Cassazione Penale, Ordinanza n. 01368/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva definito il giudizio di merito, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p. La Corte rileva che i motivi sono sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, non contengono una critica analitica della motivazione impugnata e non enunciano puntualmente le ragioni di diritto del ricorso con specifici riferimenti alla decisione censurata. Inoltre, le doglianze attengono al trattamento sanzionatorio, già sorretto da motivazione ritenuta sufficiente, non illogica e congrua, con particolare riferimento alla personalità negativa dell'imputato, ai precedenti penali e alle modalità della condotta, nonché al danno complessivo e agli effetti pregiudizievoli per la persona offesa.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice di merito dia conto in modo logico e congruo della personalità negativa dell'imputato, dei precedenti penali e delle modalità del fatto; in cassazione non è consentita una censura meramente riproduttiva o priva di confronto puntuale con la motivazione.
art. 62, n. 4 c.p.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità va esclusa quando il giudice valorizzi motivatamente il danno complessivo e gli effetti pregiudizievoli rilevanti subiti dalla persona offesa.
art. 616 c.p.p.
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 192 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo come norma applicata; non determinabile.
art. 62-bis cod. pen.
La censura in cassazione è inammissibile se non si confronta con la motivazione del giudice di merito, già logicamente e correttamente espressa.
art. 62, n. 4, cod. pen.
Il diniego dell'attenuante è legittimo se il giudice considera il danno nella sua globalità e i rilevanti effetti pregiudizievoli per la persona offesa.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riproporre censure già esaminate dal giudice di merito senza una critica analitica della motivazione impugnata.
- Il ricorso per cassazione deve contenere l'enunciazione puntuale delle ragioni di diritto e dei correlati riferimenti alla motivazione censurata; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando sorretto da motivazione non illogica che valorizzi elementi quali personalità dell'imputato, precedenti e modalità della condotta.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità può essere negata se il giudice dia conto del danno complessivo e dei concreti effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il ricorrente è tenuto alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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