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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30193/2022 del 29/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Milano per i reati di ricettazione (art. 648 c.p.) e introduzione in commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.), unificati per continuazione. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizi di motivazione in punto di responsabilità (mancanza di consulenza tecnica sulle presunte falsità, irrilevanza della mancanza di packaging ufficiale, mancata considerazione di giustificazioni/documenti sulla provenienza legittima della merce, assenza di contraffazione per alcuni marchi, incompletezza degli accertamenti, difetto di consapevolezza della provenienza illecita, inesistenza di strumentalità dei macchinari sequestrati, illegittimità del sequestro) e censurava il trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché composto da motivi non consentiti in sede di legittimità o privi della specificità richiesta, prevalentemente reiterativi di doglianze già valutate e correttamente rigettate dalla Corte d'appello. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse adeguatamente motivato la decisione valorizzando l'assenza di packaging e documentazione accompagnatoria, la consulenza tecnica che dimostrava la contraffazione di alcuni marchi, il rinvenimento di nastri con loghi contraffatti e di macchinari per il confezionamento, la mancanza di giustificazione credibile sulla provenienza delle merci e la prova che i marchi non fossero scaduti. Quanto al trattamento sanzionatorio la Corte d'appello aveva applicato una pena base prossima al minimo edittale e omesso la pena pecuniaria; la Cassazione ha ritenuto le doglianze reiterative. Per effetto della declaratoria d'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020

    indicazione che il procedimento si svolge nelle forme previste dalla norma emergenziale; richiamo procedurale senza incidenza sul merito

  • artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    limiti della Corte di Cassazione: i motivi di ricorso devono essere consentiti dalla legge e specifici; sono escluse censure meramente di fatto o generiche ripetizioni di doglianze già esaminate dal giudice di merito

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    la detenzione per la vendita di beni di provenienza illecita è integrativa del reato di ricettazione quando la provenienza illecita non sia giustificata e il soggetto abbia disponibilità e consapevolezza

  • art. 474 cod. pen. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)

    la detenzione e commercializzazione di capi con marchi o loghi contraffatti integra il reato, soprattutto quando la mancanza di confezioni ufficiali, cartellini e documentazione accompagnatoria e la presenza di macchinari e grande quantità di merce indicano finalità commerciale

  • art. 474-ter cod. pen.

    norma collegata alla disciplina delle contraffazioni e del loro commercio; richiamata in relazione alle doglianze sul titolo di responsabilità e sull'entità della condotta

  • art. 133 cod. pen. (determinazione della pena)

    richiamata in ordine alla critica del trattamento sanzionatorio; la determinazione della pena resta di competenza del giudice di merito se adeguatamente motivata

  • art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. (circostanze aggravanti o attenuanti)

    richiamo normativo relativo alla valutazione delle circostanze nel calcolo della pena; la Corte di merito ha motivato la scelta della misura applicata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di una sanzione pecuniaria per il ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa; applicata per la proposizione di ricorsi manifestamente infondati o colposamente inammissibili

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 36016 del 04/06/2008 (Lanfranco)

    orientamento secondo cui la detenzione per la vendita di magliette con marchi di società sportive contraffatti integra il reato previsto dall'art. 474 c.p., essendo rilevante lo sfruttamento commerciale della riconoscibilità del marchio

Massime di principio

  • In Cassazione non sono ammesse censure meramente di fatto o ripetitive di argomentazioni già valutate dal giudice di merito: i motivi devono essere specifici e giuridicamente rilevanti.
  • L'assenza di packaging ufficiale, cartellini, certificati o altre documentazioni accompagnatorie, unitamente al rinvenimento di macchinari per il confezionamento e di grandi quantità di merce recante loghi, è elemento che il giudice di merito può legittimamente ritenere indicativo di commercializzazione di prodotti di provenienza illecita.
  • La consulenza tecnica che accerta la contraffazione di alcuni marchi rafforza l'impianto probatorio; per i marchi non esaminati specificamente, l'assenza di prova di acquisto tramite canali autorizzati può comunque essere valutata negativamente.
  • Spetta alla difesa fornire giustificazioni puntuali e documenti specifici, attuali e riconducibili con certezza ai beni sequestrati, per dimostrare la legittima provenienza della merce; fatture generiche o datate possono risultare insufficienti.
  • Le questioni relative alla quantificazione della pena e alle eventuali omissioni di sanzioni accessorie sono esaminabili in Cassazione solo se formulate con specificità e fondate su profili di diritto; diversamente restano soggette al giudizio di merito.
  • Proporre ricorsi generici o manifestamente privi di specificità espone il ricorrente al rischio di inammissibilità e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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