Direttiva 2012/18
Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 , sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva stabilisce un quadro armonizzato per prevenire gli incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose e limitarne gli effetti su salute umana e ambiente. Impone ai gestori obblighi di notifica, politica di prevenzione, rapporto di sicurezza, piani di emergenza, informazione al pubblico e cooperazione in caso di effetti domino o incidenti transfrontalieri. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 maggio 2015, con applicazione dal 1° giugno 2015; per la sola modifica dell’allegato I relativa agli oli combustibili densi il termine era anticipato al 14 febbraio 2014.
Controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, con obblighi di prevenzione, gestione dell’emergenza, informazione al pubblico e ispezioni, in sostituzione della direttiva 96/82/CE (Seveso III).
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli stabilimenti, intesi come tutta l’area sotto il controllo di un gestore in cui sono presenti sostanze pericolose in uno o più impianti, distinguendo tra stabilimenti di soglia inferiore e di soglia superiore in base alle quantità limite dell’allegato I. Non si applica, salvo specifiche eccezioni, a stabilimenti, impianti o depositi militari; rischi da radiazioni ionizzanti; trasporto di sostanze pericolose e deposito temporaneo intermedio direttamente connesso; trasporto in condotte; sfruttamento minerario in miniere e cave; esplorazione e sfruttamento offshore di minerali e idrocarburi; stoccaggio di gas in siti sotterranei offshore; discariche di rifiuti e siti di stoccaggio sotterraneo. Restano inclusi, in deroga, lo stoccaggio sotterraneo onshore di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite, talune operazioni di preparazione chimica o termica e gli impianti operativi di smaltimento degli sterili. La disciplina si applica nel territorio degli Stati membri ed è rilevante anche in presenza di effetti transfrontalieri.
Direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose
La direttiva sostituisce la direttiva 96/82/CE e aggiorna la disciplina Seveso alla classificazione CLP del regolamento (CE) n. 1272/2008. L’obiettivo è mantenere e rafforzare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, prevenendo gli incidenti rilevanti e limitandone le conseguenze, anche in presenza di effetti transfrontalieri.
Obiettivi e impostazione generale
La direttiva si fonda su un approccio di prevenzione del rischio industriale: impone obblighi progressivi in funzione della soglia di pericolosità dello stabilimento e distingue tra stabilimenti di soglia inferiore e di soglia superiore. Il sistema combina obblighi del gestore, poteri di vigilanza delle autorità competenti, pianificazione di emergenza, informazione al pubblico, ispezioni e scambio di dati con la Commissione.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica agli stabilimenti nei quali sono presenti sostanze pericolose in quantità pari o superiori alle soglie dell’allegato I. Sono escluse, tra le altre, le attività militari, i rischi da radiazioni ionizzanti, il trasporto di sostanze pericolose, talune attività estrattive, lo stoccaggio offshore e le discariche di rifiuti; restano però incluse specifiche fattispecie come lo stoccaggio sotterraneo onshore di gas e determinati impianti di trattamento/smaltimento degli sterili.
Definizioni e criteri di soglia
L’articolo 3 fornisce le definizioni essenziali per l’applicazione del regime, inclusi stabilimento, impianto, gestore, presenza di sostanze pericolose, incidente rilevante, pubblico e pubblico interessato. La qualificazione come stabilimento di soglia inferiore o superiore dipende dalle quantità limite dell’allegato I e, nei casi previsti, dalla regola della sommatoria. Sono inoltre disciplinati nuovi stabilimenti, stabilimenti preesistenti e altri stabilimenti in funzione della data del 1° giugno 2015.
Obblighi del gestore: prevenzione, notifica e MAPP
Il gestore deve adottare tutte le misure necessarie per prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze. Deve trasmettere una notifica con le informazioni essenziali sullo stabilimento e sulle sostanze pericolose, aggiornandola in caso di variazioni significative. Deve inoltre redigere la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (MAPP), attuarla mediante un sistema di gestione della sicurezza proporzionato ai rischi e riesaminarla almeno ogni cinque anni. Per gli stabilimenti di soglia inferiore, l’attuazione può essere realizzata con mezzi e sistemi adeguati e proporzionati, tenendo conto dei principi dell’allegato III.
Rapporti di sicurezza e stabilimenti di soglia superiore
Per gli stabilimenti di soglia superiore il rapporto di sicurezza è il documento cardine: deve dimostrare l’adozione della MAPP e del sistema di gestione, l’identificazione degli scenari incidentali, l’affidabilità di impianti e depositi, la predisposizione dei piani di emergenza e gli elementi utili alla pianificazione territoriale. Deve essere presentato, per i nuovi stabilimenti, prima dell’avvio dell’attività; per i preesistenti di soglia superiore entro il 1° giugno 2016; per gli altri entro due anni dall’applicazione allo stabilimento. Va aggiornato almeno ogni cinque anni e anche dopo un incidente rilevante o in presenza di nuovi fatti o conoscenze tecniche.
Emergenza, effetto domino e pianificazione territoriale
La direttiva impone piani di emergenza interni per tutti gli stabilimenti di soglia superiore e piani esterni predisposti dalle autorità competenti. I piani devono essere consultati con il personale e, per quelli esterni, con il pubblico interessato; devono essere riesaminati, sperimentati e aggiornati a intervalli non superiori a tre anni. Gli Stati membri devono anche tenere conto dell’effetto domino tra stabilimenti vicini e integrare la prevenzione degli incidenti nelle politiche di urbanizzazione e pianificazione del territorio, assicurando distanze di sicurezza e protezione delle aree sensibili.
Informazione al pubblico e partecipazione
La direttiva rafforza il diritto del pubblico a conoscere i rischi industriali: le informazioni dell’allegato V devono essere sempre disponibili e aggiornate, anche in formato elettronico. Per gli stabilimenti di soglia superiore, le persone che possono essere colpite devono ricevere informazioni periodiche, chiare e comprensibili sul comportamento da tenere in caso di incidente, mentre il rapporto di sicurezza e l’inventario delle sostanze pericolose sono accessibili su richiesta, con possibili limitazioni per ragioni di riservatezza. È inoltre prevista la partecipazione del pubblico interessato ai principali procedimenti decisionali relativi a nuovi stabilimenti, modifiche significative e nuovi insediamenti vicini agli stabilimenti.
Incidenti rilevanti, ispezioni e sanzioni
In caso di incidente rilevante, il gestore deve informare immediatamente l’autorità competente e fornire tutti i dati utili su evento, sostanze coinvolte, effetti e misure adottate; l’autorità deve assicurare le misure di emergenza, indagare sull’evento, imporre misure correttive e informare le persone potenzialmente colpite. Gli Stati membri devono organizzare un sistema di ispezioni con piani e programmi periodici: la frequenza non può superare un anno per gli stabilimenti di soglia superiore e tre anni per quelli di soglia inferiore, salvo valutazione sistematica del rischio. Devono essere previste anche ispezioni straordinarie e, in caso di grave non conformità, un’ispezione supplementare entro sei mesi. Le sanzioni nazionali devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Recepimento, abrogazione e atti dell’Unione
Il termine di recepimento è fissato al 31 maggio 2015, con applicazione dal 1° giugno 2015. In deroga, l’articolo 30 sulla modifica della direttiva 96/82/CE doveva essere recepito entro il 14 febbraio 2014 e applicato dal 15 febbraio 2014. La direttiva 96/82/CE è abrogata dal 1° giugno 2015. La Commissione è inoltre abilitata ad adottare atti delegati per aggiornare gli allegati II-VI al progresso tecnico, e atti di esecuzione per i formati di trasmissione delle informazioni e per i moduli relativi agli incidenti rilevanti.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 stabilisce norme per prevenire gli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e limitarne le conseguenze per la salute umana e l’ambiente, al fine di assicurare un elevato livello di protezione in tutta l’Unione. I considerando evidenziano la sostituzione della direttiva 96/82/CE, l’adeguamento al regolamento (CE) n. 1272/2008 sulla classificazione CLP e la volontà di mantenere o rafforzare il livello di protezione riducendo, ove possibile, gli oneri amministrativi.
Ambito di applicazione ed esclusioni
L’articolo 2 delimita il campo di applicazione agli stabilimenti di cui all’articolo 3, paragrafo 1. Sono escluse una serie di attività e situazioni, tra cui stabilimenti militari, radiazioni ionizzanti, trasporto di sostanze pericolose e alcune attività estrattive e di smaltimento. Restano incluse talune ipotesi espressamente richiamate, come lo stoccaggio sotterraneo onshore di gas e specifici impianti con sostanze pericolose.
Definizioni e soglie
L’articolo 3 introduce le nozioni chiave di stabilimento, impianto, gestore, sostanze pericolose, presenza di sostanze pericolose, incidente rilevante, pericolo, rischio, deposito, pubblico, pubblico interessato e ispezione. Sono definiti anche stabilimento di soglia inferiore, di soglia superiore, nuovo stabilimento, stabilimento preesistente e altro stabilimento, con riferimento alle quantità dell’allegato I e alla data del 1° giugno 2015.
Valutazione di sostanze specifiche ed esclusioni dall’allegato I
L’articolo 4 prevede una procedura per valutare se una sostanza pericolosa possa essere esclusa dall’ambito di applicazione perché, in pratica, non è in grado di provocare un incidente rilevante. La Commissione valuta la questione anche su iniziativa di uno Stato membro e, se del caso, presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio per l’esclusione della sostanza interessata. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure più rigorose.
Obblighi generali del gestore
L’articolo 5 impone al gestore di adottare tutte le misure necessarie per prevenire incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze. Il gestore deve inoltre poter dimostrare in qualsiasi momento all’autorità competente di aver adottato tutte le misure richieste dalla direttiva.
Autorità competente e cooperazione
L’articolo 6 obbliga gli Stati membri a istituire o designare una o più autorità competenti, con eventuale supporto tecnico. Se esistono più autorità, le procedure devono essere pienamente coordinate. Le autorità competenti e la Commissione cooperano nell’attuazione, anche coinvolgendo i soggetti interessati. È inoltre previsto che le autorità accettino informazioni equivalenti presentate dai gestori in base ad altre norme UE, verificando comunque il rispetto della direttiva.
Notifica iniziale e aggiornamenti
L’articolo 7 richiede che il gestore notifichi all’autorità competente dati identificativi, sede, responsabile, sostanze pericolose, quantità e stato fisico, attività svolte e ambiente circostante, compresi eventuali stabilimenti adiacenti e fattori di rischio esterni. La notifica va presentata prima dell’avvio o, per gli altri casi, entro un anno dalla data di applicazione della direttiva allo stabilimento. Sono previste esenzioni se, prima del 1° giugno 2015, una comunicazione nazionale già contenente informazioni equivalenti è stata trasmessa e non è mutata. Il gestore deve inoltre informare anticipatamente l’autorità di variazioni significative delle quantità o della natura delle sostanze, di modifiche ai processi, di cambiamenti strutturali rilevanti, di chiusura definitiva o di variazioni dei dati identificativi.
Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (MAPP)
L’articolo 8 impone la redazione scritta della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, proporzionata ai pericoli e orientata a un elevato livello di protezione. La MAPP deve indicare obiettivi generali, principi di azione, ruolo e responsabilità degli organi direttivi e impegno al miglioramento continuo; deve essere attuata mediante mezzi, strutture e sistema di gestione della sicurezza conformi all’allegato III. Va elaborata o trasmessa, se previsto dal diritto nazionale, entro un termine ragionevole prima dell’avvio o, negli altri casi, entro un anno dall’applicazione; deve essere riesaminata almeno ogni cinque anni e aggiornata se necessario.
Effetto domino
L’articolo 9 impone di individuare stabilimenti o gruppi di stabilimenti nei quali la vicinanza geografica può aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante. I gestori individuati devono scambiarsi le informazioni necessarie per tener conto del rischio globale nell’elaborazione di MAPP, sistemi di gestione, rapporti di sicurezza e piani di emergenza interni, e cooperare nell’informazione al pubblico e alle autorità per i piani esterni.
Rapporto di sicurezza per gli stabilimenti di soglia superiore
L’articolo 10 prevede che il gestore di uno stabilimento di soglia superiore presenti un rapporto di sicurezza per dimostrare l’adozione della MAPP e del sistema di gestione, l’individuazione dei pericoli e degli scenari, la sicurezza di progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione, la predisposizione dei piani di emergenza interni e la disponibilità di elementi per il piano esterno e per le decisioni di pianificazione territoriale. Il rapporto deve contenere almeno i dati dell’allegato II. Il termine è: per i nuovi stabilimenti, un termine ragionevole prima dell’avvio; per gli stabilimenti preesistenti di soglia superiore, il 1° giugno 2016; per gli altri, due anni dalla data di applicazione. Il rapporto va riesaminato almeno ogni cinque anni e aggiornato dopo un incidente rilevante o in presenza di nuovi fatti o conoscenze tecniche. L’autorità competente deve esprimere le proprie conclusioni prima dell’avvio o della prosecuzione dell’attività e può vietarla ai sensi dell’articolo 19.
Modifiche di impianto, stabilimento o deposito
L’articolo 11 impone al gestore, in caso di modifiche che possano incidere significativamente sul pericolo o sulla classificazione tra soglia inferiore e superiore, di riesaminare e aggiornare notifica, MAPP, sistema di gestione della sicurezza e rapporto di sicurezza, trasmettendo le informazioni aggiornate all’autorità competente prima di procedere alle modifiche.
Piani di emergenza interni ed esterni
L’articolo 12 stabilisce che per tutti gli stabilimenti di soglia superiore il gestore predisponga un piano di emergenza interno e fornisca le informazioni per il piano esterno, che deve essere redatto dalle autorità designate entro due anni dal ricevimento delle informazioni. I piani devono mirare al contenimento dell’incidente, alla protezione di persone e ambiente, all’informazione della popolazione e al ripristino post-incidente. Devono essere elaborati in consultazione con il personale, compreso quello di subappaltatori a lungo termine, e i piani esterni devono essere aperti a osservazioni del pubblico interessato. Devono essere riesaminati, sperimentati e, se necessario, aggiornati a intervalli non superiori a tre anni. È prevista la possibilità di non imporre il piano esterno se l’autorità competente, sulla base del rapporto di sicurezza, lo motiva.
Controllo dell’urbanizzazione e pianificazione territoriale
L’articolo 13 obbliga gli Stati membri a tenere conto della prevenzione degli incidenti rilevanti nelle politiche di uso del suolo, destinazione e utilizzazione dei suoli e in altre politiche pertinenti. Devono essere controllati l’insediamento dei nuovi stabilimenti, le modifiche rilevanti e i nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti; occorre mantenere distanze di sicurezza, proteggere le aree particolarmente sensibili e prevedere, per gli stabilimenti preesistenti, misure tecniche complementari. Sono richieste procedure di consultazione tra autorità e servizi di pianificazione, nel rispetto anche delle direttive 2011/92/UE e 2001/42/CE, con possibilità di procedure coordinate o congiunte.
Informazioni al pubblico e partecipazione
L’articolo 14 impone la messa a disposizione permanente e aggiornata delle informazioni dell’allegato V, anche in formato elettronico. Per gli stabilimenti di soglia superiore, il pubblico potenzialmente colpito deve ricevere periodicamente informazioni chiare sulle misure di sicurezza e sul comportamento da tenere in caso di incidente; il rapporto di sicurezza e l’inventario delle sostanze pericolose sono accessibili su richiesta, con possibili versioni modificate per ragioni di riservatezza. Devono inoltre essere fornite informazioni agli Stati membri transfrontalieri potenzialmente interessati.
Consultazione pubblica e partecipazione al processo decisionale
L’articolo 15 riconosce al pubblico interessato la possibilità di esprimere il proprio parere sui progetti relativi a nuovi stabilimenti, modifiche significative e nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti. Sono disciplinate le modalità di informazione iniziale, l’accesso ai principali rapporti e alle ulteriori informazioni pertinenti, la presentazione di osservazioni prima della decisione e la pubblicazione del contenuto della decisione e delle motivazioni. Per piani e programmi generali si applicano, ove pertinente, le regole di partecipazione previste dalla direttiva 2003/35/CE, salvo che operi la direttiva 2001/42/CE.
Obblighi in caso di incidente rilevante
L’articolo 16 impone al gestore di informare immediatamente l’autorità competente dopo un incidente rilevante e di comunicarle circostanze, sostanze coinvolte, dati per valutare gli effetti su salute, ambiente e beni, misure di emergenza adottate e misure previste per limitare effetti a medio-lungo termine e impedirne il ripetersi, aggiornando poi le informazioni se emergono nuovi elementi.
Compiti dell’autorità competente dopo un incidente
L’articolo 17 richiede all’autorità competente di assicurare le misure di emergenza e quelle di medio-lungo termine, raccogliere informazioni tramite ispezioni o indagini, imporre misure correttive al gestore, formulare raccomandazioni preventive e informare le persone potenzialmente colpite sulle misure adottate.
Comunicazione degli incidenti alla Commissione e banca dati
L’articolo 18 obbliga gli Stati membri a comunicare alla Commissione gli incidenti che rispondono ai criteri dell’allegato VI, fornendo dati identificativi, descrizione dell’evento, sostanze e effetti immediati, misure adottate, analisi e raccomandazioni. Le informazioni vanno trasmesse non appena possibile e comunque entro un anno, tramite la banca dati prevista dall’articolo 21, paragrafo 4. Sono previsti anche moduli mediante atti di esecuzione e la comunicazione degli organismi nazionali di supporto.
Divieto di esercizio
L’articolo 19 impone agli Stati membri di vietare l’attività o l’avvio dell’attività quando le misure adottate dal gestore siano nettamente insufficienti, tenendo conto anche di gravi inadempienze emerse nei rapporti d’ispezione. È possibile il divieto anche in caso di mancata presentazione, nei termini, della notifica o degli altri documenti richiesti. Deve essere garantito un rimedio contro il divieto dinanzi a un organo competente nazionale.
Ispezioni e controllo di conformità
L’articolo 20 impone un sistema di ispezioni adeguato al tipo di stabilimento, indipendente dal ricevimento dei rapporti. Gli Stati membri devono adottare un piano d’ispezione per tutti gli stabilimenti, con revisione periodica, e programmi di ispezioni ordinarie: l’intervallo tra due visite non può superare un anno per gli stabilimenti di soglia superiore e tre anni per quelli di soglia inferiore, salvo programma basato su una valutazione sistematica del rischio. Sono previste ispezioni straordinarie per reclami gravi, incidenti, quasi incidenti e non conformità; entro quattro mesi va comunicato l’esito al gestore, e un’ispezione supplementare entro sei mesi se emerge una grave non conformità.
Scambio di informazioni e sistema informativo
L’articolo 21 disciplina lo scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione, la relazione quadriennale sull’attuazione a partire dal 30 settembre 2019 e la predisposizione di banche dati sugli stabilimenti e sugli incidenti. Entro il 1° gennaio 2015 la Commissione adotta atti di esecuzione sui formati di trasmissione e sulle banche dati. La Commissione rende pubblica la parte non riservata dei dati.
Accesso alle informazioni, riservatezza e accesso alla giustizia
L’articolo 22 stabilisce l’accesso del pubblico alle informazioni conservate in applicazione della direttiva, secondo la direttiva 2003/4/CE, con possibilità di diniego o limitazione per i motivi di riservatezza previsti da tale direttiva. Per il rapporto di sicurezza e l’inventario delle sostanze pericolose, alcune parti possono essere oscurate su richiesta del gestore o d’ufficio. L’articolo 23 garantisce il riesame amministrativo e, per il pubblico interessato, l’accesso alle procedure di riesame previste dalla direttiva 2011/92/UE nei casi di cui all’articolo 15.
Linee guida, delega e atti di esecuzione
L’articolo 24 consente alla Commissione di sviluppare linee guida sulla distanza di sicurezza e l’effetto domino. L’articolo 25 attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per adeguare gli allegati II-VI al progresso tecnico, senza modifiche sostanziali degli obblighi. L’articolo 26 disciplina durata della delega, revoca, opposizione e termine di entrata in vigore degli atti delegati. L’articolo 27 prevede che la Commissione sia assistita dal comitato istituito dalla direttiva 96/82/CE e che, nei casi previsti, si applichi la procedura d’esame del regolamento (UE) n. 182/2011.
Sanzioni e recepimento
L’articolo 28 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni della normativa nazionale di recepimento e di notificarle alla Commissione entro il 1° giugno 2015. L’articolo 31 stabilisce il termine generale di recepimento al 31 maggio 2015, con applicazione dal 1° giugno 2015; per l’articolo 30, il termine è il 14 febbraio 2014 con applicazione dal 15 febbraio 2014. Gli Stati membri devono comunicare il testo delle disposizioni di recepimento e un riferimento alla direttiva.
Abrogazione della direttiva 96/82/CE
L’articolo 32 abroga la direttiva 96/82/CE con effetto dal 1° giugno 2015. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla nuova direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato VII.
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