Cassazione Penale, Sentenza n. 24835/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnato il capo civile della sentenza di secondo grado per presunta illogicità della motivazione. Si è sostenuto che Angelillo, quale progettista, aveva solo redatto il progetto allegato al permesso di costruire e che le opere previste non erano mai state eseguite conformemente al permesso; pertanto non sussisterebbe un danno concreto imputabile all'Angelillo. Si deduceva altresì che il danno lamentato dalla parte civile derivava da opere eseguite successivamente dall'Esposito, dalle modalità esecutive (di cui Angelillo sarebbe estraneo), e che un permesso di costruire di per sé non può generare pregiudizio senza un progetto esecutivo e, nella regione Campania, l'autorizzazione sismica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'Appello che, pur avendo osservato che l'opera non era stata eseguita secondo il permesso, ha comunque riconosciuto un danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dalle spese sostenute dalla parte civile per porre rimedio e dalle conseguenze psicologiche subite. Il ricorso non ha affrontato specificamente tale argomentazione, risultando quindi privo di specificità. Per l'evidente inammissibilità è stata inoltre irrogata la condanna alle spese processuali e il pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 48 cod. pen. e art. 479 cod. pen.
Indicano il capo d'imputazione per falso ideologico in atto pubblico per induzione; la prescrizione ha estinto il relativo procedimento penale ma non ha impedito la valutazione della responsabilità civile connessa al fatto.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'ammissibilità del motivo in cassazione entro i termini di enunciazione previsti; il ricorso è stato articolato nei limiti di tale disposizione ma è risultato comunque privo di specificità rispetto alla motivazione impugnata.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso è manifestamente inammissibile e sussistono profili di colpa; applicata per sanzionare l'impugnazione evidentemente infondata.
Giurisprudenza citata (Corte cost., sent. n. 186/2000; Cass. Sez.1, n. 30247/2016, Failla)
Giurisprudenza richiamata a supporto dell'applicazione dell'art. 616 c.p.p. e del principio che i ricorsi manifestamente infondati possono essere sanzionati per colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Un permesso di costruire, anche se non concretamente eseguito secondo le prescrizioni, può essere fonte di responsabilità civile per il progettista quando dalla condotta derivano spese o pregiudizi documentabili (es. spese per bloccare i lavori, danno morale/psicologico).
- Il progettista può essere ritenuto responsabile non solo per danni derivanti dall'esecuzione delle opere ma anche per conseguenze immediatamente riconducibili al fatto per cui è stata ascritta la responsabilità (es. obblighi azionati dalla parte offesa).
- In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontare punto per punto la motivazione della corte territoriale; la mancata specificità comporta l'inammissibilità del ricorso.
- La prescrizione del reato penale non esclude automaticamente la valutazione e l'accertamento della responsabilità civile collegata al medesimo fatto.
- L'art. 616 c.p.p. può essere applicato per sanzionare ricorsi manifestamente inammissibili o temerari con il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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