Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49823/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accertato che la querela è stata ritirata dalla persona offesa e che l'imputato ha accettato la remissione; ha dunque dichiarato estinto il reato di truffa e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato. Ha inoltre condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso mirava ad ottenere la revisione della sentenza impugnata; successivamente la difesa ha prodotto la remissione di querela depositata il 6 novembre 2023 dalla persona offesa e la prova dell'accettazione di tale remissione da parte dell'imputato. Poiché il reato contestato è truffa, procedibile a querela di parte, la remissione accettata estingue il reato.

Norme richiamate

  • art. 129 comma 2 cod. proc. pen.

    art. 129 comma 2 cod. proc. pen.

    La Corte rileva che non sussistono elementi per un proscioglimento nel merito ai sensi di tale norma; pertanto non si procede a proscioglimento ma ad annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per remissione della querela.

  • art. 340 cod. proc. pen.

    Sulla base di questa norma la Corte dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali conseguente alla pronuncia di annullamento per estinzione del reato.

  • remissione di querela (principio sostanziale)

    La remissione della querela, se effettivamente manifesta dalla persona offesa e accettata dall'imputato, estingue il reato procedibile a querela di parte; la Corte ha dato efficacia estintiva alla remissione prodotta in atti.

Massime di principio

  • Se il reato è procedibile a querela di parte, la remissione della querela da parte della persona offesa, se accettata dall'imputato, estingue il reato e determina l'inefficacia della sentenza impugnata per estinzione del fatto.
  • La Corte d'appello (o la Corte di legittimità) può annullare senza rinvio la sentenza impugnata quando il reato è estinto per remissione della querela e non sussistono elementi per un proscioglimento nel merito ex art.129 c.p.p.
  • L'accertamento documentale della remissione e della sua accettazione è determinante: occorre produrre in giudizio la documentazione che comprovi la remissione e l'accettazione da parte dell'imputato.
  • L'estinzione del reato per remissione di querela non impedisce che siano eventualmente valutate conseguenze di altra natura (es. civili o amministrative), salvo specifiche normative contrarie.
  • Non sempre la remissione di querela è possibile o produce effetti (es. reati procedibili d'ufficio o quando la legge prevede diversamente); è quindi fondamentale verificare la natura procedibile del reato.
  • La condanna al pagamento delle spese processuali può seguire anche a una pronuncia di annullamento per estinzione del reato, secondo la normativa processuale richiamata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.