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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11096/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze dedotte fossero dirette a contestare profili motivazionali non deducibili in cassazione contro sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva confermato la condanna emessa in primo grado dal Giudice di Pace per lesioni personali. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i due motivi di ricorso, pur formalmente prospettati anche come violazione di legge, in realtà contestavano soltanto la valutazione motivazionale del giudice di merito: da un lato, la ritenuta insussistenza della legittima difesa; dall'altro, la determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha rilevato che, trattandosi di sentenza di appello resa per un reato di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di legge e non anche per censure sul vizio motivazionale.

Norme richiamate

  • art. 582 c.p.

    Norma incriminatrice del reato per cui vi è stata condanna confermata in appello; il testo non specifica ulteriormente la condotta concreta.

  • art. 606, comma 2-bis, c.p.p.

    Per le sentenze di appello emesse per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione è proponibile solo per violazione di legge.

  • art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000

    Richiamato insieme all'art. 606, comma 2-bis, c.p.p. per delimitare i motivi di ricorso esperibili avverso le sentenze di appello del giudice di pace.

  • d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Testo normativo sulla competenza penale del giudice di pace; la Corte ne richiama l'art. 39-bis quale base del regime speciale delle impugnazioni.

Massime di principio

  • Avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione è consentito esclusivamente per violazione di legge.
  • Le censure che si risolvono nella contestazione della motivazione, anche se formalmente prospettate come violazione di legge, sono inammissibili nel giudizio di legittimità soggetto al regime speciale dei reati del giudice di pace.
  • Quando il ricorrente deduce soltanto l'erronea valutazione della legittima difesa o del trattamento sanzionatorio senza denunciare un effettivo error iuris, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti indicati dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieLesioniImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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