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Ordinanza

Ordinanza n. 798/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'ordinanza del Sindaco del Comune di -OMISSIS- con -OMISSIS- e -OMISSIS- del 4 luglio 2025, -OMISSIS-, -OMISSIS-, notificata al Dott. -OMISSIS- il 3 settembre 2025, avente ad oggetto "Località -OMISSIS- (catasto terreni, foglio 9/c mappale n. 853) - Abbandono rifiuti su area privata - art. 192 c. 3 d.lgs. 152/2006 - ordinanza)"; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso ancorché non conosciuto, ivi compreso l'atto del Comune di -OMISSIS- con -OMISSIS- e -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 31 ottobre 2025, recante diniego dell'istanza di proroga dei termini assegnati mediante la predetta ordinanza sindacale; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati 26\1\2026: - l’ordinanza del Sindaco del Comune di -OMISSIS- con -OMISSIS- e -OMISSIS- del -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, notificata al Dott. -OMISSIS- in data 14 novembre 2025, avente ad oggetto “Località -OMISSIS- (catasto terreni, foglio 9/c mappale n. 853) – Abbandono rifiuti su area privata – art. 192 c. 3 d.lgs. 152/2006 – esecuzione ordinanza -OMISSIS- n. 2 reg. settore e -OMISSIS- reg. -OMISSIS-” e il relativo allegato (doc. 16 e 17). - nonché ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso ancorché non conosciuto, ivi compreso l’atto del Comune di -OMISSIS- con -OMISSIS- e -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 21 novembre 2025 (doc. 24), nella parte in cui rileva come il termine per l’esecuzione dell’ordinanza sindacale del 4 luglio 2025 sia “scaduto inutilmente” e preannuncia un intervento sostitutivo da parte del Comune in danno dei comproprietari in difetto di esecuzione spontanea del Piano di rimozione dei rifiuti di cui all’ordinanza sindacale del 7 novembre 2025.

Giustizia amministrativa202504273

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale di rimozione di rifiuti abbandonati su area privata, successiva ordinanza di esecuzione e atti comunali connessi, incluso il diniego di proroga e il preannuncio di intervento sostitutivo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, l'ordinanza sindacale del 4 luglio 2025, adottata ai sensi dell'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, relativa all'abbandono di rifiuti su un'area privata, nonché il diniego dell'istanza di proroga dei termini assegnati. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva ordinanza del 7 novembre 2025, recante l'esecuzione della precedente ordinanza, e gli atti comunali che hanno dichiarato inutilmente scaduto il termine per l'esecuzione e preannunciato un intervento sostitutivo a spese dei comproprietari. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone i motivi di illegittimità dedotti nel merito e decide esclusivamente sulla domanda cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del periculum in mora. Il ricorrente non aveva richiesto la discussione della domanda cautelare, nonostante il termine per adempiere fissato dall'atto impugnato fosse già scaduto. Inoltre, l'eventuale pregiudizio derivante dall'esecuzione, ove il ricorso risultasse fondato, avrebbe avuto natura esclusivamente economica; il ricorrente non aveva allegato una situazione di indigenza idonea a dimostrare l'irreparabilità del danno. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006

    Costituisce la base normativa delle ordinanze sindacali impugnate relative all'abbandono di rifiuti su area privata; il merito della legittimità dell'esercizio del potere non è stato deciso in sede cautelare.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare, respinta per l'assenza del requisito del periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La domanda cautelare deve essere respinta quando non sia dimostrato il periculum in mora, anche se il termine assegnato dal provvedimento impugnato è già scaduto e il ricorrente non abbia chiesto la discussione della cautelare.
  • Il pregiudizio esclusivamente economico derivante dall'esecuzione dell'atto amministrativo non integra, di regola, un danno irreparabile ai fini cautelari, salvo che il ricorrente alleghi e dimostri circostanze concrete, come una situazione di indigenza, idonee a rendere effettivamente irreversibili le conseguenze dell'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiTutela cautelare
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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