Cassazione Penale, Sentenza n. 39236/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Messina che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i delitti previsti dagli artt. 74 e 73 del d.P.R. n. 309/1990 (capo 1 e reati-fine). Al Guerrini è contestata la partecipazione a un'associazione finalizzata al narcotraffico riconducibile alla "famiglia Coppolino" in qualità di fornitore stabile di cocaina (periodo indicato: giugno-agosto 2021). La difesa ha dedotto: 1) vizi di motivazione e violazione di legge nella qualificazione come associazione (sostenendo rapporti limitati a Andrea Coppolino, assenza di esclusività, breve periodo temporale e mancanza di essenzialità del contributo); 2) vizi di motivazione e violazione di legge circa le esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura in carcere rispetto agli arresti domiciliari.
La decisione
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza delle doglianze. Conferma che il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi, valorizzando intercettazioni e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Settimo Corritore che indicavano Guerrini come acquirente e distributore di ingenti quantitativi di cocaina nonché la stabilità del vincolo con i Coppolino. Sul punto cautelare, la questione è divenuta priva di interesse a seguito della sostituzione della misura in carcere con gli arresti domiciliari disposta dal GIP in data 11/07/2024. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.1 c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata quale titolo dell\'adito ricorso per cassazione contro l\'ordinanza del Tribunale del riesame; disciplina la modalità di impugnazione
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Contempla il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte interpreta la partecipazione come possibile anche tramite la disponibilità costante a fornire sostanze, quando emergano coscienza e volontà di contribuire al sodalizio
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma sui reati di traffico e detenzione di stupefacenti richiamata come reato-fine nell\'imputazione
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Criteri per la sussistenza delle esigenze cautelari (in particolare pericolo di reiterazione); richiede valutazione adeguata e motivata del giudice
art. 275 comma 3 e 3-bis, art. 275-bis cod. proc. pen.
Norme che regolano l\'applicazione e la sostituzione delle misure cautelari e la verifica delle esigenze cautelari; rilevanti nella valutazione dell\'adeguatezza della misura
art. 616 comma 1 cod. proc. pen.
Prevede la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato
Massime di principio
- La fornitura costante e rilevante di stupefacente al medesimo gruppo può configurare partecipazione ad associazione di tipo mafioso o di narcotraffico se emergono consapevolezza e volontà di contribuire al sodalizio, non è necessario che il periodo temporale sia lungo se le modalità dimostrano un sistema consolidato
- Il rapporto fornitore-acquirente rimane scindibile dalla partecipazione associativa quando si limiti a un reciproco rapporto commerciale; per ravvisare il vincolo associativo è necessario che la volontà abbia superato il mero sinallagma contrattuale
- Le intercettazioni e le dichiarazioni di collaboratori, se corroborate tra loro, costituiscono elementi idonei a fondare la gravità indiziaria
- In Cassazione il sindacato sul motivo di impugnazione è limitato: si valuta la congruità e adeguatezza della motivazione del giudice del riesame, non è consentito un nuovo apprezzamento libero del merito probatorio o una diversa rivalutazione degli elementi già esaminati
- Un motivo generico che si risolva nella mera richiesta di diversa valutazione degli elementi di fatto è inammissibile per aspecificità
- Se, durante il giudizio, viene sostituita la misura cautelare (es. carcere con arresti domiciliari), la doglianza sulle esigenze cautelari può divenire priva di interesse
- L\'inammissibilità del ricorso comporta normalmente condanna alle spese e l\'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall\'art. 616 c.p.p.
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