Cassazione Civile, Ordinanza n. 25800/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento penale in cui il soggetto indicato come resistente era stato assolto dai reati contestati a seguito della denuncia della controparte, che si era costituita parte civile per ottenere il risarcimento dei danni. La Corte di cassazione penale aveva annullato la sentenza d’appello limitatamente agli effetti civili, rinviando al giudice civile competente per valore in grado di appello. La parte civile riassumeva il giudizio con citazione notificata dopo il rinvio e chiedeva, in via preliminare, la rimessione in termini per superare la tardività della riassunzione; la Corte d’appello di Milano rigettava l’istanza e dichiarava l’estinzione del giudizio per tardiva riassunzione. Con il ricorso per cassazione la ricorrente deduceva: 1) omesso esame di un documento decisivo, ossia il documento telematico contenente il dispositivo della sentenza penale di cassazione, che la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto non prodotto; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che le PEC intercorse con la cancelleria dimostravano che la parte si era attivata tempestivamente per ottenere copia della sentenza e che la tardività non era imputabile a sua colpa; 3) ulteriore vizio motivazionale, ribadendo l’erroneità dell’apprezzamento probatorio anche a prescindere dall’allegazione del dispositivo. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che il documento era stato effettivamente depositato e che la sua mancata considerazione aveva inciso sulla decisione di rigetto della rimessione in termini. I restanti motivi sono stati assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, affinché riesamini la questione della tempestività della riassunzione e dell’istanza di rimessione in termini tenendo conto del documento effettivamente prodotto. Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 622 c.p.p.
Richiamato quale base del rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per la decisione sugli effetti civili conseguenti all'annullamento della sentenza penale.
art. 392 c.p.c.
Richiamato in relazione all'atto di riassunzione del giudizio dopo il rinvio.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto/documento decisivo e per il vizio motivazionale connesso.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Evocati dalla ricorrente in relazione alla valutazione della prova e al preteso erroneo apprezzamento del materiale documentale.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la ripartizione e l'apprezzamento dell'onere probatorio in tema di rimessione in termini.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Indicata come norma processuale in base alla quale il ricorso è stato trattato in camera di consiglio.
Massime di principio
- Il mancato esame di un documento può essere dedotto in cassazione solo se il documento trascurato abbia carattere decisivo, cioè sia idoneo a sovvertire con certezza e non meramente in via probabilistica l'esito della controversia.
- La decisività del documento deve essere specificamente allegata nel ricorso, indicando le ragioni per cui la sua considerazione avrebbe imposto una decisione diversa.
- Se il giudice di merito fonda il rigetto di un'istanza su un erroneo presupposto fattuale circa la mancata produzione di un documento che invece risulta ritualmente depositato, la motivazione risulta viziata e la decisione va cassata.
- In tema di rimessione in termini, la verifica della non imputabilità della decadenza alla parte richiede una corretta valutazione del materiale documentale relativo agli atti di attivazione tempestiva della parte medesima.
- Quando il motivo accolto investe il presupposto logico della decisione di merito, gli ulteriori motivi che presuppongono la stessa ricostruzione fattuale risultano assorbiti.
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