Cassazione Civile, Ordinanza n. 29111/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della società contribuente, di una cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo straordinaria per IRES e IVA relative all'anno d'imposta 2009. Secondo l'Agenzia, la cartella era legittima perché la contribuente non avrebbe pagato tempestivamente la prima rata di un piano di rateazione collegato a una comunicazione di irregolarità. La CTR ha però respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo illegittima la cartella almeno quanto al debito IVA, perché la società aveva regolarmente rispettato il piano rateale. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto, in unico motivo, violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., lamentando motivazione apparente della sentenza d'appello sulla data di effettiva ricezione della comunicazione di irregolarità, da cui decorreva il termine di trenta giorni per il pagamento della prima rata.
La decisione
La Corte ha interpretato la sentenza della CTR nel senso che essa avesse deciso sull'illegittimità della cartella almeno per la parte IVA, ritenendo regolarmente eseguito il piano di rateizzazione, e che la questione sull'IRES fosse rimasta comunque assorbita o comunque coperta da giudicato interno nei limiti indicati. Ha poi ritenuto il motivo dell'Agenzia in parte inammissibile per difetto di specificità, perché non era stato trascritto o allegato l'avviso di ricevimento della comunicazione di irregolarità, e in parte infondato, perché la CTR aveva compiuto un accertamento in fatto sulla data in cui doveva essere effettuato il primo pagamento, ricavandola dalla documentazione prodotta, senza necessità di una motivazione ulteriore; se vi fosse stato un travisamento documentale, sarebbe stato configurabile al più un errore revocatorio. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna dell'Agenzia alle spese in favore della contribuente; nessuna statuizione di spese nei confronti dell'agente della riscossione non costituito.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La censura ex art. 36, comma 2, n. 4, è stata ritenuta non fondata, perché la CTR aveva compiuto un accertamento in fatto sufficiente, ricavato dalla documentazione, senza motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio denunciato non è stato ravvisato, poiché la decisione impugnata non presentava un vizio procedurale di motivazione apparente, ma semmai un possibile errore di percezione documentale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore contributo unificato non può essere imposto alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento tramite prenotazione a debito.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Costituisce il parametro del contributo unificato cui si rapporta, in caso di rigetto o inammissibilità, l'ulteriore importo previsto dal comma 1 quater.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la doglianza di difetto di motivazione deve essere specifica e autosufficiente: la parte che contesti l'accertamento di un fatto documentale deve indicare e trascrivere gli atti rilevanti, in modo da consentire alla Corte il controllo immediato della censura.
- Laddove il giudice di merito ricavi una data o un fatto dalla documentazione prodotta, si tratta di un accertamento in fatto che non richiede una motivazione analitica ulteriore, salvo che si denunci ritualmente un vizio di legittimità diverso dalla mera insufficienza argomentativa.
- Il travisamento del contenuto di un documento, se effettivamente decisivo, integra eventualmente un errore revocatorio e non un vizio processuale di motivazione apparente deducibile in cassazione nei termini prospettati.
- L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione respinta non si applica alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal materiale versamento per effetto del meccanismo della prenotazione a debito.
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