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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-637/20

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 aprile 2022. — Skatteverket contro DSAB Destination Stockholm AB. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2006/112/CE – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Articolo 30 bis, punto 1 – Nozione di “buono” – Articolo 30 bis, punto 3 – Nozione di “buono multiuso” – Vendita di una carta che conferisce al suo titolare il diritto di usufruire di varie prestazioni di servizi turistici per un periodo limitato. — Causa C-637/20

Giurisprudenza europea62020CJ0637

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta per la prima volta le disposizioni della direttiva IVA, come modificate dalla direttiva 2016/1065, sulla nozione di buono. Stabilisce che una city card turistica può essere un "buono" anche se ha validità limitata e non consente l'utilizzo di tutte le prestazioni offerte. Poiché i servizi accessibili sono soggetti ad aliquote diverse o esenti e l'IVA non è determinabile all'emissione, la carta va qualificata come "buono multiuso".

IVA e buoni: una city card turistica può essere qualificata come "buono" e, se l'IVA sui servizi non è nota all'emissione, come "buono multiuso" anche se la durata è limitata.

La questione giuridica

Se una carta che consente al titolare di ricevere diversi servizi in un determinato luogo, per un periodo limitato e fino a un certo valore, possa rientrare nella nozione di "buono" di cui all'articolo 30 bis, punto 1, della direttiva IVA, nonostante la validità limitata impedisca a un consumatore medio di fruire di tutti i servizi offerti, e, in caso affermativo, se debba essere qualificata come "buono multiuso" ai sensi dell'articolo 30 bis, punto 3, quando l'IVA applicabile ai servizi non è nota al momento dell'emissione.

Principio di diritto

Uno strumento commerciale che dà diritto, in un luogo determinato, a diversi servizi entro un importo massimo e per un periodo limitato può integrare la nozione di "buono" se contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo e indica i beni o servizi o i potenziali prestatori; la circostanza che la sua durata non consenta a un consumatore medio di usare tutti i servizi non è rilevante. Tale strumento è un "buono multiuso" quando, al momento dell'emissione, l'IVA dovuta sui servizi cui si riferisce non è nota, con conseguente applicazione delle regole di tassazione previste per i buoni multiuso.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 30 bis, punti 1, 2 e 3, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 30 ter, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 73 bis, direttiva 2006/112/CE
  • Direttiva (UE) 2016/1065
  • Considerando 2 direttiva (UE) 2016/1065
  • Considerando 4 direttiva (UE) 2016/1065
  • Considerando 5 direttiva (UE) 2016/1065
  • Articolo 398 direttiva 2006/112/CE

Buono turistico e qualificazione IVA

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Högsta förvaltningsdomstolen svedese in materia di imposta sul valore aggiunto e, in particolare, l'interpretazione dell'articolo 30 bis della direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1065. Oggetto del contendere è una "citycard" commercializzata a Stoccolma da DSAB Destination Stockholm AB, che consente l'accesso a numerose attrazioni e servizi turistici per un periodo limitato e fino a un importo massimo.

Fatti e procedimento principale

La carta consente al titolare, dietro semplice registrazione, di accedere a circa sessanta attrazioni turistiche e a una decina di servizi di trasporto o visite organizzate, senza corrispondere un prezzo ulteriore al momento dell'utilizzo. I prestatori ricevono successivamente da DSAB un corrispettivo parametrato al prezzo normale del servizio. La carta esiste in diverse versioni, con durata e valore massimo differenti. La commissione tributaria svedese aveva escluso che si trattasse di un "buono multiuso"; tale soluzione è stata impugnata sia dall'amministrazione tributaria sia dalla società emittente.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva se uno strumento di questo tipo possa essere qualificato come "buono" ai sensi dell'articolo 30 bis, punto 1, della direttiva IVA e, in caso affermativo, se debba essere considerato "buono multiuso" ai sensi del punto 3 della medesima disposizione.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, che assoggetta all'IVA le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso;
  • l'articolo 30 bis, punti 1, 2 e 3, che definisce rispettivamente "buono", "buono monouso" e "buono multiuso";
  • l'articolo 30 ter, che disciplina il trattamento IVA dei trasferimenti e dell'utilizzo dei buoni;
  • l'articolo 73 bis, relativo alla base imponibile dei buoni multiuso;
  • i considerando 2, 4 e 5 della direttiva 2016/1065, che sottolineano l'obiettivo di uniformità, certezza e prevenzione di doppia imposizione o non imposizione.

Ragionamento della Corte sulla nozione di "buono"

La Corte afferma che la definizione di "buono" richiede cumulativamente due elementi:

  • l'esistenza di un obbligo di accettazione dello strumento come corrispettivo o parziale corrispettivo per una cessione o prestazione;
  • l'indicazione, sullo strumento o nella documentazione ad esso relativa, dei beni o servizi da cedere/prestare oppure dei potenziali cedenti o prestatori.

La durata limitata della carta e il fatto che un consumatore medio non riesca a fruire di tutte le prestazioni offerte non sono elementi rilevanti ai fini di tale qualificazione. La Corte respinge anche la tesi secondo cui la carta costituirebbe una prestazione di servizi unica: la varietà dei servizi e dei prestatori coinvolti esclude una simile ricostruzione, che sarebbe peraltro incompatibile con l'obiettivo della disciplina sui buoni, volta a evitare incoerenze, distorsioni, doppia imposizione e non imposizione.

Qualificazione come buono multiuso

La Corte ricorda che la nozione di "buono multiuso" ha portata residuale: tutti i buoni che non sono "buoni monouso" rientrano in tale categoria. Nel caso di specie, la carta dà accesso a servizi soggetti ad aliquote diverse o esenti, e non è possibile sapere in anticipo quali prestazioni verranno effettivamente scelte dal titolare. Di conseguenza, l'IVA dovuta non è nota al momento dell'emissione, con esclusione della qualificazione come "buono monouso".

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l'articolo 30 bis della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che uno strumento che conferisce al titolare il diritto di usufruire di diversi servizi in un determinato luogo, per un periodo limitato e fino a un certo importo, può costituire un "buono" anche se la limitata durata impedisce a un consumatore medio di utilizzare tutte le prestazioni offerte. Lo stesso strumento costituisce un "buono multiuso" quando l'IVA dovuta sui servizi non è nota al momento dell'emissione.

Principi affermati

Il principio centrale è che, ai fini dell'IVA, la qualificazione di uno strumento come buono dipende dalla sua struttura giuridico-funzionale e non dalla concreta possibilità per il singolo acquirente di esaurirne il potenziale di utilizzo. Se il regime fiscale dei servizi sottostanti non è determinabile all'emissione, lo strumento va trattato come buono multiuso e tassato secondo le regole specifiche previste per tale categoria.

Come è indicizzato

Materieivabuoni e voucherservizi turisticiimposizione indiretta

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