne consegue che la mera iscrizione non equivale ad autorizzazione automatica di tutti i prodotti: l’autorizzazione resta rimessa alle autorità nazionali competenti, nei limiti delle condizioni poste dalla direttiva 98/8/CE e dalla presente direttiva.

Condizioni specifiche per le autorizzazioni nazionali

La direttiva introduce obblighi puntuali a carico degli Stati membri quando esaminano le domande di autorizzazione dei prodotti:

  • devono valutare gli usi o scenari di esposizione e i rischi per la popolazione e per i comparti ambientali non esaminati in modo rappresentativo a livello unionale;
  • devono imporre, se necessario, misure di riduzione del rischio o condizioni specifiche per riportare i rischi a livelli accettabili;
  • per gli utenti industriali devono essere previste procedure operative sicure e l’uso di dispositivi di protezione individuale, salvo prova contraria nella domanda di autorizzazione;
  • le etichette e, se del caso, le schede di sicurezza devono indicare le modalità di impiego sicuro e le restrizioni applicabili.

Misure per la tutela dell’ambiente

Particolare attenzione è riservata ai rischi per suolo e acqua. La direttiva richiede che l’applicazione industriale avvenga all’interno di un’area isolata o su sostegni rigidi impermeabili dotati di sistemi di contenimento. Inoltre, subito dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili, mentre gli scoli di prodotto devono essere raccolti per il riutilizzo o lo smaltimento. Tali prescrizioni sono riportate anche nelle condizioni specifiche dell’allegato, con effetti vincolanti sulle autorizzazioni nazionali.

Limitazioni per usi ad alto rischio

La direttiva individua alcuni impieghi non autorizzabili, salvo prova specifica della conformità ai requisiti generali della direttiva 98/8/CE:

  • trattamento del legno destinato a costruzioni all’aperto sovrastanti l’acqua o ad essa vicine;
  • trattamento del legno a contatto con acqua dolce;
  • trattamento per immersione di legno esposto continuamente agli agenti atmosferici o soggetto frequentemente all’umidità. Per questi scenari, gli Stati membri possono autorizzare il prodotto solo se il richiedente fornisce dati idonei a dimostrare che il biocida soddisferà i requisiti dell’articolo 5 e dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE, eventualmente mediante opportune misure di riduzione del rischio.

Recepimento e applicazione

L’articolo 2 stabilisce il termine di recepimento: gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni interne necessarie entro il 31 gennaio 2013 e applicarle dal 1o febbraio 2013. È inoltre richiesto che le misure nazionali contengano un riferimento alla direttiva oppure siano corredate di un riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri. Gli Stati devono anche trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari formali sono gli Stati membri, cui spetta l’attuazione del risultato imposto dalla direttiva mediante il recepimento nell’ordinamento nazionale.

Disposizioni principali

Iscrizione del principio attivo nell’allegato I della direttiva 98/8/CE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 98/8/CE per includere il carbonato di didecildimetilammonio. Nell’allegato è aggiunta la voce n. 58, relativa al principio attivo "carbonato di didecildimetilammonio" (massa di reazione di carbonato di N,N-didecil-N,N-dimetilammonio e bicarbonato di N,N-didecil-N,N-dimetilammonio), numero CE 451-900-9, numero CAS 894406-76-9, con purezza minima espressa come peso della materia secca di 740 g/kg. La data di iscrizione è fissata al 1o febbraio 2013, la scadenza dell’iscrizione al 31 gennaio 2023, il tipo di prodotto è l’8.

Condizioni specifiche di autorizzazione e valutazione degli usi non esaminati

La valutazione unionale non copre tutti i possibili utilizzi; sono stati esclusi, tra gli altri, gli usi da parte di utenti non professionali. Gli Stati membri devono valutare, in sede di autorizzazione dei prodotti ai sensi dell’articolo 5 e dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE, gli usi o scenari di esposizione e i rischi per la popolazione e per i comparti ambientali non esaminati in modo rappresentativo a livello unionale, imponendo ove necessario misure di riduzione del rischio o condizioni specifiche.

Prescrizioni per gli utenti industriali e per la protezione di salute e ambiente

Per gli utenti industriali devono essere definite procedure operative sicure e deve essere imposto l’uso di idonei dispositivi di protezione individuale, salvo prova, nella domanda di autorizzazione, che i rischi possano essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi. Per i rischi per suolo e acqua, l’applicazione industriale deve avvenire in area isolata o su sostegni rigidi impermeabili dotati di sistemi di contenimento; subito dopo il trattamento il legno deve essere conservato in luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili e gli eventuali scoli devono essere raccolti per riutilizzo o smaltimento.

Divieti e limiti di autorizzazione per determinati impieghi del legno trattato

Non possono essere autorizzati prodotti destinati al trattamento del legno per costruzioni all’aperto sovrastanti l’acqua o ad essa vicine, per il trattamento del legno a contatto con acqua dolce, né per trattamenti per immersione di legno esposto continuamente agli agenti atmosferici o frequentemente all’umidità (classe di uso 3 e classe di uso 4b secondo la definizione OCSE), salvo che siano forniti dati che dimostrino il rispetto dei requisiti dell’articolo 5 e dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE, eventualmente con misure di riduzione del rischio.

Recepimento, applicazione e comunicazioni alla Commissione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 31 gennaio 2013, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione dal 1o febbraio 2013. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidiambientesalute e sicurezza sul lavoromercato interno

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