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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40165/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile per l'utilizzazione di fatture relative a operazioni inesistenti, contestando in sintesi: 1) la motivazione sulla ritenuta inesistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni fatturate, deducendo che dalle prove orali e documentali emergerebbe l'effettività delle cessioni di merce e che, al più, vi sarebbe stata una mera irregolarità fiscale della venditrice; 2) la mancanza di motivazione e la violazione degli artt. 43 c.p. e 2 d.lgs. 74/2000 quanto al dolo, sostenendo la propria buona fede e l'assenza di prova della consapevolezza della provenienza irregolare delle merci e della finalità evasiva; 3) la violazione dell'art. 192 c.p.p., per avere la Corte territoriale valorizzato la deposizione del funzionario tributario ritenuto privo di accertamenti diretti e per non avere correttamente apprezzato le dichiarazioni dei testi a discarico e la documentazione disponibile; 4) la violazione dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 in relazione al mantenimento del vincolo finalizzato alla confisca, assumendo che il debito tributario fosse stato estinto con ravvedimento operoso e pagamento rateale concluso, sicché il vincolo patrimoniale sarebbe dovuto essere revocato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero in larga parte doglianze di merito, dirette a sollecitare una diversa valutazione delle prove e già disattese dalla sentenza impugnata con motivazione ritenuta non manifestamente illogica. In particolare, ha confermato la tenuta della ricostruzione della Corte d'appello circa l'inesistenza delle operazioni fatturate, valorizzando gli indici indiziari richiamati nel provvedimento di merito (assenza di struttura del fornitore, mancanza di documentazione di trasporto, mancata presentazione di dichiarazioni fiscali, rilevanza economica delle fatture, incongruenze dell'attività della venditrice). Ha inoltre osservato che il dolo specifico di evasione può essere desunto anche in via indiziaria dagli elementi che dimostrano la fittizietà delle operazioni. Quanto alla confisca, ha rilevato che la sentenza d'appello dava atto del piano di rateizzazione e che la difesa non aveva chiesto l'acquisizione dei documenti, sicché la censura non trovava riscontro nel provvedimento impugnato. L'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 43 c.p.

    richiamato dalla difesa in relazione all'elemento psicologico del reato; la Corte rileva che il dolo di evasione può essere desunto anche indirettamente dagli elementi fattuali.

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    la disposizione è evocata come norma incriminatrice in tema di fatture per operazioni inesistenti; la Corte conferma che la configurabilità del reato può essere fondata su indizi gravi e convergenti circa l'inesistenza delle operazioni e il dolo specifico di evasione.

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione del compendio probatorio, se la motivazione di merito è plausibile e non manifestamente illogica.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    evocato in tema di vincolo patrimoniale finalizzato alla confisca; la Corte ritiene non censurabile la motivazione della sentenza d'appello sul punto.

  • art. 603 c.p.p.

    richiamato in relazione ai poteri istruttori in appello, che la difesa avrebbe potuto sollecitare per l'acquisizione dei documenti sul pagamento rateale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una mera rilettura alternativa delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti quando la motivazione della sentenza di merito sia logicamente plausibile e non manifestamente illogica.
  • L'inesistenza delle operazioni fatturate può essere desunta anche da un quadro indiziario complessivo, fondato su assenza di struttura operativa del fornitore, mancanza di documentazione di trasporto, incongruenze economiche, mancata contabilità e inadempimenti fiscali della società emittente.
  • Nel reato di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, il dolo specifico di evasione può essere provato anche in via indiziaria, attraverso elementi oggettivi sintomatici della fittizietà dell'operazione e della consapevolezza dell'utilizzatore.
  • La censura sulla confisca o sul vincolo patrimoniale è infondata quando la decisione di merito abbia già considerato il piano di pagamento del debito tributario e la parte non abbia attivato gli strumenti processuali per l'acquisizione della documentazione rilevante.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione fraudolentaImpugnazioniSequestro
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della provaInutilizzabilità della provaConfisca

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