Cassazione Penale, Sentenza n. 48254/2022 del 20/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per nullità della motivazione per errore manifesto (vizio rilevabile ictu oculi): il ricorrente sostiene che nelle premesse della sentenza il giudice aveva richiamato fatti di un diverso procedimento e indicato parti processuali e richieste avulse dal processo oggetto, incidendo sulla coerenza strutturale dell'iter argomentativo
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'erronea indicazione del richiedente l'applicazione della pena e della misura della pena attenga alla parte descrittiva della motivazione e non abbia determinato contrasto tra motivazione e dispositivo né errore di diritto rilevante. L'identità dell'imputato risultava chiara nell'intestazione e la misura della pena nel dispositivo corrispondeva a quella concordata. Il giudice del merito ha inoltre motivatamente escluso i presupposti per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e ha ratificato l'accordo di patteggiamento. Per queste ragioni la motivazione, pur sintetica, è stata ritenuta adeguata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende
Norme richiamate
artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
Riferimento alla disciplina del patteggiamento: il giudice verifica i presupposti e ratifica l'accordo tra le parti; nell'ambito di tale procedimento l'accertamento è circoscritto e la motivazione può essere più sintetica
art. 619 cod. proc. pen.
Norma sulla rettifica di errori materiali nella sentenza: la Corte ha ritenuto che l'errore contestato non rientrasse nelle ipotesi correggibili ex art. 619 perché non si trattava di un mero errore materiale che alterasse il dispositivo
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai presupposti per il proscioglimento: la Corte ha verificato e motivatamente escluso che sussistessero le condizioni previste da tale norma per il proscioglimento dell'imputato
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese e alle sanzioni in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale articolo condannando il ricorrente alle spese e al pagamento della somma indicata
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Precedente richiamato in relazione all'assenza di colpa come criterio per l'esclusione della sanzione: la Corte ha ritenuto non sussistente l'assenza di colpa, applicando la sanzione prevista
Massime di principio
- Errori formali o imprecisioni nella parte descrittiva della motivazione non sono automaticamente causa di annullamento se non incidono sull'identità dell'imputato, sul dispositivo o su questioni di diritto rilevanti
- Nei casi di patteggiamento (artt. 444 e ss.) il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione è limitato: la motivazione può essere più sintetica purché risulti la coerenza tra accordo, dispositivo e documentazione
- La rettifica ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. è applicabile solo per errori materiali e non per vizi della motivazione che riguardino il merito o la congruità della decisione
- Per avere successo su una censura di nullità motivazionale è necessario dimostrare che l'errore comprometta concretamente la corrispondenza tra le ragioni poste a fondamento della decisione e il dispositivo o che abbia determinato violazione di norme sostanziali
- Se un ricorso è dichiarato inammissibile possono essere applicate spese e sanzioni (art. 616); pertanto valutare attentamente l'ammissibilità e la fondatezza prima di proporre impugnazioni
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