Cassazione Civile, Ordinanza n. 01984/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di riconoscimento, davanti alla Corte d'appello italiana, di provvedimenti emessi nell'ambito di una procedura fallimentare volontaria aperta negli Stati Uniti da un debitore persona fisica, inizialmente secondo il Chapter 13 e poi convertita in Chapter 7. Il curatore fallimentare del patrimonio del debitore chiedeva il riconoscimento ex artt. 67 e 68 della l. n. 218 del 1995 degli atti stranieri, per attrarre alcuni immobili siti in Italia alla massa fallimentare e procedere alla loro esecuzione forzata. Il debitore ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza della Corte d'appello di Perugia, deducendo: (1) ultrapetizione/extrapetizione e nullità per avere la Corte riconosciuto un order for relief che, a suo dire, non era stato richiesto o prodotto; (2) violazione degli artt. 64, 67 e 68 l. n. 218 del 1995, sostenendo che si trattasse di un mero atto amministrativo endoprocedimentale, non proveniente da un pubblico ufficiale e privo di forza esecutiva; (3) ancora ultrapetizione per aver dichiarato esecutivo l'atto pur essendo stata chiesta solo la sua delibazione; (4) violazione della normativa fallimentare statunitense, con contestazioni di merito sulla validità della procedura e sulla legittimazione del curatore. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi tre motivi infondati e il quarto inammissibile, osservando che l'atto straniero riconosciuto era un order for relief proveniente dal Bankruptcy Clerk e che il controllo del giudice italiano, nel giudizio di riconoscimento, non può estendersi alla correttezza della soluzione di diritto adottata dal giudice straniero, ma solo agli effetti nell'ordinamento italiano e al loro eventuale contrasto con l'ordine pubblico internazionale. Le ulteriori contestazioni sulla fondatezza dell'atto straniero sono state ritenute estranee al perimetro del sindacato consentito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività in Italia dei provvedimenti della procedura concorsuale statunitense. Ha ritenuto che l'order for relief e la successiva conversione fossero atti riconoscibili ai sensi della l. n. 218 del 1995, perché provenienti dall'ufficio competente della procedura fallimentare straniera e idonei a produrre effetti esecutivi diretti alla liquidazione dei beni e alla distribuzione del ricavato ai creditori. Ha inoltre escluso che il giudice italiano possa sindacare nel merito la legittimità della procedura statunitense o la correttezza dell'applicazione del Bankruptcy Code, poiché la verifica deve limitarsi alla compatibilità degli effetti con l'ordine pubblico internazionale. Il ricorrente è stato condannato alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
non vi è ultrapetizione se il giudice riconosce e dichiara esecutivi gli atti stranieri effettivamente dedotti nel giudizio; le censure devono confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata
artt. 64, 67 e 68 l. n. 218 del 1995
il riconoscimento degli atti e provvedimenti stranieri presuppone che si tratti di atti idonei a produrre effetti nell'ordinamento italiano; il controllo del giudice italiano non può risolversi in un sindacato sulla correttezza del provvedimento straniero, ma riguarda gli effetti nel nostro ordinamento e il loro eventuale contrasto con l'ordine pubblico internazionale
art. 64, lett. g), l. n. 218 del 1995
il contrasto con l'ordine pubblico internazionale è il parametro decisivo per negare il riconoscimento degli effetti del provvedimento straniero
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- Nel giudizio di riconoscimento di un provvedimento straniero il giudice italiano non può svolgere un controllo di merito sulla correttezza giuridica della decisione estera, ma deve limitarsi a verificare gli effetti che l'atto è destinato a produrre nell'ordinamento italiano e la loro compatibilità con l'ordine pubblico internazionale.
- Un atto della procedura concorsuale straniera può essere riconosciuto ed essere dichiarato esecutivo in Italia se, secondo la legge del foro straniero, esso costituisce il titolo procedurale che assoggetta il debitore alla procedura e consente la liquidazione e la ripartizione dell'attivo, anche se non sia qualificato come provvedimento giurisdizionale nel senso interno.
- Le censure di ultrapetizione o extrapetizione non sono fondate quando la decisione di merito si pronuncia esattamente sui provvedimenti chiesti in riconoscimento, senza introdurre un oggetto diverso da quello devoluto.
- Le contestazioni sulla fondatezza sostanziale dell'atto straniero o sulla disciplina straniera applicabile sono estranee all'oggetto del giudizio di delibazione/riconoscimento e, se non investono il profilo dell'ordine pubblico, sono inammissibili o comunque non scrutinabili dal giudice italiano.
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