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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33073/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per spaccio di sostanze stupefacenti. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i due motivi di ricorso erano diretti contro il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e contro il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p. In particolare, il ricorrente sosteneva l'inutilizzabilità della messaggistica acquisita; la Corte di appello aveva però valorizzato le dichiarazioni confessorie rese in interrogatorio, ritenendo irrilevante la dedotta inutilizzabilità. Quanto all'attenuante del danno di speciale tenuità, la Corte territoriale aveva rilevato che la cocaina era stata suddivisa in sette involucri e che dalle dosi ricavabili (sedici) e dal guadagno astrattamente ottenibile non poteva desumersi la lieve offensività richiesta dalla norma. La Suprema Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate e sostanzialmente riproduttive di doglianze già adeguatamente confutate in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo i motivi manifestamente infondati e già superati dalla motivazione della Corte di appello, la quale aveva escluso sia la particolare tenuità del fatto sia l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. La posizione sostanziale dell'imputato resta quella di condannato per detenzione/cessione di stupefacenti a fini di spaccio.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando le modalità della condotta di spaccio e la concreta offensività del fatto impediscono di ritenere l'offesa tenue.

  • art. 62, primo comma, n. 4, c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è riconoscibile se la quantità di sostanza, la suddivisione in più involucri, il numero di dosi ricavabili e il guadagno astrattamente ricavabile escludono la minima offensività richiesta.

  • art. 73 DPR 309/1990

    Il fatto contestato riguarda attività di spaccio di sostanza stupefacente, valorizzata in base alle modalità della condotta e alla quantità detenuta/suddivisa per la cessione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono manifestamente infondati i motivi che si limitano a riproporre censure già confutate in modo puntuale dalla sentenza di appello senza confrontarsi con la relativa ratio decidendi.
  • La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta nei casi di spaccio quando le modalità esecutive della condotta e la concreta consistenza dell'azione denotano un'offesa non minima.
  • L'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p. richiede un effettivo profilo di speciale tenuità del danno o del profitto; la quantità di droga, il frazionamento in dosi e il profitto ottenibile sono elementi ostativi quando rendono non lieve l'offensività.
  • In presenza di dichiarazioni confessorie rese dall'imputato, la dedotta inutilizzabilità di ulteriori elementi probatori può risultare inconferente se la decisione di merito si fonda autonomamente su tali ammissioni.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniRiti alternativi
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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