Sentenza n. 723/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento notificato il 27.12.2021 con cui l’Amministrazione, con riferimento alle disposizioni in materia di obbligo vaccinale, ha disposto la sospensione del ricorrente dal diritto di svolgere l’attività lavorativa; - del provvedimento di invito alla vaccinazione e controllo green pass del 15.12.2021; - di ogni altro atto presupposto e/o conseguente, anche se non noto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sospensione dal servizio dal 27 dicembre 2021 per la disciplina dell’obbligo vaccinale anti-Covid, preceduta dall’invito alla vaccinazione e alla produzione della documentazione sanitaria
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, assente per malattia dal 13 ottobre 2021 e con prognosi protratta fino al 15 gennaio 2022, ha impugnato la sospensione dal servizio disposta il 27 dicembre 2021. Ha dedotto eccesso di potere per difetto di motivazione, violazione degli artt. 884 e 905 del d.lgs. 66/2010 e delle norme regolamentari interne, nonché, in subordine, carenza di potere e incompetenza. Ha rappresentato di avere trasmesso il 17 dicembre 2021 una certificazione medica del 14 dicembre 2021, redatta da un medico di medicina generale con funzioni di vaccinatore, attestante l’incompatibilità temporanea delle sue condizioni di salute con la vaccinazione per sessanta giorni. Secondo il ricorrente, la continuità dell’assenza per infermità temporanea, iniziata prima dell’entrata in vigore del d.l. 172/2021 e protrattasi oltre 45 giorni, imponeva il collocamento d’ufficio in aspettativa per motivi di salute, anziché la sospensione dal servizio. Ha inoltre contestato che l’amministrazione avesse ritenuto non conforme la certificazione sanitaria senza svolgere un’adeguata valutazione di merito e senza instaurare un’interlocuzione finalizzata alla regolarizzazione della documentazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di sospensione. Ha ritenuto che il d.l. 172/2021 prevedesse l’obbligo vaccinale quale requisito essenziale per il personale militare, ma anche l’esenzione per il personale in aspettativa, salvo l’ipotesi di aspettativa per infermità temporanea richiesta dall’interessato dopo l’entrata in vigore del decreto. Nel caso concreto, l’assenza per infermità era iniziata il 13 ottobre 2021, prima dell’entrata in vigore della disciplina emergenziale, ed era proseguita senza soluzione di continuità, con certificazioni regolarmente trasmesse, oltre il termine di 45 giorni. L’amministrazione avrebbe quindi dovuto collocare d’ufficio il militare in aspettativa per motivi di salute ai sensi dell’art. 886 del d.lgs. 66/2010; tale collocamento è stato qualificato come atto dovuto e a contenuto vincolato, distinto dall’aspettativa richiesta dall’interessato dopo l’entrata in vigore del decreto. Il TAR ha inoltre ritenuto fondato il profilo relativo alla certificazione medica: anche se non redatta sul modulo e secondo le indicazioni formali delle disposizioni interne, essa era stata tempestivamente prodotta da un medico di medicina generale con funzioni di vaccinatore e avrebbe richiesto una valutazione sostanziale e un’interlocuzione con il militare mediante soccorso istruttorio. L’amministrazione non poteva far seguire automaticamente alla ritenuta irregolarità formale la sospensione dal servizio. Le spese sono state compensate per ragioni equitative.
Norme richiamate
d.l. 172/2021
Ha introdotto l’obbligo vaccinale per il personale militare quale requisito essenziale per lo svolgimento del servizio, prevedendo l’esenzione per il personale in aspettativa, salvo l’ipotesi di aspettativa per infermità temporanea richiesta dall’interessato dopo la sua entrata in vigore.
art. 886 d.lgs. 66/2010
Impone il collocamento d’ufficio in aspettativa per motivi di salute quando ricorrono i presupposti dell’infermità temporanea protratta oltre il termine previsto.
art. 884 d.lgs. 66/2010
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dello stato di servizio e dell’aspettativa del personale militare.
art. 905 d.lgs. 66/2010
Richiamato dal ricorrente in combinato disposto con l’art. 884 del d.lgs. 66/2010 e con le norme regolamentari interne.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per lo svolgimento dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell’ordine di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento in caso di diffusione.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nella versione modificata dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando l’assenza dal servizio per infermità temporanea è iniziata prima dell’entrata in vigore della disciplina che subordina lo svolgimento del servizio militare all’adempimento dell’obbligo vaccinale e si è protratta continuativamente oltre il termine previsto, l’amministrazione deve procedere al collocamento d’ufficio in aspettativa per motivi di salute, anziché disporre la sospensione dal servizio per mancato adempimento dell’obbligo vaccinale.
- Il collocamento d’ufficio in aspettativa per motivi di salute costituisce un atto dovuto e a contenuto vincolato quando risultano documentati i presupposti dell’infermità temporanea protratta oltre il termine previsto dalla disciplina militare.
- La deroga all’esenzione dall’obbligo vaccinale riferita alle aspettative per infermità temporanea richieste dall’interessato dopo l’entrata in vigore della disciplina emergenziale non si applica all’aspettativa d’ufficio conseguente a un’infermità iniziata anteriormente e protrattasi senza soluzione di continuità.
- La non conformità della certificazione sanitaria ai moduli o alle indicazioni formali interne non consente, di per sé, l’immediata sospensione dal servizio: l’amministrazione deve valutarne il contenuto sostanziale e, ove possibile, attivare un’interlocuzione o il soccorso istruttorio per consentire la regolarizzazione della documentazione.
- Nel procedimento volto all’adozione di una misura pregiudizievole fondata sull’assenza di una certificazione sanitaria conforme, l’amministrazione deve considerare tempestivamente la documentazione prodotta e motivare adeguatamente le ragioni per cui essa non sia idonea a comprovare l’esenzione o l’incompatibilità temporanea con la vaccinazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1054/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1055/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1056/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1058/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1059/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1060/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →