Sentenza n. 3712/2026 - Napoli, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della dichiarazione di emersione presentata ai sensi dell’art. 103 d.l. 34/2020
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell’istanza di emersione. La vicenda riguardava l’invocata esenzione dall’obbligo, in capo al datore di lavoro, di dimostrare i requisiti reddituali, sul presupposto dello stato di disabilità e non autosufficienza del datore. L’Amministrazione aveva rilevato la carenza di una certificazione proveniente da una struttura pubblica o da un medico convenzionato con il SSN attestante la limitazione dell’autosufficienza, nonché la mancata prova della presentazione del titolo relativo all’alloggio del lavoratore alla competente autorità di pubblica sicurezza. Tali integrazioni erano state richieste anche mediante comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990; inoltre, le parti non si erano presentate alla convocazione ritualmente comunicata e non era stata richiesta l’integrazione documentale. Il ricorrente non ha prodotto in giudizio elementi probatori ulteriori rispetto a quelli già valutati nella fase cautelare.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, confermando la valutazione già espressa in sede cautelare circa l’insufficienza del compendio probatorio relativo allo stato di disabilità e non autosufficienza del datore di lavoro. La documentazione prodotta non era idonea a dimostrare la condizione necessaria per applicare l’esenzione dai requisiti reddituali. Sono rimaste inoltre non comprovate la limitazione dell’autosufficienza mediante certificazione qualificata e la presentazione del titolo relativo all’alloggio del lavoratore all’autorità di pubblica sicurezza. Il giudice ha valorizzato anche la mancata partecipazione alla convocazione e la mancata integrazione della documentazione richiesta durante il procedimento, nonché l’onere probatorio gravante sul ricorrente ai sensi dell’art. 64, comma 1, c.p.a. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 103 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77
"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19"
La disciplina costituisce la base normativa della dichiarazione di emersione oggetto del giudizio; il beneficio invocato presupponeva la prova della condizione di disabilità e non autosufficienza del datore di lavoro ai fini dell’esenzione dai requisiti reddituali.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi aveva indicato le carenze documentali da colmare, relative alla certificazione della non autosufficienza e alla prova concernente il titolo dell’alloggio del lavoratore.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare era stata rigettata per mancanza di fumus boni iuris, in ragione dell’insufficienza degli elementi probatori prodotti.
art. 64, comma 1, c.p.a.
Il giudice ha richiamato la disponibilità del ricorrente degli elementi probatori non prodotti e ha rilevato che le carenze documentali permanevano anche in giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è stata richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Il richiamo ha fondato, insieme alla normativa nazionale, la tutela dei dati personali relativi alla parte interessata.
Massime di principio
- La richiesta di applicazione di un’esenzione dai requisiti reddituali prevista nella procedura di emersione deve essere accompagnata da una prova documentale idonea e qualificata della condizione personale che costituisce il presupposto dell’esenzione; non è sufficiente documentazione generica o non proveniente dai soggetti certificatori indicati dall’Amministrazione.
- Quando l’Amministrazione comunica specifiche carenze documentali mediante il preavviso di rigetto e invita l’interessato a integrare la documentazione, la mancata integrazione mantiene la rilevanza ostativa delle carenze, purché esse riguardino elementi necessari per la verifica dei presupposti sostanziali della domanda.
- Nel giudizio amministrativo, la parte che dispone degli elementi probatori necessari deve produrli a sostegno delle proprie allegazioni; la mancata produzione di documenti decisivi può condurre al rigetto della domanda quando l’insufficienza probatoria già rilevata in sede cautelare permane nella fase di cognizione piena.
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