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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48254/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per nullità della motivazione per errore manifesto (vizio rilevabile ictu oculi): il ricorrente sostiene che nelle premesse della sentenza il giudice aveva richiamato fatti di un diverso procedimento e indicato parti processuali e richieste avulse dal processo oggetto, incidendo sulla coerenza strutturale dell'iter argomentativo

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'erronea indicazione del richiedente l'applicazione della pena e della misura della pena attenga alla parte descrittiva della motivazione e non abbia determinato contrasto tra motivazione e dispositivo né errore di diritto rilevante. L'identità dell'imputato risultava chiara nell'intestazione e la misura della pena nel dispositivo corrispondeva a quella concordata. Il giudice del merito ha inoltre motivatamente escluso i presupposti per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e ha ratificato l'accordo di patteggiamento. Per queste ragioni la motivazione, pur sintetica, è stata ritenuta adeguata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende

Norme richiamate

  • artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

    Riferimento alla disciplina del patteggiamento: il giudice verifica i presupposti e ratifica l'accordo tra le parti; nell'ambito di tale procedimento l'accertamento è circoscritto e la motivazione può essere più sintetica

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Norma sulla rettifica di errori materiali nella sentenza: la Corte ha ritenuto che l'errore contestato non rientrasse nelle ipotesi correggibili ex art. 619 perché non si trattava di un mero errore materiale che alterasse il dispositivo

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai presupposti per il proscioglimento: la Corte ha verificato e motivatamente escluso che sussistessero le condizioni previste da tale norma per il proscioglimento dell'imputato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese e alle sanzioni in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale articolo condannando il ricorrente alle spese e al pagamento della somma indicata

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    Precedente richiamato in relazione all'assenza di colpa come criterio per l'esclusione della sanzione: la Corte ha ritenuto non sussistente l'assenza di colpa, applicando la sanzione prevista

Massime di principio

  • Errori formali o imprecisioni nella parte descrittiva della motivazione non sono automaticamente causa di annullamento se non incidono sull'identità dell'imputato, sul dispositivo o su questioni di diritto rilevanti
  • Nei casi di patteggiamento (artt. 444 e ss.) il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione è limitato: la motivazione può essere più sintetica purché risulti la coerenza tra accordo, dispositivo e documentazione
  • La rettifica ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. è applicabile solo per errori materiali e non per vizi della motivazione che riguardino il merito o la congruità della decisione
  • Per avere successo su una censura di nullità motivazionale è necessario dimostrare che l'errore comprometta concretamente la corrispondenza tra le ragioni poste a fondamento della decisione e il dispositivo o che abbia determinato violazione di norme sostanziali
  • Se un ricorso è dichiarato inammissibile possono essere applicate spese e sanzioni (art. 616); pertanto valutare attentamente l'ammissibilità e la fondatezza prima di proporre impugnazioni

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