Sentenza n. 224/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 18.5.2023, n. 484, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, n. 484 del 18 maggio 2023, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, con riferimento agli anni 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, e aveva condannato il Ministero all’erogazione complessiva di 2.500 euro, oltre interessi legali e, per l’eventuale eccedenza, rivalutazione monetaria. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero. Il TAR ha verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione della decisione presso la sede reale dell’amministrazione, avvenuta il 24 gennaio 2025. Il Ministero, pur costituitosi, non ha contestato il mancato adempimento e non ha fornito la prova dell’esecuzione delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto fondata l’actio iudicati, poiché il Ministero non aveva dimostrato l’adempimento del giudicato. Ha ordinato al Ministero di rilasciare alla ricorrente la carta del docente e di accreditarvi 2.500 euro, oltre agli accessori dovuti, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Ha inoltre applicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora di 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza e fino all’adempimento o, in mancanza, fino all’insediamento del commissario ad acta. La penalità è stata ritenuta giustificata perché l’esecuzione richiede non solo il versamento di una somma, ma anche l’emissione della carta elettronica. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata fissata in 10 euro per ogni giorno di ritardo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni
Il giudizio di esecuzione contro l’amministrazione è stato ritenuto proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione.
art. 2697 c.c.
Incombendo sul Ministero l’onere di provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo, la mancata contestazione e l’assenza di prova dell’adempimento hanno condotto all’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, una volta decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, il creditore può agire per ottenere l’attuazione del giudicato, anche quando l’adempimento richieda, oltre al pagamento di una somma, l’adozione di ulteriori atti amministrativi o materiali.
- L’amministrazione che si costituisce nel giudizio di ottemperanza deve dimostrare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo; la mancata contestazione e l’assenza di prova dell’adempimento giustificano l’ordine giudiziale di esecuzione.
- Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione sia il pagamento delle somme dovute sia il compimento degli atti necessari a rendere effettivo il diritto riconosciuto dal giudicato.
- In caso di persistente inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, stabilendo un termine per l’esercizio del potere sostitutivo.
- La penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche quando l’esecuzione del giudicato non consista nel solo pagamento di una somma, ma richieda un’attività ulteriore dell’amministrazione, quale l’emissione di un documento o beneficio amministrativo; la penalità decorre dal termine assegnato per l’adempimento e cessa con l’adempimento o con l’insediamento del commissario ad acta.
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