Ordinanza n. 500/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento dei seguenti atti e provvedimenti: 1) deliberazione del Consiglio Comunale di Santa Maria Hoè n. 13 del 29.04.2023, avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione esercizi finanziari 2023-2024-2025 e relativi allegati”, resa nota alla ricorrente con nota del Prefetto di Lecco n. 33250 del 07.07.2023 (all. n. 1 e n. 2), pubblicata in albo pretorio comunale in data 27.07.2027; 2) ogni altro atto, procedurale e/o istruttorio, presupposto, connesso e/o consequenziale, tra cui, in particolare, e per quanto ad oggi noto alla ricorrente: 2a) deliberazione della Giunta Comunale di Santa Maria Hoè n. 27 del 04.04.2023, avente ad oggetto: “Approvazione dello schema di bilancio di previsione 2023 (esercizi finanziari 2023-2024-2025) e relativi allegati” (all. n. 3), pubblicata in albo pretorio comunale in data 09.08.2023; 2b) deliberazione della Giunta Comunale di Santa Maria Hoè n. 44 del 29.06.2023, avente ad oggetto: “Approvazione variazione al bilancio di previsione 2023/2025 ai sensi dell'art. 175, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000” (all. n. 4), pubblicata in albo pretorio comunale in data 10.08.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 e atti presupposti, inclusa la deliberazione di Giunta di approvazione dello schema di bilancio e una variazione di bilancio
Esito
La controversia
L'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta ha proposto ricorso per l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Santa Maria Hoè n. 13 del 29 aprile 2023, relativa all'approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2025 e dei relativi allegati, nonché degli atti presupposti e connessi, tra cui la deliberazione della Giunta comunale di approvazione dello schema di bilancio e la deliberazione di variazione al bilancio ai sensi dell'art. 175, comma 4, d.lgs. n. 267/2000. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il giudice rileva la necessità di acquisire chiarimenti aggiornati sulla vicenda, di verificare se permanga l'interesse della ricorrente alla decisione nel merito e di conoscere eventuali fatti o atti sopravvenuti, nonché l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie.
La decisione
Il TAR non definisce il giudizio e dispone specifici incombenti istruttori. La parte ricorrente deve dichiarare motivatamente, con memoria, se permane l'interesse alla decisione e, in caso positivo, aggiornare la situazione di fatto e di diritto, indicando eventuali sopravvenienze e l'eventuale necessità di istruttoria. L'amministrazione resistente deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e depositare, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza nelle forme del processo amministrativo telematico. Il TAR avverte che l'inerzia della ricorrente sulla dichiarazione di permanenza dell'interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Ordina inoltre alla segreteria di comunicare l'ordinanza alle parti costituite.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la valutazione del comportamento processuale e dell'eventuale mancata collaborazione della parte nella verifica della permanenza dell'interesse.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; l'inerzia della parte previamente onerata di dichiarare la permanenza dell'interesse può costituire manifestazione inequivoca dell'attuale disinteresse alla decisione.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili.
art. 175, comma 4, d.lgs. n. 267/2000
Indicato quale base normativa della deliberazione comunale di variazione al bilancio impugnata.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo chiede alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione, la mancata risposta entro il termine assegnato può essere valutata, insieme alle circostanze processuali, come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre all'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- In presenza di dubbi sulla permanenza dell'interesse e sull'attualità della controversia, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori imponendo alla parte ricorrente di aggiornare la situazione relativa alla vicenda e all'amministrazione resistente di fornire chiarimenti documentati e di depositare gli atti rilevanti non ancora prodotti.
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