Ordinanza n. 7449/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di assegnazione temporanea o trasferimento ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione ha respinto la sua istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992, diretta a ottenere una sede di servizio prossima alla residenza del fratello, sita nel Comune di Grumo Appula (BA). Il TAR non ha esaminato i motivi di merito relativi alla legittimità del diniego, rilevando d’ufficio la propria incompetenza territoriale. Poiché il ricorrente è un militare, il rapporto di impiego rientra nel pubblico impiego in regime di diritto pubblico ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 165/2001. La sede di servizio rilevante ai fini dell’art. 13, comma 2, c.p.a. è stata individuata nell’ufficio di appartenenza, ubicato a Piacenza, e non nella sede richiesta dal ricorrente né nella residenza del familiare assistito.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha individuato come competente il TAR per l’Emilia-Romagna, in quanto la sede di servizio del ricorrente è situata a Piacenza. Il Collegio ha applicato l’art. 13, comma 2, c.p.a., che stabilisce l’inderogabile competenza del tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede di servizio per le controversie riguardanti pubblici dipendenti. Ha escluso lo spostamento della competenza per attrazione ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis, c.p.a., poiché non erano stati impugnati atti presupposti di carattere normativo o generale. La causa dovrà essere riassunta dal ricorrente davanti al TAR Emilia-Romagna entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a. Ogni decisione sulle spese è stata rimessa al giudice competente; il dispositivo dichiara nulla a provvedere sulle spese.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. 104/1992
La disposizione costituisce il fondamento dell’istanza di assegnazione temporanea o trasferimento presentata dal militare per ottenere una sede prossima alla residenza del familiare assistito; il merito della pretesa non è stato esaminato.
art. 3, comma 1, d.lgs. 165/2001
Il personale militare è ricondotto al pubblico impiego in regime di diritto pubblico.
art. 13, comma 2, c.p.a.
“Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio”
Nelle controversie relative al rapporto di pubblico impiego, la competenza territoriale inderogabile spetta al TAR nella cui circoscrizione è ubicata la sede di servizio del dipendente.
art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
Lo spostamento della competenza per attrazione può operare in presenza di impugnazione di atti presupposti normativi o generali; tale presupposto non ricorreva nel caso esaminato.
art. 15, comma 4, c.p.a.
La causa deve essere riassunta davanti al giudice dichiarato competente entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, ai fini della prosecuzione del processo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato disposto l’oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato a tutela dei dati personali della parte interessata, unitamente alla disciplina nazionale sulla pubblicazione dei provvedimenti.
Massime di principio
- Nelle controversie riguardanti il rapporto di pubblico impiego in regime di diritto pubblico, comprese quelle promosse da personale militare, la competenza territoriale inderogabile spetta al TAR nella cui circoscrizione è situata la sede di servizio del dipendente.
- Ai fini dell’individuazione della sede di servizio rilevante per l’art. 13, comma 2, c.p.a., occorre fare riferimento all’ufficio di appartenenza effettivo del dipendente e non alla sede richiesta mediante l’istanza di trasferimento o alla residenza del familiare in relazione al quale è invocata la tutela prevista dalla l. 104/1992.
- La competenza territoriale inderogabile prevista dall’art. 13 c.p.a. non può essere spostata per attrazione ai sensi del comma 4-bis quando non siano impugnati atti presupposti aventi carattere normativo o generale.
- Quando il giudice adito dichiara la propria incompetenza e individua il TAR territorialmente competente, il processo può proseguire mediante riassunzione davanti a quest’ultimo entro il termine previsto dall’art. 15, comma 4, c.p.a.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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