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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29751/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Giannuzzi aveva impugnato la sentenza di condanna per il reato previsto dall'art.10 d.lgs. 74/2000 (occultamento delle scritture contabili per evadere le imposte) denunciando violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'elemento soggettivo (dolo specifico). Sosteneva che la Corte d'appello non avesse risposto al motivo di appello relativo alla mancanza di argomentazione sul dolo e che il dolo non potesse essere dedotto automaticamente dalla mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali. Inoltre era stata trasmessa una nota del difensore che dichiarava la rinuncia al ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto inefficace la rinuncia al ricorso prodotta dal difensore perché priva della sottoscrizione dell'imputato e non supportata da procura speciale idonea a delegare il potere di rinunciare. Sul merito il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato: la Corte d'appello aveva condiviso e richiamato il compendio probatorio del Tribunale (doppia conforme) e aveva fornito risposte alle argomentazioni difensive, confermando che il dolo specifico poteva essere dedotto per via indiziaria dalle contraddizioni nella versione dell'imputato, dalla denuncia di smarrimento tardiva e incongruente, dalla restituzione documentale da parte del padre del commercialista deceduto e dallo stato di evasore totale emerso in sede di verifica fiscale. Conseguentemente la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Rimangono ferme le statuizioni di merito: condanna a 1 anno e 6 mesi di reclusione, applicazione delle pene accessorie ai sensi dell'art.12 d.lgs.74/2000, confisca fino a concorrenza di €5.341,00 e responsabilità per le spese.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. 74/2000

    La norma richiede il dolo specifico finalizzato all'evasione; il giudice ha ritenuto che tale dolo potesse essere desunto per via indiziaria dalle contraddizioni e circostanze oggettive emerse nel processo

  • art. 12 d.lgs. 74/2000

    Applicazione delle pene accessorie previste dalla norma in relazione alla condanna per il reato fiscale contestato

  • Principio giurisprudenziale sulla rinuncia al ricorso per Cassazione

    La rinuncia al ricorso per Cassazione è efficace solo se manifestazione della volontà dell'imputato, espressa personalmente o mediante procuratore speciale munito di potere espresso; la sola dichiarazione del difensore senza firma del ricorrente o senza procura speciale è inefficace

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per Cassazione deve essere espressa dall'imputato o da procuratore speciale con poteri specifici; la sola dichiarazione del difensore priva di firma del ricorrente o di idonea procura è inefficace
  • La Corte d'appello può limitarsi a richiamare e confermare il compendio probatorio del primo giudice: in caso di doppia conforme la motivazione delle due sentenze forma un corpo argomentativo unitario valutabile in Cassazione
  • Il giudice di merito non è tenuto a replicare testualmente a ogni singola censura dell'appello se dalla motivazione emerge che sono stati considerati tutti gli elementi significativi e sono indicati quelli ritenuti decisivi
  • Il dolo specifico in reati fiscali può essere legittimamente desunto per via indiziaria mediante un ragionamento inferenziale che valorizzi contraddizioni nelle dichiarazioni, tempistica incongrua di denunce di smarrimento e il recupero/documentazione fornita da terzi
  • Un motivo di impugnazione ritenuto incompatibile con l'impianto motivazionale complessivo può considerarsi implicitamente disatteso senza che la Corte debba ribattere punto per punto
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta di norma condanna alle spese processuali e, se non escludibile la colpa, l'obbligo di versamento di una somma alla cassa delle ammende

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