Sentenza del 10/03/2017 n. 6194 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava cartelle di pagamento emesse a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali relative agli anni 2002 e 2003, con recupero di imposte dirette e IVA per insufficienza dei versamenti risultante dal confronto tra i modelli Unico e F24. La società aveva ottenuto l'annullamento delle cartelle sostenendo, tra l'altro, l'omesso invio dell'avviso bonario. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione deducendo, da un lato, che l'avviso non fosse obbligatorio per una mera liquidazione automatizzata e, dall'altro, che la contestazione relativa alla violazione dell'art. 36-bis fosse stata proposta tardivamente e inammissibilmente mediante memoria illustrativa, anziché con un'integrazione dei motivi conforme alla legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo tardiva e inammissibile la deduzione della contribuente relativa all'asserita illegittimità della liquidazione ai sensi dell'art. 36-bis, poiché si trattava di un nuovo motivo di impugnazione dell'atto impositivo, non proponibile per la prima volta con una semplice memoria illustrativa. Il primo motivo, relativo all'obbligo dell'avviso bonario, è stato dichiarato assorbito. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio è stata cassata con rinvio ad altra composizione dello stesso giudice, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA; il motivo relativo alla sua applicabilità è stato dichiarato assorbito e non deciso nel merito.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Disciplina la liquidazione automatizzata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni. La contestazione del potere dell'amministrazione di procedere ai sensi di tale norma costituisce un motivo di impugnazione dell'atto impositivo.
D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2
Rileva in materia di comunicazione degli esiti dei controlli automatizzati e di pagamento delle somme dovute; la questione è rimasta assorbita.
Legge n. 212 del 2000, art. 6
Riguarda gli obblighi di informazione e comunicazione nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente, inclusa la comunicazione delle irregolarità nei casi previsti.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24
Consente l'integrazione dei motivi di ricorso entro limiti e forme stabiliti. Un nuovo motivo relativo all'illegittimità dell'atto non può essere introdotto mediante una mera memoria illustrativa.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32
Le memorie illustrative servono a precisare e illustrare le domande e le difese già proposte, ma non possono introdurre nuovi motivi di impugnazione svincolati dai presupposti dell'integrazione dei motivi.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 20, 25
Richiamati in relazione alle regole processuali di proposizione e delimitazione del ricorso tributario; il loro rispetto incide sull'ammissibilità delle contestazioni.
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi nei limiti delle domande e dei motivi ritualmente proposti, senza esaminare questioni introdotte tardivamente.
Massime di principio
- Nel processo tributario, una contestazione che mette in discussione il potere dell'amministrazione di emettere l'atto o la legittimità del procedimento costituisce normalmente un autonomo motivo di impugnazione.
- I nuovi motivi non possono essere introdotti per la prima volta con una semplice memoria illustrativa: devono essere proposti tempestivamente e con le forme dell'integrazione dei motivi previste dal D.Lgs. n. 546 del 1992.
- Il giudice non può esaminare d'ufficio o ritenere ammissibili contestazioni tardive, se non risultano inserite nel ricorso originario o ritualmente integrate.
- Quando la Cassazione accoglie un motivo processuale preliminare, le ulteriori questioni di merito possono essere dichiarate assorbite e dovranno eventualmente essere riesaminate dal giudice di rinvio.
- La cassazione con rinvio non determina necessariamente la vittoria definitiva dell'amministrazione sul merito: impone un nuovo esame limitato ai principi stabiliti dalla Corte.
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