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Sentenza

Sentenza n. 1556/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento del decreto prot.-OMISSIS-del 30 agosto 2021, notificato in data 24 settembre 2021, con cui lo Sportello Unico per l'immigrazione di Livorno ha comunicato la nullità del contratto di soggiorno sottoscritto in data 28 luglio 2021 dal lavoratore -OMISSIS- ed il datore di lavoro -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202200243

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di emersione e comunicazione della nullità del contratto di soggiorno per produzione di certificati di idoneità alloggiativa contraffatti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il datore di lavoro aveva presentato, ai sensi dell'art. 103 del d.l. 34/2020, un'istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario. Lo Sportello Unico per l'Immigrazione aveva respinto l'istanza rilevando, sulla base di una verifica con il Comune di Livorno, che il certificato di idoneità alloggiativa prodotto non era stato rilasciato dal Comune e non corrispondeva ad alcuna pratica o istanza presentata presso l'ente locale. Il ricorrente deduceva violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che la nullità prevista dall'art. 103, comma 18, d.l. 34/2020 riguardasse soltanto le falsità direttamente contenute nell'istanza e non quelle relative all'idoneità abitativa, riferite a un documento esterno all'istanza. L'Amministrazione sosteneva invece che la sistemazione alloggiativa costituisse parte integrante dell'istanza e che la falsità del relativo certificato determinasse la nullità del contratto di soggiorno.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure. Il modulo di emersione richiede espressamente l'indicazione dell'ubicazione dell'alloggio destinato al lavoratore e delle modalità di pagamento dell'eventuale canone; inoltre, il datore di lavoro si impegna a fornire un alloggio conforme ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. La sistemazione alloggiativa non è quindi un elemento estraneo o meramente documentale, ma costituisce elemento rilevante e costitutivo dell'istanza. La falsa attestazione dell'idoneità abitativa, tanto più se realizzata mediante documenti contraffatti, integra un'istanza contenente dati non rispondenti al vero ai sensi dell'art. 103, comma 18, d.l. 34/2020. Ne conseguono la nullità del contratto di soggiorno e, ove già rilasciato, la revoca del permesso di soggiorno. Il provvedimento prefettizio è stato pertanto ritenuto legittimo. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 103 d.l. 34/2020

    Disciplina la procedura di emersione del lavoro irregolare e, mediante il comma 18, riconduce alla nullità del contratto di soggiorno le istanze contenenti dati non rispondenti al vero.

  • art. 103, comma 18, d.l. 34/2020

    il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un’istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell’art. 1344 del codice civile […]

    La nozione di istanza contenente dati non veritieri comprende anche la falsa attestazione relativa all'idoneità alloggiativa, quando la sistemazione abitativa è richiesta dal modulo e costituisce elemento dell'istanza.

  • art. 1344 c.c.

    È richiamato dall'art. 103, comma 18, d.l. 34/2020 quale fondamento della nullità del contratto di soggiorno.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme all'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679, il fondamento dell'ordine di oscuramento dei dati identificativi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi contenuti nella sentenza.

Massime di principio

  • Nella procedura di emersione prevista dall'art. 103 del d.l. 34/2020, la sistemazione alloggiativa del lavoratore costituisce elemento integrante e costitutivo dell'istanza quando il modulo richiede l'indicazione dell'alloggio e il datore di lavoro assume l'impegno a fornire un'abitazione conforme ai parametri di legge.
  • La falsità relativa all'idoneità alloggiativa, anche se risultante da un documento allegato o comunque esterno alla parte testuale dell'istanza, integra un dato non rispondente al vero contenuto nell'istanza ai sensi dell'art. 103, comma 18, d.l. 34/2020, se l'alloggio rappresenta un elemento richiesto dalla procedura.
  • La produzione di un certificato di idoneità alloggiativa contraffatto giustifica il rigetto dell'istanza di emersione e determina la nullità del contratto di soggiorno eventualmente stipulato, nonché la revoca del permesso di soggiorno eventualmente rilasciato al lavoratore.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiPrincipio di legalità e tipicità

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