Sentenza n. 698/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), n. -OMISSIS-, resa tra le parti, reiettiva del ricorso per l’annullamento del provvedimento di diniego della domanda di concessione in sanatoria, nonché dell''ordinanza di ingiunzione e ripristino dello stato dei luoghi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del 10 settembre 2009 della domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata nel 1986 e ordinanza del 24 settembre 2009 di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi; in appello, sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto l'impugnazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I privati avevano impugnato il diniego della sanatoria e l’ordinanza di demolizione relativa a un immobile in Comune di Ribera. In appello contestavano, tra l’altro, che il vincolo di inedificabilità entro 150 metri dalla battigia fosse direttamente efficace nei confronti dei privati; il CGARS aveva già respinto con precedente sentenza le censure sul difetto di istruttoria circa il tempo di ultimazione dell’opera e sull’urbanizzazione dell’area, rimettendo alla Corte costituzionale la questione relativa all’art. 2, comma 3, della legge regionale siciliana n. 15/1991 e, in subordine, all’art. 23 della legge regionale n. 37/1985. Il testo non specifica ulteriori motivi d’appello rimasti da decidere.
La decisione
Il CGARS respinge l’appello. Il profilo residuo sull’efficacia diretta del vincolo è risolto alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 72/2025: l’art. 2, comma 3, della legge regionale siciliana n. 15/1991 ha natura interpretativa dell’art. 15, primo comma, lettera a), della legge regionale n. 78/1976, sicché il divieto di costruire entro 150 metri dalla battigia opera anche nei confronti dei privati fin dall’entrata in vigore della legge del 1976. Il CGARS applica il principio della Corte e conferma il rigetto già pronunciato dal TAR; le censure sul tempo di ultimazione e sull’urbanizzazione erano state respinte con precedente sentenza parziale. Spese del grado compensate per la complessità e l’obiettiva controvertibilità della questione costituzionale. Dispone inoltre che la Segreteria escluda dall’accesso al PAT, per questo giudizio, il difensore indicato nell’atto d’appello finché non provi l’iscrizione all’albo speciale e trasmetta la sentenza integrale al Consiglio nazionale forense e al Consiglio dell’ordine competente per gli accertamenti e le eventuali conseguenze. Tali statuizioni accessorie non incidono sull’esito dell’appello.
Norme richiamate
art. 2, comma 3, l.r. Sicilia n. 15/1991
La Corte costituzionale ha affermato che l’art. 2, comma 3, della L.R. n. 15/1991 ha natura interpretativa dell’art. 15, primo comma, lettera a), della L.R. n. 78/1976, con la conseguenza che il precetto normativo esprimesse fin dall’origine (e, quindi, fin dall’entrata in vigore della legge regionale siciliana n. 78 del 1976) il divieto, anche per i privati, di costruire entro i 150 metri dalla battigia.
La disposizione è interpretativa e chiarisce che il divieto di edificare entro 150 metri dalla battigia, previsto dalla legge regionale del 1976, si applica anche ai privati sin dalla sua entrata in vigore.
art. 15, primo comma, lettera a), l.r. Sicilia n. 78/1976
La Corte costituzionale ha affermato che l’art. 2, comma 3, della L.R. n. 15/1991 ha natura interpretativa dell’art. 15, primo comma, lettera a), della L.R. n. 78/1976, con la conseguenza che il precetto normativo esprimesse fin dall’origine (e, quindi, fin dall’entrata in vigore della legge regionale siciliana n. 78 del 1976) il divieto, anche per i privati, di costruire entro i 150 metri dalla battigia.
Il precetto dell’art. 15, primo comma, lettera a), comprendeva fin dall’origine il divieto di costruire entro 150 metri dalla battigia anche per i privati.
art. 97, secondo comma, Cost.
Tale sentenza ha dichiarato: a) inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 97, secondo comma, Cost., per difetto assoluto di motivazione;
La questione di legittimità costituzionale riferita alla disposizione è stata dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale per difetto assoluto di motivazione.
artt. 3, 10, 25, secondo comma, 42, 44, 47 e 117, primo comma, Cost.
Tale sentenza ha dichiarato: a) inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 97, secondo comma, Cost., per difetto assoluto di motivazione; b) non fondate tutte le restanti questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della L.R. n. 15/1991, sollevate in riferimento agli artt. 3, 10, 25, secondo comma, 42, 44, 47 e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU);
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge regionale n. 15/1991 sollevate in riferimento ai parametri costituzionali elencati.
art. 1 Prot. addiz. CEDU
Tale sentenza ha dichiarato: a) inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 97, secondo comma, Cost., per difetto assoluto di motivazione; b) non fondate tutte le restanti questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della L.R. n. 15/1991, sollevate in riferimento agli artt. 3, 10, 25, secondo comma, 42, 44, 47 e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU);
La questione relativa all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, prospettata in relazione all’art. 117, primo comma, Cost., è stata dichiarata non fondata.
artt. 32-33, undicesimo comma, l. n. 47/1985
Tale sentenza ha dichiarato: a) inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 97, secondo comma, Cost., per difetto assoluto di motivazione; b) non fondate tutte le restanti questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della L.R. n. 15/1991, sollevate in riferimento agli artt. 3, 10, 25, secondo comma, 42, 44, 47 e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU); c) inammissibili per difetto di rilevanza le questioni subordinate relative all’art. 32-33, undicesimo comma, della legge n. 47/1985, come introdotto dall’art. 23 della L.R. n. 37/1985.
Le questioni subordinate relative agli artt. 32-33, undicesimo comma, della legge n. 47/1985 sono state dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza.
art. 23 l.r. Sicilia n. 37/1985
Tale sentenza ha dichiarato: a) inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 97, secondo comma, Cost., per difetto assoluto di motivazione; b) non fondate tutte le restanti questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della L.R. n. 15/1991, sollevate in riferimento agli artt. 3, 10, 25, secondo comma, 42, 44, 47 e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU); c) inammissibili per difetto di rilevanza le questioni subordinate relative all’art. 32-33, undicesimo comma, della legge n. 47/1985, come introdotto dall’art. 23 della L.R. n. 37/1985.
La questione subordinata relativa alla disciplina introdotta dall’art. 23 della legge regionale n. 37/1985 è stata dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità idonee ad identificare le parti private, nonché dei difensori degli appellanti.
La disposizione è richiamata a fondamento dell’ordine di oscurare le generalità idonee a identificare le parti private e i difensori degli appellanti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità idonee ad identificare le parti private, nonché dei difensori degli appellanti.
La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti o della dignità e a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il divieto di edificare entro 150 metri dalla battigia previsto dalla legge regionale siciliana n. 78/1976, come interpretato dall’art. 2, comma 3, della legge regionale n. 15/1991, ha efficacia anche nei confronti dei privati fin dall’entrata in vigore della legge del 1976.
- Quando la Corte costituzionale ha definito la questione di legittimità costituzionale rimessa nel corso del giudizio, il giudice amministrativo è tenuto ad applicarne la decisione nel definire il profilo residuo della controversia.
Come è indicizzato
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