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Direttiva 2012/23

Direttiva 2012/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2012 , che modifica la direttiva 2009/138/CE (solvibilità II) per quanto riguarda il suo termine di recepimento e il suo termine di applicazione, nonché il termine di abrogazione di talune direttive Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32012L0023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2012/23/UE interviene sulla direttiva Solvibilità II esclusivamente per rinviare i termini di recepimento, di applicazione e di abrogazione delle vecchie direttive assicurative. La modifica si rende necessaria per tenere conto della proposta Omnibus II e della nuova architettura di vigilanza assicurativa, evitando che il nuovo regime entri in vigore prima delle disposizioni transitorie e degli adeguamenti connessi. Il risultato è uno slittamento al 30 giugno 2013 del termine di recepimento e al 1° gennaio 2014 dei termini di applicazione e di abrogazione del precedente quadro normativo.

Rinvio dei termini di recepimento, applicazione e abrogazione della direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II) nel quadro della futura architettura di vigilanza assicurativa.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea in quanto destinatari dell’obbligo di modificare il calendario di recepimento della direttiva 2009/138/CE. Incide indirettamente sulle imprese di assicurazione e riassicurazione e sulle autorità di vigilanza, poiché sposta in avanti la data dalla quale si applicano le disposizioni nazionali di attuazione di Solvibilità II e la data di abrogazione del precedente corpus di direttive "Solvibilità I". Non introduce disciplina sostanziale nuova per il settore assicurativo, ma modifica esclusivamente le scadenze temporali del regime esistente.

Direttiva 2012/23/UE: rinvio dei termini di Solvibilità II

La direttiva 2012/23/UE modifica in modo puntuale la direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II) per spostarne in avanti le principali scadenze temporali. Il provvedimento nasce dall’esigenza di coordinare il nuovo regime prudenziale assicurativo con la proposta Omnibus II e con la nuova architettura europea di vigilanza, in particolare con l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali.

Contesto e finalità

I considerando chiariscono che Solvibilità II istituisce un sistema moderno, basato sul rischio, per la regolamentazione e la vigilanza delle imprese di assicurazione e riassicurazione dell’Unione. Tuttavia, la complessità della proposta Omnibus II comportava il rischio che Solvibilità II dovesse essere attuata prima dell’adozione delle necessarie disposizioni transitorie e degli adeguamenti collegati alla nuova architettura di vigilanza. Per evitare oneri legislativi eccessivi per gli Stati membri e garantire certezza del diritto, il legislatore UE ha scelto di rinviare sia il termine di recepimento sia quello di applicazione, oltre al termine di abrogazione delle precedenti direttive assicurative.

Ambito materiale della modifica

La direttiva non introduce nuove regole sostanziali in materia assicurativa o riassicurativa. Essa interviene esclusivamente sul calendario di attuazione della direttiva 2009/138/CE, incidendo su:

  • termine di recepimento;
  • termine di applicazione delle misure nazionali di recepimento;
  • termine di applicazione generale della direttiva;
  • termine di abrogazione del precedente corpus di direttive in materia di assicurazione e riassicurazione, complessivamente richiamate come "Solvibilità I".

Modifiche alla direttiva 2009/138/CE

L’articolo 1 della direttiva 2012/23/UE dispone tre modifiche puntuali:

  • all’articolo 309, paragrafo 1, primo comma, la data "31 ottobre 2012" è sostituita con "30 giugno 2013";
  • allo stesso articolo 309, dopo il primo comma è inserito un comma che prevede l’applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento a decorrere dal 1° gennaio 2014;
  • all’articolo 310, primo comma, la data "1° novembre 2012" è sostituita con "1° gennaio 2014";
  • all’articolo 311, secondo comma, la data "1° novembre 2012" è sostituita con "1° gennaio 2014".

Effetti pratici per gli Stati membri e per il settore assicurativo

Dal punto di vista degli Stati membri, il risultato vincolante è il differimento del termine entro cui adottare le misure nazionali necessarie per recepire Solvibilità II al 30 giugno 2013. Dal punto di vista operativo, il nuovo regime non si applica dal 1° novembre 2012, ma dal 1° gennaio 2014; nello stesso giorno cessano di applicarsi le direttive precedenti che compongono Solvibilità I. Ne deriva un periodo transitorio più ampio, utile a consentire alle autorità di vigilanza e alle imprese di assicurazione e riassicurazione di prepararsi alla nuova cornice normativa.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva 2012/23/UE entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri sono i suoi unici destinatari. Il provvedimento è adottato a Strasburgo il 12 settembre 2012 e si inserisce nel processo di attuazione della più ampia riforma Solvibilità II, senza lasciare margini di discrezionalità sul rinvio temporale deciso dal legislatore europeo.

Disposizioni principali

Rinvio del termine di recepimento di Solvibilità II

All’articolo 309, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, la data "31 ottobre 2012" è sostituita da "30 giugno 2013". Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie all’attuazione devono quindi essere adottate dagli Stati membri entro tale nuova scadenza.

Rinvio del termine di applicazione del nuovo regime

All’articolo 309, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE è inserito un secondo comma secondo cui le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014. È quindi posticipato il momento dal quale il nuovo regime Solvibilità II produce effetti operativi negli ordinamenti nazionali.

Rinvio del termine di applicazione generale della direttiva 2009/138/CE

All’articolo 310, primo comma, della direttiva 2009/138/CE, la data "1° novembre 2012" è sostituita dalla data "1° gennaio 2014". Ciò rinvia l’entrata in applicazione delle disposizioni sostanziali del regime Solvibilità II.

Rinvio del termine di abrogazione delle direttive "Solvibilità I"

All’articolo 311, secondo comma, della direttiva 2009/138/CE, la data "1° novembre 2012" è sostituita dalla data "1° gennaio 2014". Di conseguenza, anche l’abrogazione delle direttive precedenti in materia assicurativa e riassicurativa è differita a tale data.

Entrata in vigore immediata della direttiva modificativa

La direttiva 2012/23/UE entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’urgenza è motivata dal breve intervallo temporale prima della scadenza originaria dei termini previsti dalla direttiva 2009/138/CE.

Come è indicizzato

Materieassicurazioniriassicurazionivigilanza prudenzialediritto societario e finanziario dell'unionerecepimento delle direttive

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