Direttiva 2012/20
Direttiva 2012/20/UE della Commissione, del 6 luglio 2012 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il flufenoxuron come principio attivo del tipo di prodotto 8 nell'allegato I della direttiva Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2012/20/UE modifica la direttiva 98/8/CE per iscrivere il flufenoxuron nell'allegato I quale principio attivo autorizzabile nei biocidi del tipo di prodotto 8, cioè i preservanti del legno. L'iscrizione è tuttavia limitata nel tempo e subordinata a condizioni stringenti di impiego, in ragione delle caratteristiche PBT e vPvB della sostanza e dei rischi identificati per ambiente e salute umana. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 gennaio 2013 e applicarla dal 1o febbraio 2014. La misura mira anche a garantire un'applicazione simultanea nell'Unione e un trattamento uniforme dei prodotti sul mercato.
Modifica della direttiva 98/8/CE per iscrivere il flufenoxuron nell'allegato I come principio attivo del tipo di prodotto 8 (preservanti del legno), con condizioni d'uso e durata limitata dell'iscrizione.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'UE, in relazione all'autorizzazione e all'immissione sul mercato di biocidi del tipo di prodotto 8 ai sensi della direttiva 98/8/CE, limitatamente ai prodotti contenenti flufenoxuron destinati al trattamento del legno. L'ambito di valutazione unionale e le condizioni di autorizzazione riguardano il legno per uso in interni e, come precisato nei considerando, taluni scenari di uso esaminati senza rischio inaccettabile; sono esclusi gli usi e gli scenari di esposizione non adeguatamente esaminati, nonché l'uso in locali di stabulazione per animali e il contatto con alimenti o mangimi.
Direttiva 2012/20/UE: iscrizione del flufenoxuron come principio attivo del tipo di prodotto 8
La direttiva 2012/20/UE della Commissione modifica la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi per iscrivere il flufenoxuron nell'allegato I, con riferimento ai preservanti del legno (tipo di prodotto 8). La misura è adottata a seguito della procedura di valutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1451/2007 e tiene conto delle caratteristiche della sostanza, qualificata come persistente, bioaccumulabile e tossica, nonché molto persistente e molto bioaccumulabile.
Contesto e finalità
I considerando evidenziano che il flufenoxuron è stato esaminato nell'ambito del programma decennale di valutazione dei principi attivi biocidi e che la valutazione ha condotto a esiti positivi solo per l'uso nei preservanti del legno. La Commissione osserva tuttavia che, per la natura PBT e vPvB della sostanza ai sensi dell'allegato XIII del regolamento REACH, l'iscrizione deve essere temporanea e subordinata a una successiva valutazione comparativa del rischio. La direttiva mira inoltre ad assicurare un'applicazione simultanea negli Stati membri, in modo da garantire parità di trattamento sul mercato dell'Unione.
Ambito di applicazione materiale
L'intervento riguarda esclusivamente i biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti flufenoxuron, destinati al trattamento del legno. La valutazione unionale richiamata nei considerando si concentra sul legno trattato per uso in interni e su taluni usi in esterni già esaminati, ma l'allegato finale delimita in modo più netto l'autorizzazione ai soli usi per il trattamento di legno destinato all'uso in interni. Restano esclusi gli usi e gli scenari di esposizione non adeguatamente esaminati nella valutazione del rischio a livello unionale; è inoltre escluso il legno destinato a locali di stabulazione per animali e il contatto con alimenti o mangimi.
Iscrizione nell'allegato I e dati identificativi
L'allegato alla direttiva inserisce la voce n. 57 nell'allegato I della direttiva 98/8/CE. La sostanza è identificata come flufenoxuron, con denominazione IUPAC 1-[4-(2-chloro-alpha, alpha,alpha-trifluoro-para-tolyloxy)-2-fluorophenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea, numero CE 417-680-3 e numero CAS 101463-69-8. La purezza minima richiesta nel biocida immesso sul mercato è pari a 960 g/kg.
Durata dell'iscrizione e date rilevanti
La data di iscrizione è fissata al 1o febbraio 2014. Il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE è il 31 gennaio 2016, salvo il caso dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali si applica il termine fissato nell'ultima decisione di iscrizione relativa ai loro principi attivi. L'iscrizione scade il 31 gennaio 2017, quindi ha durata triennale.
Condizioni speciali per le autorizzazioni nazionali
Gli Stati membri devono garantire che le autorizzazioni dei prodotti contenenti flufenoxuron siano soggette a condizioni specifiche:
- i prodotti devono essere usati solo per il trattamento di legno destinato all'uso in interni;
- per gli usi industriali e/o professionali devono essere definite procedure operative sicure e i prodotti devono essere impiegati con adeguati dispositivi di protezione individuale, salvo che nella domanda di autorizzazione sia dimostrato che i rischi per gli utenti industriali o professionali possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi;
- devono essere adottate misure di riduzione del rischio per proteggere i comparti suolo e acqua.
L'allegato specifica inoltre che le etichette e, se del caso, le schede di sicurezza devono indicare che, dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili, al fine di evitare lo scolo diretto di residui sul suolo o nelle acque, e che gli eventuali scoli devono essere raccolti per il riutilizzo o lo smaltimento.
Recepimento, applicazione ed effetti per gli Stati membri
Ai sensi dell'articolo 2, gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 gennaio 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni si applicano dal 1o febbraio 2014. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredati all'atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri. È inoltre previsto l'obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è rivolta agli Stati membri. In termini pratici, essa vincola gli Stati quanto al risultato da conseguire, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi di attuazione interna.
Disposizioni principali
Iscrizione del flufenoxuron nell'allegato I della direttiva 98/8/CE
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 98/8/CE secondo l'allegato della direttiva. Viene aggiunta la voce n. 57 relativa al flufenoxuron, con tipo di prodotto 8, numero CE 417-680-3 e numero CAS 101463-69-8, purezza minima di 960 g/kg.
Durata dell'iscrizione e termini temporali
La data di iscrizione è fissata al 1o febbraio 2014. Il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è il 31 gennaio 2016. La scadenza dell'iscrizione è il 31 gennaio 2017, con iscrizione quindi limitata a tre anni, in coerenza con la natura PBT/vPvB della sostanza.
Condizione di valutazione comparativa del rischio
Prima della sua iscrizione, il flufenoxuron è soggetto a una valutazione comparativa del rischio ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, punto i), secondo comma, della direttiva 98/8/CE.
Limitazioni d'uso e scenari autorizzabili
La valutazione unionale riguarda il trattamento del legno non destinato all'uso in locali di stabulazione per animali né al contatto con alimenti o mangimi. I prodotti non possono essere autorizzati per usi o scenari di esposizione non adeguatamente esaminati nella valutazione del rischio a livello unionale; in particolare, negli atti preparatori è richiamata la necessità di escludere gli scenari con rischio inaccettabile.
Condizioni per le autorizzazioni nazionali
Gli Stati membri devono garantire che le autorizzazioni siano soggette a tre condizioni principali: uso solo per il trattamento di legno destinato all'uso in interni; per usi industriali e/o professionali, definizione di procedure operative sicure e impiego di idonei dispositivi di protezione individuale, salvo prova di riduzione dei rischi con altri mezzi nella domanda di autorizzazione; adozione di misure di riduzione del rischio per proteggere suolo e acqua, inclusa la conservazione del legno trattato in luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili e la raccolta degli eventuali scoli per riutilizzo o smaltimento.
Recepimento e decorrenza di applicazione
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 gennaio 2013 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e di applicarle dal 1o febbraio 2014. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati alla pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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